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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15196/2022 del 12/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Un cittadino georgiano ha impugnato davanti al Giudice di pace un decreto di espulsione prefettizio emesso il 9 marzo 2020. Il giudice di merito ha dichiarato inammissibile l'opposizione per tardività, ritenendo decorso il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, poiché il ricorso era stato depositato il 1° settembre 2020. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con unico motivo, la violazione degli artt. 2, comma 6, e 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998, dell'art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999 e dell'art. 24 Cost., sostenendo che il decreto di espulsione era nullo perché tradotto solo in inglese, lingua da lui non conosciuta, essendo egli in grado di comprendere solo il georgiano. Ha quindi sostenuto che, trattandosi di nullità derivante dall'omessa traduzione in lingua conosciuta, il vizio potesse essere fatto valere in ogni tempo e che, perciò, il ricorso non potesse essere considerato tardivo. Ha inoltre evidenziato che il giudice di pace non aveva compiuto alcun accertamento sulla effettiva conoscenza dell'atto e sul momento in cui essa, eventualmente, si fosse realizzata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che l'omessa traduzione del decreto di espulsione in una lingua conosciuta dall'espellendo può determinare la nullità del provvedimento e che tale nullità è deducibile in ogni tempo, in quanto l'ignoranza senza colpa dell'atto, specie se dovuta alla violazione dell'obbligo di traduzione, impedisce la decorrenza del termine per impugnare. Ha quindi censurato il giudice di pace per avere dichiarato l'opposizione tardiva senza prima verificare se la dedotta violazione avesse impedito al destinatario di comprendere il contenuto dell'atto e se, in un momento successivo, egli avesse comunque acquisito una conoscenza adeguata della natura dell'espulsione e del rimedio esperibile. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Giudice di pace di Udine, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 6, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato come norma violata in relazione alla dedotta invalidità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta.

  • art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998

    La Corte ribadisce che il mancato adempimento delle formalità di traduzione del provvedimento in lingua nota allo straniero comporta la nullità del decreto di espulsione.

  • art. 3, comma 3, d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato nel motivo di ricorso quale parametro regolamentare dell'obbligo di traduzione del provvedimento.

  • art. 24 Cost.

    Usato dalla Corte per affermare che l'esigenza di non vanificare il diritto di azione impone di non far decorrere il termine di impugnazione quando l'interessato ignori senza colpa il contenuto del provvedimento per mancata traduzione.

  • art. 18, comma 3, d.lgs. n. 150/2011

    Norma sul termine di 30 giorni per l'opposizione al decreto di espulsione, che però non può dirsi decorso se il destinatario non ha avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per denunciata violazione di legge.

Massime di principio

  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, la mancata traduzione del decreto in una lingua conosciuta dal destinatario può determinare la nullità del provvedimento, deducibile senza limiti di tempo.
  • Quando si eccepisce la nullità dell'espulsione per omessa traduzione, il giudice deve verificare in concreto se il vizio abbia impedito la comprensione dell'atto e quindi la possibilità di impugnarlo tempestivamente.
  • Il termine per proporre opposizione al decreto di espulsione non decorre se il destinatario è rimasto incolpevolmente ignaro del contenuto del provvedimento per mancata traduzione; può invece decorrere dal momento in cui egli abbia acquisito una conoscenza adeguata della natura dell'espulsione e del rimedio esperibile.
  • Non è legittima una declaratoria di inammissibilità per tardività fondata solo sulla data di notificazione formale del decreto, se sia dedotta una nullità che incide sulla effettiva conoscenza dell'atto e sul dies a quo dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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