Cassazione Penale, Sentenza n. 23833/2025 del 25/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che confermava le condanne per ricettazione di tagliandi "gratta e vinci" provento di rapina. I motivi principali dedotti erano: 1) prescrizione del reato in ragione della presunta autonoma configurazione del comma 2 dell'art. 648 c.p.; 2) insufficienza, contraddittorietà e travisamento della prova, con censure sulla certezza dell'identificazione degli imputati e sulla prova che i tagliandi fossero stati sottratti nella rapina; 3) mancanza di prova della consapevolezza della provenienza illecita dei biglietti; 4) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità prevista dall'art. 131-bis c.p.; 5) per la Pericolo, specifica censura relativa alla valutazione di attendibilità della teste Giorgia Cannata e al mancato utilizzo del padre della ricorrente come teste a discarico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il motivo sulla prescrizione fondato sull'autonomia del comma 2 dell'art. 648 c.p., confermando che quella disposizione costituisce una circostanza attenuante speciale e non un reato autonomo ai fini della prescrizione. Ha ritenuto inammissibili le doglianze generiche sull'insussistenza del reato e sulla identificazione di Alessandro e Giovanni, reputando legittima la valutazione dei giudici di merito sulla base di inventario, numeri di serie dei blocchetti e raffronto fotogrammi/foto segnaletiche; ha inoltre confermato che l'omessa allegazione della provenienza da parte dei due fratelli è elemento idoneo a provare l'elemento soggettivo della ricettazione. Per Luana Pericolo la Cassazione ha invece annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio, ritenendo illogica la valutazione che ha escluso la credibilità della teste Cannata senza adeguata istruttoria (occorre anche chiedere esplicite domande al teste Zito e, se necessario, escutere il padre della Pericolo). Infine la Corte ha annullato con rinvio anche la sentenza in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità) per Alessandro e Giovanni, rilevando che i giudici di merito hanno confuso il danno derivante dalla rapina con quello derivante dalla ricettazione e hanno fatto errata correlazione tra intensità del dolo nella ricettazione e vicinanza temporale con la rapina; su questo punto è disposto nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen.
comma 2 (alla data dei fatti)
La Corte ha interpretato il comma 2 come circostanza attenuante speciale (non come fattispecie autonoma), destinata a ridurre il trattamento sanzionatorio del reato-base e non rilevante ai fini del calcolo della prescrizione rispetto alla pena del reato semplice
art. 157 cod. pen.
Norma sulla prescrizione del reato: va considerata la pena stabilita per il reato consumato o tentato 'senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti', pertanto si tiene conto della pena del reato-base e non della diminuzione derivante dalla circostanza attenuante speciale
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità deve essere valutata distintamente con riferimento al reato di ricettazione; il danno da ricettazione va valutato autonomamente e non confuso con il danno derivante dalla rapina
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1 e 2, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso in Cassazione; la Corte ha valutato quali motivi siano ammissibili o manifestamente infondati e ha escluso la riesamina del giudizio di merito ove le censure si risolvono in mera rivalutazione delle prove
artt. 192, 530, 533, 546, 125 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai profili di valutazione della prova, alle modalità di decisione e alla motivazione; la Corte ha confermato la necessità di motivazione logica per escludere o ammettere testimonianze e per valutare le prove identificative
art. 507 cod. proc. pen.
Richiesta di escutere altro teste (padre della Pericolo): la Corte ha ritenuto che la mancata acquisizione di tale prova rilevante poteva rendere illogica la valutazione di inattendibilità della teste a discarico e pertanto ha disposto il rinvio per consentire nuova istruttoria
Massime di principio
- La fattispecie attenuata di cui al comma 2 (ora diversa collocazione) dell'art. 648 c.p. va considerata come circostanza attenuante speciale e non come reato autonomo ai fini del calcolo della prescrizione: per la prescrizione si prende dunque a riferimento la pena del reato-base.
- La Cassazione non è chiamata a rievaluare liberamente le prove; tuttavia, se il giudice di merito liquida come "inattendibile" una testimonianza a discarico senza adeguata istruttoria (es. senza porre domande decisive ad altri testimoni o senza rinnovare il dibattimento), la valutazione può essere annullata con rinvio per incompletezza istruttoria.
- In casi di ricettazione, l'omessa o inverosimile indicazione della provenienza della cosa da parte dell'imputato può integrare elemento indiziario dell'elemento soggettivo (consapevolezza della provenienza illecita) e legittimare la condanna, salvo che l'imputato fornisca spiegazioni credibili e documentate.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione autonoma e specifica del danno e della offensività del fatto: non è corretto confondere il danno subito per il delitto presupposto (es. rapina) con quello derivante dalla ricettazione di pochi oggetti.
- La vicinanza temporale tra il reato presupposto e la ricettazione non costituisce di per sé parametro decisivo per valutare l'intensità del dolo della ricettazione; occorre valutare le concrete circostanze e la consapevolezza della provenienza illecita.
- Se in sede di merito emergono lacune istruttorie rilevanti per la decisione, la Cassazione può annullare con rinvio per consentire ulteriori accertamenti o replica delle prove decisive.
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