Cassazione Penale, Ordinanza n. 35514/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Palermo aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani nei confronti dell'imputato per un furto aggravato, ritenendo provata la sua riferibilità alle tracce ematiche rinvenute sull'autocarro oggetto del fatto, in particolare in corrispondenza della maniglia di apertura dello sportello lato passeggero, zona ritenuta incompatibile con un appoggio casuale e invece coerente con la forzatura della serratura. Con il ricorso per cassazione l'imputato deduceva, da un lato, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., sostenendo un'errata valutazione della prova e chiedendo in sostanza una rivalutazione del compendio probatorio; dall'altro, omessa motivazione in relazione all'art. 125, comma 3, c.p.p. e all'art. 163 c.p., per il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Il ricorso non si confrontava con la motivazione della sentenza d'appello né indicava specifici travisamenti di emergenze processuali, limitandosi a reiterare censure di merito già esaminate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché diretto a ottenere una rivalutazione delle prove, attività preclusa in sede di legittimità in assenza di specifici travisamenti; ha inoltre osservato che la motivazione di merito era congrua e logica nel valorizzare il rinvenimento del profilo genetico dell'imputato sulle tracce ematiche collocate nel punto compatibile con la forzatura della portiera. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità e assertività, non confrontandosi con le statuizioni conformi dei giudici di merito e con l'argomento secondo cui precedenti sospensioni rendevano non reiterabile il beneficio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
Norma incriminatrice del furto, richiamata per qualificare il fatto oggetto di condanna.
art. 625 nn. 2 e 7 c.p.
Norma sulle aggravanti del furto, applicata nel giudizio di merito e richiamata dalla sentenza confermata.
art. 192 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che in cassazione non è consentita una diversa lettura delle risultanze probatorie.
art. 533 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in tema di affermazione di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; la censura è stata ritenuta meramente assertiva e di merito.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Richiamato a sostegno della dedotta omessa motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
art. 163 c.p.
Norma sulla sospensione condizionale della pena; il motivo è stato ritenuto generico perché non si confrontava con le ragioni di merito ostative al beneficio.
art. 616 c.p.p.
Applicato per la condanna dell'imputato, in quanto ricorrente soccombente, al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere la sanzione alla Cassa delle ammende solo in presenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che il ricorrente indichi specifici travisamenti di emergenze processuali decisive.
- La censura di vizio di motivazione è inammissibile quando si limita a riproporre critiche di merito già esaminate dai giudici di appello senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
- La motivazione è sufficiente quando individua un dato probatorio oggettivo e lo collega in modo logico alla ricostruzione del fatto, come nel caso di tracce ematiche localizzate in un punto coerente con la forzatura del veicolo.
- La doglianza sul mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena deve essere specifica e confrontarsi con le ragioni ostative già affermate nei giudizi di merito; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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