Sentenza del 27/11/2017 n. 1073 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Processo - Prova - Accertamento bancario - Giustificazioni dei contribuenti - Valutazione del giudice - Necessita
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa decisione impugnata è stata censurata perché non aveva valutato le operazioni di giroconto indicate dai contribuenti. Il giudice di secondo grado, invece, le ha ritenute attendibili e sufficienti a sostenere le ragioni dei contribuenti. Ne deriva il riconoscimento della necessità di una valutazione analitica delle giustificazioni e degli elementi forniti dal contribuente, con esclusione di motivazioni generiche.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'obbligo del giudice di merito di esaminare concretamente le giustificazioni fornite dai contribuenti in relazione alle operazioni bancarie contestate. I contribuenti avevano spiegato le movimentazioni mediante operazioni di giroconto e prodotto elementi indiziari a loro sostegno. Il giudice non poteva limitarsi a richiamare in modo generico il valore delle presunzioni previste per gli accertamenti bancari, ma doveva verificare se tali giustificazioni fossero idonee a superarle e motivare specificamente l'eventuale loro inidoneità.
Norme richiamate
Disciplina degli accertamenti bancari
Le movimentazioni bancarie possono fondare una presunzione di ricavi o redditi non dichiarati, ma il contribuente può contrastarla fornendo giustificazioni specifiche e idonei elementi di prova o indiziari.
Cassazione civile, 22 marzo 2017, n. 7259
Il giudice deve esaminare le spiegazioni del contribuente e motivare puntualmente le ragioni per cui le ritiene non convincenti; non è sufficiente un richiamo generico alla presunzione derivante dai dati bancari.
Cassazione civile, 31 gennaio 2017, n. 2432
La presunzione bancaria deve essere valutata alla luce delle giustificazioni concretamente offerte dal contribuente, che devono essere esaminate singolarmente e in modo effettivo.
Massime di principio
- In un accertamento bancario, il contribuente deve spiegare in modo analitico la provenienza e la destinazione delle singole movimentazioni contestate, supportando le spiegazioni con documenti o altri elementi indiziari.
- Il giudice deve valutare concretamente le giustificazioni fornite e non può respingerle con formule generiche o con il solo richiamo alla forza della presunzione bancaria.
- Le operazioni di giroconto, se adeguatamente documentate e coerenti con la ricostruzione finanziaria complessiva, possono essere idonee a escludere che una movimentazione rappresenti un ricavo o un reddito occulto.
- La motivazione della sentenza deve indicare perché le singole giustificazioni siano ritenute attendibili o inattendibili; l'omessa valutazione di elementi decisivi può comportare la censurabilità della decisione.
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