Cassazione Penale, Sentenza n. 44583/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria che aveva rigettato la richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita dal 10/01/2013 al 17/07/2014 in ordine al reato di associazione mafiosa. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione, censurando la mancata indicazione della condotta giustificativa del provvedimento restrittivo e contestava la valorizzazione di elementi quali l'utenza telefonica intestata a terzi, la segnalazione e l'assunzione di operai e l'avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio. Sosteneva che tali elementi non giustificavano la misura cautelare e che la Corte territoriale aveva motivato in modo insufficiente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Pur escludendo che il silenzio dell'imputato in sede di interrogatorio possa ora ostare al diritto alla riparazione alla luce della novella del D.lgs. 8/11/2021 n.188 (applicata pro reo), la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse, nel resto, ampia, logica e congrua: lo Iofrida era risultato coinvolto in un subappalto occulto con riferimenti diretti a soggetti ritenuti esponenti della criminalità organizzata e aveva agevolato l'operatività dell'impresa controllata dai Mammoliti; tali condotte, pur non sufficienti a provare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio nel processo di merito, erano idonee a costituire colpa grave o comportamento tale da giustificare l'intervento dell'autorità e quindi a escludere il diritto all'indenizzo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese a favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Regola il diritto all'equa riparazione per chi sia stato prosciolto con sentenza irrevocabile; la Cassazione richiama che il diritto è escluso se l'interessato ha dato causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave e che il giudice deve accertare d'ufficio tale circostanza
art. 43 cod. pen.
Definisce la nozione di colpa penalistica; la Corte la usa per qualificare la condotta rilevante ai fini dell'esclusione dell'indennizzo quando sia manifesta negligenza, imprudenza o trascuratezza
art. 64, co. 3, lett. b) cod. proc. pen.
Riguarda la facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio; la Corte osserva che la successiva modifica normativa impedisce di utilizzare lo svolgimento di tale facoltà come causa ostativa al risarcimento
D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4, comma 1, lett. b)
Ha novellato l'art. 314 c.p.p. stabilendo che l'esercizio della facoltà di non rispondere non incide sul diritto alla riparazione; la Corte ne ha riconosciuta l'applicabilità retroattiva per principio favore rei e ha escluso l'uso del silenzio come causa ostativa
Massime di principio
- Il diritto alla riparazione ex art. 314 c.p.p. sussiste solo se l'interessato non ha dato causa alla custodia cautelare con dolo o colpa grave; il giudice deve accertare d'ufficio tale circostanza
- Il giudizio di riparazione è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: l'assoluzione non impedisce che condotte dell'indagato, pur non sufficienti a condannare, siano valutate come colpa grave ai fini dell'esclusione dell'indennizzo
- Dopo la novella del D.lgs. n.188/2021, l'esercizio della facoltà di non rispondere non può più essere considerato causa ostativa al diritto alla riparazione; la norma va applicata in favore dell'imputato anche retroattivamente
- Per escludere l'indennizzo è sufficiente che la condotta dell'interessato, antecedente o successiva alla misura, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità (es. partecipazione a subappalto occulto, contiguità con soggetti di criminalità organizzata)
- La valutazione della sussistenza di colpa grave si basa su criteri di esperienza comune ("id quod plerumque accidit") e richiede un'analisi completa e autonoma di tutti gli elementi probatori disponibili
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