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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30714/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo il motivo comune generico e manifestamente infondato. Ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condanna)

La controversia

Con unico motivo comune, i ricorrenti hanno dedotto il vizio di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, lamentando in particolare la mancata indicazione delle ragioni poste a base dell'affermazione di responsabilità e, quanto al trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena avrebbe dovuto essere contenuta nei minimi edittali. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure erano generiche, prive di specifici dati di fatto e ragioni di diritto, in parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello, e che comunque non evidenziavano una reale contraddittorietà della motivazione. Per una ricorrente, inoltre, risultava che in appello erano stati rinunciati ex art. 599-bis c.p.p. i motivi diversi da quelli sulla pena; per l'altro ricorrente, i motivi di appello riguardavano solo il trattamento sanzionatorio, sicché le censure sulla responsabilità erano estranee al devolutum. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva motivato in modo puntuale sull'aggravante ritenuta, sull'inapplicabilità del bilanciamento ex art. 69 c.p. e sulla congruità dell'aumento per continuazione, valorizzando il numero elevato di cessioni di stupefacente e i precedenti penali dell'imputato; per l'altra ricorrente, la pena concordata era stata reputata corretta e congrua.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli sulla quantificazione della pena limita il devolutum in cassazione ai soli profili residui.

  • art. 69 c.p.

    La Corte richiama il divieto di bilanciamento con le aggravanti nei casi previsti dal comma finale, escludendo l'applicazione dell'art. 69, comma 2, in presenza dell'aggravante ritenuta.

  • art. 999, comma 4, cod. pen.

    Norma richiamata come aggravante ritenuta sussistente dalla Corte territoriale ai fini del trattamento sanzionatorio.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi per escludere la colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si risolve in doglianze generiche, non ancorate a specifici errori logici o giuridici della motivazione impugnata.
  • Non sono ammissibili censure che ripropongano questioni già valutate e disattese in appello senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a base della decisione.
  • Le doglianze in cassazione devono rispettare i limiti del devolutum: se in appello sono stati rinunciati i motivi sul merito o se l'appello riguardava solo la pena, non possono essere introdotte questioni nuove e non devolute.
  • In tema di trattamento sanzionatorio, la motivazione è adeguata quando la corte di merito espliciti le ragioni della quantificazione della pena, l'eventuale operatività di aggravanti e l'eventuale applicabilità o meno del giudizio di bilanciamento.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso legittima la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende quando non sia escludibile la colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioCircostanze del reato
RamiProcesso penaleStupefacentiParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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