Regolamento (UE) 2021/887
Regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce una struttura europea di governance per rafforzare le capacità industriali, tecnologiche e di ricerca in materia di cibersicurezza, mediante un Centro di competenza con personalità giuridica, una rete di centri nazionali e una comunità di portatori di interessi. Il Centro coordina e gestisce risorse finanziarie dell’Unione, in particolare nell’ambito di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale, e sostiene progetti, infrastrutture, competenze e diffusione di soluzioni di cibersicurezza. La disciplina è pensata per evitare duplicazioni con ENISA e con altri organismi UE, assicurando trasparenza, controllo finanziario, prevenzione dei conflitti di interesse e attenzione a PMI, start-up e parità di genere.
Istituzione del Centro europeo di competenza per la cibersicurezza, della rete dei centri nazionali di coordinamento e della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza, con funzioni di coordinamento, finanziamento e attuazione di programmi UE nel settore.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’organizzazione, al funzionamento e al finanziamento del Centro di competenza, della rete dei centri nazionali di coordinamento e della comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Coinvolge l’Unione, gli Stati membri, i centri nazionali di coordinamento, i membri della comunità, le istituzioni e gli organismi dell’UE, con particolare riferimento all’attuazione di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale per le parti relative alla cibersicurezza. Restano salve le competenze degli Stati membri in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e attività dello Stato nell’ambito del diritto penale; il regolamento si applica principalmente in ambito civile.
Regolamento (UE) 2021/887 sul Centro europeo di competenza per la cibersicurezza
Il regolamento istituisce una governance europea specifica per la cibersicurezza industriale, tecnologica e di ricerca, con l’obiettivo di rafforzare autonomia strategica, capacità industriali e diffusione dell’innovazione nell’Unione. La scelta normativa risponde alla frammentazione degli sforzi nazionali e alla necessità di concentrare investimenti, coordinare i programmi europei e ridurre la dipendenza da fornitori non europei.
Ambito di applicazione e struttura generale
Il testo disciplina tre pilastri: il Centro europeo di competenza, la rete dei centri nazionali di coordinamento e la comunità delle competenze in materia di cibersicurezza. Il Centro funge da snodo per l’attuazione della componente cibersicurezza di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale, mentre la rete e la comunità assicurano il collegamento con Stati membri, industria, ricerca, società civile e altri portatori di interessi.
Restano espressamente salve le competenze nazionali in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e attività statale in ambito penale. Il regolamento si muove quindi principalmente nel perimetro civile, pur prevedendo sinergie con la dimensione della difesa e con gli altri strumenti dell’Unione.
Missione del Centro e obiettivi sostanziali
La missione del Centro e della rete è triplice:
- rafforzare la leadership e l’autonomia strategica dell’Unione in materia di cibersicurezza;
- sostenere resilienza, affidabilità e sicurezza delle infrastrutture, comprese quelle critiche;
- accrescere la competitività globale dell’industria europea della cibersicurezza e trasformare la cibersicurezza in un vantaggio competitivo per altri settori.
Gli obiettivi operativi consistono nel promuovere ricerca, innovazione e diffusione, rafforzare capacità, mezzi, competenze e infrastrutture, e contribuire a un ecosistema europeo integrato che coinvolga tutti i soggetti rilevanti.
Compiti strategici ed esecutivi del Centro
Il Centro non svolge compiti operativi di risposta agli incidenti o di monitoraggio tipici dei CSIRT, ma svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e supporto. Sul piano strategico, sviluppa e monitora l’agenda, definisce priorità pluriennali, assicura sinergie con ENISA e con gli altri organi UE, coordina la rete e fornisce consulenza agli Stati membri.
Sul piano esecutivo, il Centro:
- stabilisce e attua il programma di lavoro annuale;
- gestisce le parti cibersicurezza di Orizzonte Europa e del Programma Europa digitale;
- sostiene start-up, PMI, microimprese, associazioni, esperti e progetti di tecnologia civica;
- facilita l’acquisizione e la diffusione di infrastrutture e servizi TIC;
- promuove la collaborazione tra domanda e offerta di soluzioni di cibersicurezza;
- favorisce il trasferimento dei risultati della ricerca in applicazioni e prodotti commerciali.
