Sentenza n. 1991/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta per un accordo quadro relativo a studi idrogeologici e atti di gara che avevano rideterminato a zero il punteggio premiale per la certificazione UNI EN ISO 9001
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 al RTI Sinergeo e gli atti con cui era stato azzerato il punteggio premiale di 2 punti per la certificazione UNI EN ISO 9001. La certificazione era intestata alla sola capogruppo del consorzio ordinario costituendo; gli altri tre professionisti ne erano privi. Il consorzio aveva ottenuto 89,936 punti contro i 90,065 dell’aggiudicatario e sosteneva che il disciplinare, riferendosi al «concorrente», consentisse di considerare sufficiente la certificazione di un componente, in base all’art. 68 d.lgs. 36/2023, al cumulo dei requisiti e ai principi di massima partecipazione e favor participationis. Deduceva inoltre che la certificazione, essendo un elemento premiale e non un requisito di ammissione, dovesse essere riferita al raggruppamento nel suo complesso; che la certificazione, tipicamente riferita a organizzazioni, non fosse pertinente ai singoli professionisti; e che la decurtazione dei punti, dopo la loro iniziale attribuzione, fosse contraddittoria, immotivata e lesiva dell’affidamento, in assenza di nuovi elementi e di una ponderazione dell’interesse pubblico. Il riconoscimento dei punti avrebbe portato il consorzio a 91,936 punti e al primo posto. Erano state altresì chieste l’inefficacia dell’accordo quadro stipulato e la tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e, conseguentemente, le domande di inefficacia dell’accordo quadro e di risarcimento. Ha ritenuto che il disciplinare riferisse il possesso della certificazione al concorrente e che, nel consorzio ordinario, non si costituisca un autonomo soggetto giuridico: concorrenti ed esecutori sono i singoli operatori componenti. Poiché tutti avrebbero eseguito le stesse prestazioni, non separabili qualitativamente tra principali e secondarie, la certificazione di qualità, che attesta i processi dell’organizzazione e non la qualità astratta del prodotto o servizio, doveva essere posseduta da tutti gli esecutori affinché il criterio premiale garantisse lo standard richiesto. Il cumulo dei requisiti rilevante per la partecipazione non comporta automaticamente il cumulo ai fini dell’attribuzione dei punteggi tecnici; né il favor participationis o la tassatività delle cause di esclusione impongono di assegnare punti quando il criterio premiale non è soddisfatto. È stata inoltre esclusa l’irragionevolezza della valutazione: il consorzio certificato eseguiva solo il 40% delle prestazioni, mentre il restante 60% era affidato a componenti non certificati; coordinamento e gestione della commessa non estendevano la certificazione alle loro autonome organizzazioni. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata certificazione dei professionisti non ne impediva la partecipazione, ma comportava soltanto la mancata attribuzione del punteggio. Anche il quarto motivo è stato respinto: l’attribuzione iniziale dei 2 punti era provvisoria, endoprocedimentale e contestuale alla sospensione delle operazioni per approfondimenti; la successiva correzione, intervenuta durante la valutazione e prima dell’aggiudicazione, non costituiva annullamento d’ufficio di un provvedimento conclusivo favorevole, non richiedeva nuovi elementi né una ponderazione ulteriore dell’interesse pubblico e non aveva ingenerato affidamento tutelabile. Spese compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 68 d.lgs. 36/2023
Pertanto, in caso di consorzio ordinario e di RTI tutte le imprese che compongono il raggruppamento devono essere in possesso delle certificazioni richieste a garanzia della qualità della prestazione.
Il principio di cumulo dei requisiti dei componenti non comporta che la certificazione di qualità posseduta da uno solo di essi basti per ottenere un punteggio premiale quando tutti eseguono le medesime prestazioni; in tale situazione la certificazione deve riferirsi a tutti gli operatori del consorzio o RTI.
art. 120 c.p.a.
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.
La disposizione è richiamata quale riferimento processuale del giudizio in materia di affidamenti; nel testo non è sviluppata una specifica interpretazione della norma.
Massime di principio
- Quando una procedura premia il possesso di una certificazione di qualità relativa ai processi organizzativi e i componenti di un RTI o di un consorzio ordinario eseguono le medesime prestazioni, la certificazione posseduta da un solo componente non attribuisce il punteggio all’intero raggruppamento, salvo una diversa previsione della lex specialis: il criterio è funzionale a garantire lo standard qualitativo di tutte le prestazioni e di tutti i rispettivi esecutori.
- Il principio del cumulo dei requisiti dei componenti di un raggruppamento, rilevante ai fini della partecipazione alla gara, non si estende automaticamente ai criteri premiali dell’offerta tecnica. Per questi ultimi occorre verificare se la qualità posseduta da un solo componente soddisfi concretamente l’interesse perseguito dalla stazione appaltante.
- Il coordinamento o la gestione della commessa da parte del componente certificato non estende la certificazione alle autonome organizzazioni degli altri esecutori: il coordinamento contrattuale non equivale all’assoggettamento dei loro processi agli standard verificati dall’organismo certificatore.
- Il favor participationis e la tassatività delle cause di esclusione non impongono l’attribuzione di un punteggio premiale quando l’offerta non soddisfa il criterio che lo prevede; la mancata attribuzione del punteggio non equivale all’esclusione dalla gara.
- L’attribuzione provvisoria di un punteggio durante la valutazione, quando la stazione appaltante abbia contestualmente sospeso le operazioni per approfondimenti, è un atto endoprocedimentale e non fonda un affidamento tutelabile sulla definitiva acquisizione del punteggio. La correzione prima dell’aggiudicazione non richiede i presupposti dell’annullamento d’ufficio di un provvedimento conclusivo favorevole né la sopravvenienza di nuovi fatti, se deriva dalla verifica della corretta applicazione delle regole di gara.
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