Cassazione Penale, Sentenza n. 15949/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di rigetto del riesame che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio (aggravato da premeditazione e finalità/metodo mafioso). Le doglianze principali, articolate in quattro motivi (più tre motivi nuovi), sono: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate con vari decreti per violazione degli artt. 267 e 271 c.p.p. e dell'art. 13 d.l. n.152/1991, sostenendo che tale disciplina non poteva applicarsi ai reati non associativi e che l'interpretazione estensiva introdotta dal d.l. 10/08/2023 n.105 non poteva avere efficacia retroattiva; 2) mancata necessità e manifesta illogicità della motivazione sulle intercettazioni, in particolare per il numero ampio di soggetti intercettati e l'assenza di spiegazione della necessità concreta; 3) vizi di motivazione e insufficiente verifica dei gravi indizi, soprattutto con riferimento alle dichiarazioni decisive di Giovanna Scuotto (acquisite molti anni dopo i fatti e già oggetto di precedenti archiviazioni) e contraddizioni con altri testi; 4) insufficienza della motivazione sulle esigenze cautelari, tenuto conto dell'epoca remota del fatto e del reinserimento sociale del ricorrente, nonché critica sulla valutazione del pericolo di fuga e di inquinamento probatorio. Nei motivi nuovi si aggiungeva l'eccezione di preclusione derivante da precedente decreto di archiviazione e censure sulla riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.), nonché una richiesta, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale del d.l. n.105/2023.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile e, in parte, fondato. Inammissibili il primo e il secondo motivo originali (sulla inutilizzabilità delle intercettazioni) per aspecificità e per mancata indicazione dell'incidenza dell'eventuale espunzione sulla 'prova di resistenza'; di conseguenza inammissibili anche i corrispondenti primi due motivi nuovi. Sono invece stati ritenuti fondati il terzo motivo originale e il terzo motivo nuovo, riguardanti i vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi desunti dalle dichiarazioni di Giovanna Scuotto: la Corte ha ritenuto che il Tribunale non ha adeguatamente valutato le contraddizioni temporali e contenutistiche tra le fonti dichiarative, né ha chiarito l'effettivo riscontro alle sue affermazioni, con conseguente insufficiente apprezzamento del ruolo decisivo di tale testimonianza. Per queste ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio; l'annullamento ha altresì assorbito le censure relative alle esigenze cautelari (quarto motivo). Quanto alla questione processuale preliminare sulla presunta nullità del decreto di riapertura delle indagini (art. 414), la Corte l'ha respinta ritenendo che non fosse mancato il decreto e che, comunque, eventuali vizi motivazionali non configuravano nullità assoluta estranea a sanatorie.
Norme richiamate
art. 267 cod. proc. pen.
I difensori hanno denunciato violazioni formali rispetto alle autorizzazioni delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto tali censure aspecifiche e inammissibili laddove non mostrano l'incidenza dell'eventuale esclusione sulla prova di resistenza
art. 271 cod. proc. pen.
Richiamato dai ricorrenti in relazione alle modalità e limiti delle intercettazioni; la Corte ha sottolineato l'insufficiente specificità dell'impugnazione sulla materia
art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991, n. 203)
La difesa contestava l'applicabilità della norma alle intercettazioni in reati non associativi; la Corte non ha comunque deciso nel merito per inammissibilità dei motivi che ne chiedevano l'esclusione
art. 1 d.l. 10 agosto 2023, n. 105 (conv. legge 9 ottobre 2023, n. 137)
Contestata come fonte di 'sanatoria retroattiva' delle intercettazioni; la questione è stata sollevata ma non decisiva, e la Corte non ha accolto la censura per le ragioni di inammissibilità sopra indicate
art. 414 cod. proc. pen.
Norma sulla riapertura delle indagini: la difesa ha invocato la nullità del decreto di riapertura; la Corte ha ritenuto che non fosse mancato il decreto e che eventuali carenze motivazionali non integrassero nullità assoluta insuscettibile di sanatoria
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per dedurre nullità motivazionale; la Corte ha osservato che, anche in ipotesi di motivazione apparente, si tratterebbe di nullità non assoluta soggetta a limiti di deducibilità e a sanatorie
artt. 182, 183, 185 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla Corte in tema di sanatorie e limiti di deducibilità per nullità non assolute
artt. 272, 273, 274, 275 cod. proc. pen.
Norme relative alla prova dichiarativa e al suo apprezzamento: invocate dai ricorrenti per criticare la motivazione; la Corte ha accolto i rilievi sull'inadeguata verifica delle dichiarazioni decisive
art. 309 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per questioni di deduzioni difensive; la Corte ha ritenuto alcune obiezioni assorbite dall'annullamento per carenze motivazionali sui gravi indizi
art. 192 cod. proc. pen.
Citato in relazione alla qualificazione processuale dei testi collaboratori: la Corte ha evidenziato la carenza di chiarimenti sulla veste processuale di alcuni dichiaranti, rilevante per la valutazione degli accertamenti
art. 586 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine all'estensione dell'inammissibilità dei motivi nuovi connessi a quelli originari ritenuti inammissibili
Costituzione Italiana
La difesa aveva prospettato questione di legittimità costituzionale del d.l. n.105/2023; la Corte non ha affrontato la censura costituzionale perché la questione non è risultata decisiva
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Richiamata nella prospettiva di tutela della vita privata in relazione alle intercettazioni; la questione è stata sollevata ma non decisa dalla Corte nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Le censure sull'inutilizzabilità di singoli elementi di prova per intercettazioni devono specificare l'effetto concreto dell'espunzione sulla 'prova di resistenza'; senza questa dimostrazione il motivo rischia l'inammissibilità per aspecificità.
- La valutazione della necessità e dell'adeguatezza delle intercettazioni richiede motivazione specifica: il giudice che autorizza deve spiegare la necessità concreta e il nesso con le indagini; tuttavia, in Cassazione l'assenza di tale specificità può determinare l'inammissibilità del gravame.
- Le questioni di nullità derivanti da vizi motivazionali (es. nella riapertura delle indagini) non sempre comportano nullità assoluta: il giudice di legittimità valuta se si tratti di profili sanabili o soggetti a limiti di deducibilità e sanatorie procedurali.
- Quando il provvedimento cautelare si fonda in modo decisivo su dichiarazioni testimoniali, il giudice deve valutare in modo adeguato attendibilità, congruità, tempistica e riscontri; omissioni o confronti non affrontati possono portare all'annullamento per vizio di motivazione.
- Le censure costituzionali o di retroattività di interventi normativi (es. interpretazioni autentiche) richiedono una puntuale indicazione del loro impatto sul caso concreto; altrimenti tali questioni restano ininfluenti se non dimostrata la decisività nei fatti.
- Sulle esigenze cautelari il giudice deve tener conto anche di elementi favorevoli all'imputato (remota epoca del fatto, reinserimento sociale, viaggi all'estero senza sottrazione), e motivare compiutamente per il pericolo di fuga o di inquinamento probatorio.
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