Centri nazionali di coordinamento e rete
Entro il 29 dicembre 2021 ciascuno Stato membro deve designare un centro nazionale di coordinamento, soggetto pubblico o a partecipazione pubblica maggioritaria con competenze o accesso alle competenze di cibersicurezza e capacità di dialogo con industria, pubblico, ricerca e cittadini. La Commissione può esprimere un parere sulla capacità di gestione dei fondi; il consiglio di direzione iscrive l’ente nell’elenco dei centri nazionali di coordinamento.
I centri nazionali agiscono come punti di contatto nazionali, contribuiscono ai compiti strategici del Centro, assistono i portatori di interessi nella preparazione delle domande di finanziamento, promuovono la partecipazione ai progetti transfrontalieri, diffondono risultati e possono concedere sostegno finanziario a terzi quando il Centro assegna loro una sovvenzione. La rete è composta da tutti i centri notificati dagli Stati membri.
Comunità delle competenze
La comunità riunisce organizzazioni industriali, accademiche, di ricerca, della società civile, organismi di normazione e, se del caso, enti pubblici o soggetti tecnici operanti nella cibersicurezza. Possono aderire soltanto enti stabiliti negli Stati membri e la registrazione richiede la verifica di competenze in almeno uno dei campi indicati dal regolamento.
L’adesione può essere revocata se vengono meno i requisiti o per motivi di sicurezza. Il regolamento mira a una rappresentanza equilibrata, con particolare attenzione alle PMI, e attribuisce alla comunità un ruolo consultivo stabile su agenda e programmi di lavoro, anche tramite il gruppo consultivo strategico.
Governance interna
La governance si articola in consiglio di direzione, direttore esecutivo e gruppo consultivo strategico.
Il consiglio di direzione è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da due rappresentanti della Commissione; ha mandato di indirizzo generale, adotta agenda, programmi di lavoro, bilancio, regole finanziarie, norme di trasparenza, regole sui conflitti di interesse, strategia antifrode e criteri di adesione alla comunità. Per le decisioni relative a specifiche materie finanziarie e di programma, la Commissione dispone del 26 % dei voti totali. Le decisioni ordinarie sono assunte, in mancanza di consenso, a maggioranza del 75 %.
Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di direzione su lista proposta dalla Commissione, con procedura aperta, trasparente e non discriminatoria. Ha mandato di quattro anni rinnovabile una sola volta ed è responsabile della gestione quotidiana, dell’esecuzione del bilancio, della preparazione del programma di lavoro e del controllo operativo del Centro.
Il gruppo consultivo strategico, composto da massimo 20 membri della comunità, fornisce consulenza strategica continuativa, organizza consultazioni pubbliche previa approvazione del consiglio di direzione e contribuisce a mantenere il collegamento tra Centro e portatori di interessi.
Finanziamento e azioni congiunte
Il finanziamento del Centro e delle azioni congiunte è articolato tra Unione e Stati membri. Il contributo dell’Unione al Centro comprende fino a 1 649 566 000 EUR dal Programma Europa digitale, di cui fino a 32 000 000 EUR per spese amministrative, oltre a risorse da Orizzonte Europa e, se necessario, da altri programmi UE.
Le azioni congiunte sono finanziate dall’Unione e da contributi volontari degli Stati membri, in forma finanziaria o in natura. Il regolamento dettaglia:
- il modo di calcolare e certificare i contributi nazionali;
- la possibilità di considerare come contributi in natura le spese ammissibili sostenute da centri nazionali e altri enti pubblici;
- la sospensione del diritto di voto dello Stato membro inadempiente;
- la facoltà della Commissione di ridurre o sospendere il proprio contributo in caso di mancato cofinanziamento statale.
Bilancio, controllo e responsabilità finanziaria
Il Centro predispone ogni anno il proprio stato di previsione e il bilancio, che devono essere in pareggio. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Il Centro presenta conti e relazione annuale di attività, che deve contenere dati dettagliati su azioni, beneficiari, PMI, Stati membri, spese e coerenza con gli obiettivi strategici.
Sono previste regole specifiche per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, con accesso della Commissione, della Corte dei conti e dell’OLAF a locali e informazioni, controlli sul posto e clausole contrattuali vincolanti per beneficiari e terzi. Il Centro risponde contrattualmente secondo la legge applicabile e, per la responsabilità extracontrattuale, secondo i principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri; l’Unione e gli Stati membri rispondono solo entro il limite dei rispettivi contributi già versati per spese amministrative.
