Cassazione Penale, Sentenza n. 27393/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il proscioglimento pronunciato ai sensi dell'art. 131-bis c.p., chiedendo in via subordinata l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2 c.p.p. perche' il fatto non sussiste. Il difensore ha evidenziato l'assenza di indici di destinazione a terzi della sostanza coltivata e l'esclusivo uso personale; ha poi depositato motivi nuovi deducendo errata applicazione dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90 e contraddittorieta' della motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha richiamato la giurisprudenza di legittimita' (Sez. U. e successivi arresti) e applicato i criteri che consentono di escludere la punibilita' della coltivazione: riconoscimento dell'uso personale, modesto numero di piante, assenza di materiale per il confezionamento e la pesatura, assenza di contabilita' o altri indici di gestione per la cessione, nonche' uso di tecniche rudimentali senza accorgimenti per aumentare la produzione. In base a cio' la condotta e' stata considerata inoffensiva e non integrativa del reato di coltivazione di stupefacenti.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Norma richiamata in primo grado per il proscioglimento; nel caso e' stato contestato il proscioglimento e valutata la non punibilita' in base ai criteri di tenuita'/inoffensivita'.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/90
Disposizioni che puniscono la coltivazione di piante da cui e' possibile trarre stupefacenti; la Corte interpreta la norma alla luce della distinzione tra coltivazione idonea a produrre sostanza destinata alla vendita e coltivazione domestica per uso personale non punibile quando mancano indici di destinazione a terzi.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Base normativa per l'assoluzione quando il fatto non sussiste; il difensore ha invocato tale disposizione in via subordinata.
art. 443 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la conversione dell'appello in impugnazione davanti alla Corte; contesto procedurale dell'esame del ricorso.
Sez. U., n. 12348 del 19/12/2019 (Caruso) e successiva giurisprudenza
Giurisprudenza di legittimita' che chiarisce i criteri per distinguere la coltivazione punibile dalla coltivazione domestica non punibile: conta la conformita' botanica e l'attitudine alla produzione, ma l'assenza di indici di immissione nel mercato, il numero limitato di piante, tecniche rudimentali e quantitativi modesti possono escludere la tipicita'.
Sez. 6, n. 3593 del 3/11/2020 (Cannella) e Sez. 6, n. 6599 del 5/11/2020 (Serafini)
Esempi di pronunce successive che mostrano letture non uniformi del principio: talora undici piante sono ritenute punibili, talora non punibili in assenza di accorgimenti tecnici e di indici di destinazione alla cessione.
Massime di principio
- La sola quantita' di piante o principio attivo non e' sempre decisiva: occorre valutare la conformita' botanica e l'attitudine produttiva della pianta, ma soprattutto la presenza di indici di destinazione a terzi.
- Indicatori che orientano verso la non punibilita' (coltivazione domestica per uso personale): numero limitato di piante, tecniche rudimentali, assenza di impianti/accorgimenti per aumentare la produzione, assenza di materiale per confezionamento/pesatura, assenza di contabilita' o di prove di cessione.
- La qualita' di assuntore abituale dell'agente e l'assenza di elementi probatori di immissione nel mercato sono fattori rilevanti per escludere la tipicita' della condotta.
- La giurisprudenza non e' completamente uniforme: in situazioni borderline (es. numero intermedio di piante) la valutazione e' fattuale e richiede ampio esame probatorio; pertanto conviene documentare l'uso personale e l'assenza di elementi di commercializzazione.
- Per orientarsi in casi analoghi, raccogliere tutte le circostanze fattuali rilevanti (modalita' di coltivazione, strumenti presenti, quantitativi ricavabili, eventuali contatti o elementi economici) e proporre una ricostruzione che mostri l'assenza di finalita' di spaccio.
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