Sentenza n. 56/2026 - Latina, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Latina, sez. Lavoro, n. 103/2025 pubblicata il 29 gennaio 2025, nel giudizio R.G. 3301/2023, nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del merito, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario di Latina che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per quattro anni scolastici, per l'importo complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, Sezione Lavoro, n. 103/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e aveva condannato il Ministero ad attribuirle il beneficio economico, nella misura di euro 2.000,00 oltre accessori. La sentenza era stata notificata al Ministero l'8 febbraio 2025 e il passaggio in giudicato era stato attestato dall'ufficio competente il 25 giugno 2025. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e ha chiesto la declaratoria di inottemperanza, l'ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con un atto di puro stile, senza dimostrare l'avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e ammissibile l'azione, poiché risultavano provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha affermato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'adempimento di statuizioni contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a. Nel merito, ha accolto il ricorso rilevando che il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell'adempimento. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Ha nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Latina, o un funzionario delegato, quale commissario ad acta, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni e ponendo il relativo compenso, liquidato in euro 1.000,00 salvo conguaglio, a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese di lite, oltre accessori, e al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 113, comma 2, c.p.a.
Individua la competenza del giudice amministrativo dell'ottemperanza nel caso concreto.
art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.
al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza anche per conseguire l'adempimento di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione sia obbligata a conformarsi alle relative statuizioni.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale per l'azione di ottemperanza e per l'adozione delle misure esecutive, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza dell'Amministrazione.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio il cui decorso costituisce, nel caso concreto, presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione richiamata dalla sentenza ottemperanda quale fondamento del beneficio della Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi anche a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la sentenza imponga all'Amministrazione specifiche prestazioni o adempimenti.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza presuppone, nei casi previsti, la prova del passaggio in giudicato della pronuncia e il decorso del termine dilatorio stabilito dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'Amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine ultimativo e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato ad attivarsi su istanza di parte in caso di ulteriore inerzia.
- Il compenso del commissario ad acta e le spese del giudizio di ottemperanza possono essere posti a carico dell'Amministrazione inottemperante, secondo liquidazione del giudice.
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