Cassazione Penale, Sentenza n. 34679/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta per il tentativo di estorsione aggravata. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e di diritto: mancata e generica valutazione dei gravi indizi di colpevolezza (in particolare la sua presunta appartenenza al contesto mafioso e la descrizione del "metodo mafioso"), errata valutazione delle esigenze cautelari e del giudizio prognostico, e mancata considerazione di misure meno afflittive; rileva inoltre la cessazione del rapporto familiare con la figlia del boss come elemento che avrebbe dovuto incidere sulla valutazione del suo inserimento nel sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una diversa valutazione del merito non consentita in sede di legittimità e che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata: le dichiarazioni della persona offesa (ritenute spontanee, pacate e congrue) sono state riscontrate dalla messaggistica WhatsApp e dalle dichiarazioni del padre della vittima, nonché da intercettazioni e servizi di OCP. È stata confermata anche l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. (sia per il "metodo mafioso" sia per l'agevolazione dell'associazione mafiosa) sulla base del comportamento del ricorrente (presentatosi come referente degli "amici di Cetraro" e in continuità con le richieste estorsive di altri indagati). Non è stata superata la doppia presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., per cui le esigenze cautelari e l'impossibilità di misure meno afflittive risultano adeguatamente giustificate. Perciò il ricorso è respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.p.p.
Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in camera di consiglio senza richiesta di trattazione orale
art. 611 c.p.p.
Richiamato insieme all'art. 610 per le norme procedurali sulla trattazione in camera di consiglio
art. 416bis.1 cod. pen.
Usato per riconoscere l'aggravante mafiosa sia nella forma del "metodo mafioso" sia nella finalità di agevolare il clan; la Corte ha ritenuto sufficienti elementi contestuali (presentazione come referente degli "amici di Cetraro", continuità con altre condotte estorsive)
art. 275 c.p.p.
Richiamato per la "doppia presunzione" che rende difficile l'adozione di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione alla luce dei precedenti e dei collegamenti del ricorrente
art. 606 c.p.p.
Richiamato per i limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di misure cautelari: ammissibile solo se denunciata violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per mera diversa valutazione del merito
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna alle spese e all'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle misure cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti; è ammessa la censura solo per violazione di norme o per manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni della persona offesa, se ritenute spontanee, pacate e congrue, possono costituire gravi indizi di colpevolezza anche senza riscontri oggettivi esterni, purché il giudice ne dia adeguata motivazione e, se presenti, siano integrate da elementi come intercettazioni o messaggistica.
- L'aggravante mafiosa (art. 416bis e relative fattispecie aggravate) può essere ricostruita anche in presenza di elementi contestuali: auto-riferimenti a "referenze" locali, continuità con richieste estorsive di soggetti collegati al clan, e richiami al sostegno di detenuti possono giustificare la qualificazione mafiosa.
- La "doppia presunzione" di cui all'art. 275 c.p.p. richiede elementi concreti e rigorosi per essere superata; la mera affermazione di mutato stato personale (es. cessazione di legami familiari) può non essere sufficiente a escludere il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- Se il ricorso per cassazione viene dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.), salvo specifiche ragioni di esonero.
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