Cassazione Civile, Ordinanza n. 30449/2021 del 28/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per il recupero a tassazione della TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012, fondati sull'accertamento di maggiori superfici tassabili rispetto a quelle dichiarate dal contribuente. La CTP aveva annullato gli avvisi, ma la CTR, accogliendo l'appello del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo sufficienti le visure catastali allegate dall'ente e richiamando il potere dell'ufficio comunale di acquisire dati e notizie da uffici ed enti pubblici. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione assente o apparente, deducendo violazione delle norme processuali sulla motivazione; (2) nullità per omessa pronuncia su motivi di appello, in particolare sulla dedotta violazione del divieto di ne bis in idem e sull'insussistenza dei presupposti soggettivi e fattuali dell'imposizione, sostenendo di non essere proprietario né possessore dell'immobile.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR esistente e non apparente, perché imperniata sulla valenza probatoria delle visure catastali poste a base degli avvisi. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata su alcune questioni ritualmente devolute in appello, tra cui il ne bis in idem e la contestazione dei presupposti soggettivi della debenza dell'imposta. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato ad altra sezione della CTR Toscana, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
riformulazione operata dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134
il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e riguarda solo anomalie motivazionali che equivalgono a violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. restringendo il controllo sulla motivazione
art. 61 d.lgs. 546/92
richiamato dal ricorrente come parametro violato in tema di motivazione della sentenza tributaria
art. 36 d.lgs. 546/92
richiamato dal ricorrente come parametro di validità della motivazione della sentenza tributaria
art. 132 c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione al requisito della motivazione della sentenza
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dal ricorrente in relazione alla sufficienza della motivazione
art. 111, comma 6 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale del dovere di motivazione
art. 112 c.p.c.
l'omessa pronuncia su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta integra violazione di tale norma e determina nullità della sentenza
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
è il vizio processuale attraverso cui va fatta valere in cassazione l'omessa pronuncia
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura di motivazione è ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di percepire il fondamento logico della decisione e non può essere integrata dall'interprete con congetture.
- L'omessa pronuncia su uno o più motivi di appello, o su una domanda/eccezione/istanza ritualmente proposta, integra violazione dell'art. 112 c.p.c. e deve essere denunciata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; ove accertata, determina nullità della sentenza.
- Se il giudice di merito decide solo su una specifica questione probatoria e trascura altre questioni devolute con l'appello, la sentenza è nulla per omessa pronuncia anche se la motivazione sulla questione esaminata è corretta.
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