Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 32/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - della nota del Comune di Santa Margherita Ligure n. -OMISSIS-, ad oggetto “procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Riscontro a nota prot. n. -OMISSIS-relativa a osservazioni ex art. -OMISSIS-0 bis della legge n. 24-OMISSIS-/-OMISSIS-990” e di tutti gli atti valutativi della Commissione di gara relativamente alle concessioni -OMISSIS- (ed in particolare dei verbali delle sedute in data 22 ottobre 2024, -OMISSIS-3 maggio 2025, -OMISSIS-5 aprile 2025 e 25 giugno 2025); - della nota del Comune di Santa Margherita Ligure n. -OMISSIS- ad oggetto “-OMISSIS- assentita con licenza n. -OMISSIS- del 24/02/2004 e -OMISSIS- assentita con licenza n. -OMISSIS-/-OMISSIS--OMISSIS-OMISSIS-/-OMISSIS-2/2025. Richiesta sgombero e rimessa in pristino delle aree in concessione”; - delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. -OMISSIS--OMISSIS- del 2-OMISSIS- dicembre 2022 (ad oggetto “atto di indirizzo per il riordino delle concessioni demaniali marittime del Comune di Santa Margherita Ligure”) e n. -OMISSIS- del -OMISSIS- marzo 2024 (ad oggetto “criteri per l'assentimento di concessioni demaniali marittime per l'esercizio di stabilimenti balneari e altre attività turistico ricettive ad essi assimilabili nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure”); - di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati in via principale, ivi espressamente comprendendo la Nota del Comune di Santa Margherita Ligure 2 luglio 2025, prot. n. -OMISSIS--OMISSIS-/2025, ad oggetto “procedimenti ad evidenza pubblica per il rilascio di concessioni demaniali marittime nell'ambito del Comune di Santa Margherita Ligure. Comunicazione esito esame istanza nuova cdm prot. n. -OMISSIS-del 25/07/2024 e ss.ii” e la allegata scheda di valutazione delle proposte;

Giustizia amministrativa202600015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, inclusi gli atti valutativi e l'ordine di sgombero dell'area demaniale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota comunale recante il riscontro alle osservazioni procedimentali, gli atti valutativi della Commissione di gara relativi alle concessioni, l'ordine di sgombero e rimessa in pristino delle aree in concessione, nonché le deliberazioni della Giunta comunale che avevano definito l'indirizzo, i criteri, i subcriteri e la scansione della procedura comparativa. La procedura era stata avviata prima dell'entrata in vigore del decreto-legge che aveva disciplinato ex novo l'assegnazione delle concessioni demaniali marittime mediante previa predisposizione di un bando. Il Comune aveva quindi strutturato la selezione sulla base degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione e della relativa disciplina regolamentare, integrati dai principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio. Dopo l'istanza di rinnovo della concessionaria uscente erano stati presentati quattro progetti concorrenti e la Commissione aveva preferito il progetto della controinteressata. Le censure cautelari riguardavano, in particolare, l'illegittimità della procedura e dei relativi criteri, l'asserita insufficiente predeterminazione dei punteggi e dei pesi, la sostenibilità economica e la fattibilità del progetto concorrente, la valutazione dei vantaggi economici offerti al Comune, la natura dell'immobile destinato alla piscina e la legittimità dell'ordine di sgombero. La ricorrente contestava inoltre la possibilità di disporre il rilascio dell'area prima della formalizzazione della nuova concessione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti, allo stato del giudizio e salvi gli approfondimenti nella fase di cognizione piena, sia il fumus boni iuris sia gli elementi cautelari necessari. Quanto agli atti della procedura, il Collegio ha rilevato che, pur trattandosi di una procedura ex artt. 36 e 37 del Codice della navigazione non preceduta da bando, il Comune aveva predisposto criteri e subcriteri dettagliati, conformi ai principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio. Ha inoltre ritenuto che non fosse necessaria, in tale contesto, la predeterminazione di punteggi numerici e pesi, essendo sufficiente una motivazione discorsiva congrua, nella specie considerata particolarmente accurata. Il progetto della controinteressata appariva corredato da idonee attestazioni di sostenibilità economica; la fattibilità della piscina sarebbe stata ulteriormente verificata nella seconda fase, mediante Conferenza di servizi, anche rispetto alla disciplina regionale sopravvenuta. I vantaggi economici offerti al Comune erano stati considerati correttamente e non in modo preponderante rispetto agli altri elementi progettuali. L'immobile destinato alla piscina, insistente su area demaniale e oggetto di incameramento ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione, non risultava di proprietà della ricorrente. Quanto all'ordine di sgombero, il Comune aveva adeguatamente rappresentato l'esigenza di rientrare nel possesso dell'area per ragioni organizzative e di interesse pubblico, compresa la necessità di effettuare verifiche, rilievi e interventi funzionali alla nuova sistemazione del compendio. Il rilascio è stato ritenuto la naturale conseguenza della scadenza della concessione, già oggetto di proroga tecnica, senza che risultasse imminente l'esecuzione d'ufficio. La disciplina che consente la permanenza del gestore uscente fino alla stipula della nuova concessione è stata ritenuta, in base alla disciplina transitoria richiamata, applicabile alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore della novella e quindi non a quella in esame, iniziata anteriormente. Neppure la proroga tecnica disposta dal Comune consentiva la permanenza oltre il termine stabilito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 36 e 37 Codice della navigazione

