Cassazione Penale, Sentenza n. 25075/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un condannato in espiazione di pena complessiva pari ad anni 3 e mesi 2 di reclusione, derivante da una sentenza irrevocabile di condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Dinanzi al Tribunale di sorveglianza di Bologna egli aveva chiesto l'affidamento in prova ai servizi sociali, con esecuzione all'estero (in Polonia, dove riferiva di risiedere stabilmente con il nucleo familiare e due figli minori), e, in subordine, comunque l'accesso alla misura alternativa. Il Tribunale ha rigettato la richiesta principale e ha ammesso solo la detenzione domiciliare in Italia. Con il ricorso per cassazione il condannato ha dedotto: 1) violazione dell'art. 47 ord. pen., sostenendo che il Tribunale non avesse effettuato una concreta verifica dei requisiti dell'affidamento e non avesse considerato la sua stabile residenza in Polonia, il radicamento familiare e l'interesse dei figli minori, nonché gli strumenti di cooperazione giudiziaria transfrontaliera; 2) apparenza e illogicità della motivazione, per non avere il giudice di sorveglianza valutato il programma trattamentale all'estero, il bilanciamento tra controllo e finalità rieducativa e la situazione familiare; 3) vizio motivazionale in relazione agli artt. 27, 29 e 30 Cost. e all'art. 8 CEDU, per mancata considerazione dell'interesse superiore dei figli minori. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse fondato il rigetto della misura principale su una ratio decidendi assorbente e conforme a diritto: la gravità dei fatti e, soprattutto, l'assenza di un principio di revisione critica da parte del condannato, desunta dalla totale chiusura mostrata e dall'insufficienza del progetto trattamentale proposto. Le doglianze di ricorso, invece, si sono concentrate solo su una motivazione secondaria del provvedimento, relativa alla non eseguibilità della misura all'estero, senza confrontarsi con la ragione principale del diniego; per questo il ricorso è stato ritenuto anche aspecifico. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui la scelta della misura alternativa più idonea rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
Disciplina l'affidamento in prova ai servizi sociali; la Corte ribadisce che la sua concedibilità dipende da un giudizio prognostico sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva, fondato su una valutazione complessiva della personalità e del percorso critico del condannato.
art. 47-ter, comma 1, lett. c), ord. pen.
Norma richiamata per l'ammissione della detenzione domiciliare in Italia quale misura alternativa riconosciuta in concreto dal Tribunale di sorveglianza.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
È richiamato solo come base per la sintesi dei motivi di ricorso nel provvedimento di legittimità.
art. 27 Cost.
Invocato dal ricorrente in relazione alla finalità rieducativa della pena e alla necessità di considerare tale profilo nel bilanciamento con le esigenze punitive.
art. 29 Cost.
Invocato dal ricorrente a sostegno della tutela del nucleo familiare e dell'interesse dei figli minori.
art. 30 Cost.
Invocato dal ricorrente per la tutela dei diritti e degli interessi della prole.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente in relazione al diritto al rispetto della vita familiare.
decisione quadro 2008/947/GAI
La Corte richiama il limite applicativo della decisione quadro sul reciproco riconoscimento delle misure alternative, osservando che l'affidamento in prova non vi rientra nel caso esaminato.
d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, art. 4, lett. c)
Richiamato per escludere che la misura alternativa in questione rientri nelle ipotesi di esecuzione transfrontaliera previste dalla normativa di attuazione.
art. 52 d.lgs. 196/03
È richiamato per l'oscuramento dei dati identificativi nel provvedimento diffuso.
Massime di principio
- Ai fini della concessione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, il giudice deve formulare un giudizio prognostico sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva, valutando complessivamente la personalità del condannato e il percorso di revisione critica effettivamente avviato, senza che sia necessaria la prova di una completa e già compiuta revisione del passato.
- La gravità del reato e i precedenti non sono, da soli, elementi automaticamente ostativi alla misura alternativa; ciò che conta è se, dall'osservazione della personalità e dagli elementi acquisiti, emerga o meno un concreto avvio del processo di consapevolezza e di revisione critica.
- Nel giudizio sull'affidamento in prova, il pagamento di una somma dovuta per legge o il mero adempimento di obblighi imposti dall'esecuzione non equivale, di per sé, a un reale segnale di risocializzazione o di ravvedimento.
- La scelta tra le diverse misure alternative astrattamente concedibili rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua, completa e logicamente coerente.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per aspecificità quando censura soltanto una delle rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato e omette di confrontarsi con la ratio principale e assorbente della decisione.
- La possibilità di eseguire all'estero una misura alternativa deve essere verificata solo se la misura stessa rientra nell'ambito applicativo degli strumenti europei di reciproco riconoscimento; in difetto, non può pretendersi l'esecuzione transfrontaliera della misura.
- Le esigenze familiari e l'interesse dei figli minori possono essere dedotti a sostegno della domanda di misura alternativa, ma non impongono automaticamente la concessione dell'affidamento se la valutazione prognostica sulla responsabilizzazione e sul rischio di recidiva resta negativa.
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