Trasparenza, accesso ai documenti, dati personali e conflitti di interesse
Il regolamento impone un elevato livello di trasparenza, la pubblicazione delle informazioni rilevanti, delle dichiarazioni di interessi e del regolamento interno. Si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso del pubblico ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 sulla protezione dei dati personali.
Il consiglio di direzione deve adottare regole per prevenire, individuare e gestire i conflitti di interesse riguardanti membri, organi e personale. Sono previste anche norme di sicurezza per le informazioni classificate e sensibili non classificate, con riferimento alle decisioni della Commissione in materia di sicurezza.
Monitoraggio, valutazione e durata
Le attività del Centro sono soggette a monitoraggio continuo e valutazioni periodiche. La Commissione deve presentare una relazione sull’attuazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2024; successivamente effettua una valutazione finale per stabilire se sia opportuno prorogare il mandato del Centro oltre il 31 dicembre 2029.
Il Centro è istituito per il periodo dal 28 giugno 2021 al 31 dicembre 2029. In assenza di proroga legislativa, al termine del periodo è avviata automaticamente la liquidazione, con distribuzione delle eventuali eccedenze tra Unione e Stati membri proporzionalmente ai contributi finanziari.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Istituzione e finalità generali
L’articolo 1 istituisce il Centro europeo di competenza per la cibersicurezza nell’ambito industriale, tecnologico e della ricerca e la rete dei centri nazionali di coordinamento. Il Centro svolge un ruolo essenziale nell’attuazione della componente cibersicurezza del Programma Europa digitale e contribuisce all’attuazione di Orizzonte Europa. Il regolamento non pregiudica le competenze degli Stati membri in materia di pubblica sicurezza, difesa, sicurezza nazionale e attività statale in ambito penale.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, cibersicurezza, rete e sistema informativo, prodotti/servizi/processi per la cibersicurezza, minaccia informatica, azione congiunta, contributo in natura, poli europei dell’innovazione digitale, agenda e assistenza tecnica. Le definizioni sono funzionali alla gestione dei programmi di finanziamento e alla cooperazione tra Centro, rete e comunità.
Missione, obiettivi e compiti del Centro
Gli articoli 3, 4 e 5 definiscono la missione del Centro: rafforzare la leadership e l’autonomia strategica dell’Unione, sostenere capacità e infrastrutture di cibersicurezza e aumentare la competitività globale dell’industria europea. Il Centro promuove ricerca, innovazione e diffusione, con attenzione a PMI, società civile, settore pubblico e sicurezza fin dalla progettazione. I compiti si dividono in strategici ed esecutivi: agenda, priorità pluriennali, coordinamento della rete, assistenza tecnica, supporto a start-up/PMI/microimprese, gestione del programma di lavoro annuale, attuazione di azioni congiunte, diffusione di infrastrutture TIC e sinergie tra cibersicurezza civile e difesa.
Designazione e compiti dei centri nazionali di coordinamento
L’articolo 6 impone a ciascuno Stato membro di designare entro il 29 dicembre 2021 un centro nazionale di coordinamento, quale ente pubblico o a partecipazione pubblica maggioritaria con funzioni amministrative pubbliche, competenze o accesso a competenze in cibersicurezza e capacità di interazione con industria, pubblico, ricerca e autorità competenti. È prevista una procedura di parere della Commissione sulla capacità di gestione fondi, con decisione entro tre mesi e orientamenti della Commissione entro il 29 agosto 2021. L’articolo 7 attribuisce ai centri nazionali funzioni di punto di contatto nazionale, supporto strategico, assistenza tecnica, promozione della partecipazione ai progetti UE, diffusione dei risultati, valutazione delle domande di adesione alla comunità e sostegno a progetti con sovvenzioni anche a terzi.
Comunità delle competenze in materia di cibersicurezza
Gli articoli 8, 9 e 20 disciplinano la comunità, composta da organizzazioni industriali, accademiche, di ricerca, della società civile ed eventualmente organismi di normazione ed enti pubblici. Possono esserne membri solo enti stabiliti negli Stati membri, che dimostrino competenze in almeno uno degli ambiti previsti (ricerca, industria, formazione, incident response, etica, normazione). L’adesione è registrata dal Centro di competenza previa valutazione del centro nazionale competente; la registrazione può essere revocata per perdita dei requisiti o per motivi di sicurezza. La comunità contribuisce all’agenda e ai programmi di lavoro, tramite gruppi di lavoro e gruppo consultivo strategico.