    Costituiscono la base normativa della procedura comparativa per l'assentimento delle concessioni demaniali marittime, nel caso avviata prima della novella normativa.

  • art. 49 Codice della navigazione

    È richiamato per l'incameramento dell'immobile insistente sull'area demaniale, ritenuto pertanto appartenente al demanio e non alla ricorrente.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

  • art. 4, comma 7, l. n. 118/2022

    La possibilità di permanenza del gestore uscente fino alla stipula della nuova concessione è richiamata dal giudice, ma ritenuta non applicabile alla procedura avviata anteriormente all'entrata in vigore della novella.

  • art. 4, comma 13, l. n. 118/2022

    La disciplina transitoria limita l'applicazione della permanenza del gestore uscente alle procedure di affidamento avviate successivamente all'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato esclusivamente per disporre l'oscuramento delle generalità.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati esclusivamente a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento.

Massime di principio

  • Nelle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali marittime avviate prima dell'entrata in vigore della disciplina sopravvenuta che impone la previa predisposizione di un bando, l'amministrazione può procedere sulla base degli artt. 36 e 37 del Codice della navigazione, purché predetermini criteri e subcriteri dettagliati e rispetti i principi di trasparenza, imparzialità, apertura del mercato e par condicio.
  • Nell'ambito di una procedura comparativa per concessioni demaniali marittime non necessariamente preceduta da bando, la mancata predeterminazione di punteggi numerici e pesi non determina di per sé l'illegittimità della selezione, quando i criteri siano sufficientemente dettagliati e la valutazione sia sorretta da una motivazione discorsiva congrua e accurata.
  • La disciplina sopravvenuta che consente al gestore uscente di permanere sull'area demaniale fino alla stipula della nuova concessione, quando la relativa norma transitoria ne limita l'applicazione alle procedure avviate dopo la sua entrata in vigore, non si applica alle procedure già iniziate anteriormente.
  • Alla scadenza della concessione demaniale marittima, il rilascio dell'area può costituire la naturale conseguenza della cessazione del titolo, anche prima della formalizzazione della nuova concessione, quando l'amministrazione rappresenti specifiche esigenze organizzative e di interesse pubblico connesse al rientro in possesso, alle verifiche e alla nuova sistemazione del compendio.
  • Un immobile insistente su area demaniale e oggetto di incameramento ai sensi dell'art. 49 del Codice della navigazione non può essere considerato, in sede cautelare, di proprietà del concessionario uscente.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.