Cassazione Civile, Ordinanza n. 16362/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, con i quali l’Amministrazione finanziaria contestava a una società la indebita deduzione di costi e la detrazione dell’IVA in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, perché svolte con società considerate "cartiere", prive di struttura organizzativa e operative solo formalmente. La commissione tributaria regionale aveva accolto solo in parte l’appello della società: aveva ritenuto deducibili i costi ai fini delle imposte dirette in forza della disciplina sopravvenuta, ma aveva confermato la legittimità della ripresa IVA. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: primo e quarto, relativi all’omessa allegazione agli avvisi degli atti istruttori e degli avvisi emessi verso le società interposte; secondo, relativo alla pretesa inversione dell’onere della prova e alla mancanza di prova della frode e della natura fittizia dei fornitori; terzo, relativo alla ritenuta dimostrazione dell’acquisto sottocosto di motoveicoli sulla base di un campione di soli 16 mezzi e alla mancata considerazione di documentazione contraria prodotta dalla contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi sull’omessa allegazione degli atti richiamati, affermando che l’obbligo di allegazione opera solo per gli atti il cui contenuto sia necessario a integrare la motivazione dell’atto impositivo, mentre nel caso concreto gli avvisi e il PVC già riportavano analiticamente gli elementi essenziali a carico delle società interposte. Ha inoltre confermato il corretto riparto dell’onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti: spetta all’Amministrazione provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario o quantomeno il fatto che questi sapesse o avrebbe dovuto sapere, secondo l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione IVA; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della propria buona fede. La Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, gli elementi presuntivi valorizzati dalla CTR fossero sufficienti e che la valutazione sull’acquisto sottocosto e sulla documentazione prodotta integrasse una tipica valutazione di merito non censurabile nei termini prospettati. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve provare i presupposti dell’operazione soggettivamente inesistente; una volta assolto tale onere, il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della propria estraneità consapevole alla frode.
art. 54 D.P.R. 633/1972
Richiamato in relazione alla rettifica delle dichiarazioni IVA; la Corte esclude la denunciata violazione, poiché la censura mirava in realtà alla rivalutazione del materiale probatorio.
art. 56 D.P.R. 633/1972
Richiamato nei motivi di ricorso; la Corte non ravvisa violazione, poiché la motivazione della CTR è ritenuta congrua e sorretta da elementi presuntivi sufficienti.
art. 7 L. 212/2000
L’obbligo di allegazione degli atti richiamati nell’avviso di accertamento non è assoluto: non opera per gli atti già conosciuti dal contribuente o quando il loro contenuto sia già integralmente riportato nell’atto notificato e il rinvio abbia solo valore narrativo.
art. 3, comma 3, L. 241/1990
È richiamato in correlazione con l’art. 7 dello Statuto del contribuente per affermare che l’obbligo di motivazione per relationem impone solo di rendere conoscibili gli elementi integrativi realmente necessari della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Le censure formulate come violazione di legge non possono essere utilizzate per ottenere una rivalutazione del fatto o delle prove, riservata al giudice di merito.
art. 2729 c.c.
La dedotta violazione è esclusa perché la doglianza non investe l’uso di presunzioni, ma la valutazione della prova contraria e del materiale probatorio complessivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo in relazione agli effetti economici del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l’obbligo di allegazione degli atti richiamati sussiste solo quando tali atti siano necessari a integrare la motivazione dell’atto impositivo; non vi è violazione se il contribuente abbia già conosciuto gli atti richiamati oppure se l’atto notificato contenga già in modo sufficiente i relativi elementi essenziali.
- Nelle contestazioni relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza del cessionario, intesa come conoscenza o conoscibilità, secondo l’ordinaria diligenza, del coinvolgimento dell’operazione in un’evasione d’imposta.
- Una volta assolto l’onere probatorio dell’Ufficio, il contribuente deve fornire la prova contraria dell’effettività delle operazioni e della propria buona fede; la mera allegazione di documenti o di giustificazioni alternative non basta se non smentisce gli indici presuntivi valorizzati dal giudice di merito.
- La contestazione della valutazione delle prove e del loro apprezzamento complessivo non integra, di regola, una violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c., ma attiene al giudizio di fatto riservato al giudice di merito.
- In materia di operazioni fraudolente, la frequenza dei rapporti commerciali con soggetti formalmente esistenti ma privi di reale struttura organizzativa può costituire un significativo indice presuntivo della consapevolezza del cessionario e dell’assenza di ordinaria diligenza.
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