Cassazione Penale, Sentenza n. 7009/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava il decreto del GIP del 10/05/2024 che aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione "cumulativa" depositata in modalità cartacea, ritenendo che il deposito avrebbe dovuto avvenire in modalità telematica con l'applicativo APP ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 217/2023. Il ricorso per cassazione denunciava: (i) abnormità strutturale del provvedimento perché impedirebbe al PM di procedere né telematicamente (per presunto malfunzionamento dell'app) né analogicamente (per divieto del giudice); (ii) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p. e abnormità funzionale, sul presupposto che il GIP non poteva sindacare l'atto amministrativo del Procuratore che attestava il malfunzionamento del sistema, potere riservato alla giustizia amministrativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vero thema decidendum fosse l'impugnabilità del provvedimento e non la questione tecnica del malfunzionamento informatico. Il decreto del GIP è stato qualificato, nella sostanza, come provvedimento interlocutorio di restituzione degli atti al PM per verifiche formali: atto previsto dal sistema processuale e non "abnorme". La Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sull'abnormità, precisando che tale categoria è eccezionale e limitata ai casi in cui l'atto sia completamente avulso dall'ordinamento o determini una stasi insuperabile del processo imponendo al PM di compiere un atto nullo. Qui non sussistono tali criteri: la restituzione non impedisce la reiterazione della richiesta di archiviazione conformandola alle forme; la contestazione del malfunzionamento è essenzialmente di natura amministrativa e sindacabile in sede giurisdizionale amministrativa. Conseguentemente il ricorso per cassazione, proposto contro un provvedimento per il quale la legge non prevede rimedi e non riconducibile all'abnormità, è inammissibile.
Norme richiamate
D.M. n. 217 del 29/12/2023, art. 3
Prevede il deposito telematico mediante l'applicativo APP; la Corte rileva che la questione tecnica del funzionamento dell'applicativo è rilevante ma sostanzialmente di natura gestionale/amministrativa e non modifica l'analisi sulla impugnabilità del provvedimento giudiziale.
art. 175-bis c.p.p., commi 3 e 4
Richiamato dal ricorrente come base per censurare la declaratoria di inammissibilità; la Corte non ritiene che la violazione di tali commi determini da sola l'abnormità del provvedimento impugnato.
art. 606, comma 1, lett. a) c.p.p.
Norma sulle cause di cassazione; il ricorrente invocava violazione di legge quale motivo di cassazione, ma la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso perché diretto contro un provvedimento per il quale non è previsto rimedio e non dimostrato abnormità.
art. 568, comma 1 c.p.p.
Principio di tassatività dei mezzi di impugnazione; la Corte lo applica per escludere la cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede rimedi, salvo l'eccezione dell'abnormità, che qui non opera.
artt. 410 e 411 c.p.p.
Norme del procedimento di archiviazione: la Corte osserva che il provvedimento di restituzione degli atti per questioni formali rientra nel novero dei provvedimenti previsti dal sistema, riconducendolo a misure processuali ordinarie.
art. 107-bis disp. att. c.p.p.
Prevede la trasmissione alle procure delle denunce a carico di ignoti con elenchi mensili; la Corte ricorda che la modalità "cumulativa" è prevista per ignoti seriali ma la restituzione non impedisce la reiterazione della richiesta cumulativa.
art. 415 c.p.p., comma 4
Stabilisce che gli archivi per "ignoti seriali" siano pronunciati cumulativamente; la Corte ne trae il principio che la forma cumulativa è obbligatoria in quel contesto, ma la restituzione per vizi formali non impedisce il rinnovo valido della richiesta.
art. 616 c.p.p.
Norma citata in riferimento alle statuizioni eventuali che la Corte avrebbe potuto prendere; la sentenza dichiara il ricorso inammissibile senza ulteriori statuizioni ex art. 616.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti per i quali la legge non prevede mezzi di impugnazione è ammissibile solo nell'ipotesi eccezionale di "abnormità"; tale categoria è interpretata restrittivamente.
- L'abnormità strutturale riguarda atti completamente avulsi dall'ordinamento (carenza di potere in astratto) o atti esercitati al di fuori di ogni limite ragionevole rispetto allo schema normativo (carenza di potere in concreto).
- L'abnormità funzionale si configura quando il provvedimento determina una stasi insuperabile del processo imponendo al PM un atto nullo necessario per il prosieguo; in assenza di tale stasi, l'atto non è abnorme.
- La restituzione degli atti al PM per verifiche formali è un rimedio processuale ordinario e, salvo casi estremi, non impedisce la reiterazione della richiesta di archiviazione conformemente alle forme previste dalla legge.
- Le contestazioni sul funzionamento del sistema telematico e le attestazioni di malfunzionamento hanno natura prevalentemente amministrativa/gestionale: la sindacabilità di tali atti compete, di regola, alla giustizia amministrativa e non legittima automaticamente la cassazione penale.
- La presentazione della richiesta in forma ritenuta tardiva per motivi tecnici non determina automaticamente la nullità dell'atto né l'abnormità del provvedimento che lo restituisce; il PM può conformare e reiterare la richiesta nei termini e modi prescritti.
- Quando sorgono dubbi sull'operatività degli strumenti telematici occorre documentare il problema e, se si ritiene leso un diritto organizzativo, valutare il rimedio amministrativo; sul piano penale il giudice può limitarsi a verifiche formali senza compiere usurpazioni di competenza.
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