Governance: consiglio di direzione, direttore esecutivo e gruppo consultivo strategico
Gli articoli 11-20 definiscono la struttura interna. Il consiglio di direzione comprende un rappresentante per Stato membro e due della Commissione, con mandato quadriennale; adotta agenda, programmi di lavoro, bilancio, regole finanziarie, regole di trasparenza, norme sui conflitti di interesse, strategia antifrode e criteri per la comunità. La Commissione detiene il 26 % dei voti per le decisioni relative a specifiche materie finanziarie e di programma. Il direttore esecutivo, nominato dal consiglio su lista della Commissione, ha mandato quadriennale rinnovabile una volta, gestisce le operazioni quotidiane, esegue il bilancio e firma atti e contratti. Il gruppo consultivo strategico, fino a 20 membri, fornisce consulenza su agenda, lavoro annuale e pluriennale, e può promuovere consultazioni pubbliche.
Finanziamento, contributi e azioni congiunte
Gli articoli 21-23 stabiliscono che il Centro è finanziato dall’Unione, mentre le azioni congiunte sono cofinanziate anche dagli Stati membri su base volontaria, in finanziario o in natura. Il contributo massimo dell’Unione comprende fino a 1 649 566 000 EUR dal Programma Europa digitale, di cui fino a 32 000 000 EUR per spese amministrative, oltre a importi da Orizzonte Europa e da altri programmi UE. Sono previste regole su calcolo, certificazione, rendicontazione annuale dei contributi, sospensione dei diritti di voto dello Stato membro inadempiente e possibile riduzione/sospensione del contributo UE in caso di mancato cofinanziamento statale.
Bilancio, contabilità e rendicontazione
Gli articoli 24-28 disciplinano esercizio finanziario, formazione e adozione del bilancio, presentazione dei conti e regole finanziarie. Il direttore esecutivo prepara lo stato di previsione annuale, il consiglio di direzione lo adotta e lo trasmette alla Commissione entro il 31 gennaio; Parlamento e Consiglio autorizzano gli stanziamenti e adottano la tabella dell’organico. Il Centro presenta relazioni annuali di attività entro due mesi dalla fine dell’esercizio, con dati su azioni, partecipanti, PMI, Stati membri, spese e coerenza con agenda e programmi pluriennali. Il Centro adotta proprie regole finanziarie specifiche ai sensi del regolamento finanziario.
Tutela degli interessi finanziari e controlli
L’articolo 29 impone misure contro frode, corruzione e irregolarità, con recupero delle somme indebitamente versate e sanzioni amministrative proporzionate. Commissione, Corte dei conti e OLAF hanno accesso a siti, locali e informazioni necessari; i contratti e le convenzioni di sovvenzione devono contenere clausole che autorizzino controlli e indagini e impongano analoghi obblighi alle eventuali terze parti coinvolte.
Personale, esperti distaccati e privilegi
Gli articoli 30-32 disciplinano il personale, assoggettato allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti. Il consiglio di direzione esercita i poteri dell’autorità di nomina e può delegarli al direttore esecutivo; sono previste regole per esperti nazionali distaccati e tirocinanti. Al Centro e al personale si applica il protocollo n. 7 su privilegi e immunità dell’Unione.
Sicurezza, trasparenza, accesso ai documenti e dati personali
Gli articoli 33-37 e 43-44 disciplinano sicurezza delle azioni, limitazioni per risultati e accessi in Orizzonte Europa, trasparenza, equilibrio di genere, protezione di informazioni classificate e sensibili, accesso ai documenti e protezione dei dati personali. Il Centro adotta norme di sicurezza previo accordo della Commissione, applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 sull’accesso ai documenti e il regolamento (UE) 2018/1725 sul trattamento dei dati personali. Sono previste misure per prevenire conflitti di interesse e rendere pubbliche le dichiarazioni di interessi, nonché regole per garantire un alto livello di trasparenza.
Monitoraggio, valutazione e durata
L’articolo 38 prevede monitoraggio continuo e valutazioni periodiche delle attività del Centro, con relazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio entro il 30 giugno 2024. La Commissione effettua poi una valutazione finale per stabilire se proporre la proroga del mandato oltre il 31 dicembre 2029. In caso di liquidazione, è prevista una valutazione finale entro sei mesi dalla chiusura. L’articolo 47 fissa la durata del Centro dal 28 giugno 2021 al 31 dicembre 2029, con procedura automatica di liquidazione salvo proroga legislativa.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 48 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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