Sentenza n. 3622/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad sulla richiesta di formalizzazione dell’istanza di visto d’ingresso per motivi di lavoro subordinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di appuntamento per formalizzare l'istanza di visto d'ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, beneficiario di un nulla osta nominativo rilasciato dal competente Sportello Unico dell'Immigrazione, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta dell'appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per tale adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione ha soddisfatto la richiesta del ricorrente durante il giudizio. Ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ha tuttavia posto le spese a carico del MAECI secondo il principio della soccombenza virtuale, poiché l'appuntamento è stato concesso solo dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state liquidate in € 500, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Prevede il rito per la tutela avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato per contestare l'inerzia dell'Ambasciata sulla richiesta di appuntamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa è stata soddisfatta nel corso del giudizio e di regolare le spese in base alla soccombenza virtuale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta l'atto o compie l'attività richiesta, determinando il soddisfacimento della pretesa, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- La soddisfazione della pretesa nel corso del giudizio non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere liquidate secondo il principio della soccombenza virtuale quando l'attività amministrativa sia intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
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