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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23819/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dalla fornitura di attrezzature da cucina da parte della venditrice alla ditta dell'acquirente. In un primo giudizio l'acquirente aveva chiesto la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno; la venditrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo. Le cause riunite erano state decise con sentenza del Tribunale che aveva rigettato la domanda dell'acquirente per decadenza, poi parzialmente riformata in appello e confermata in cassazione quanto alla riduzione del prezzo. Nel presente giudizio l'acquirente ha nuovamente agito chiedendo la risoluzione del contratto, o in subordine la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno, sempre per la medesima fornitura. La venditrice ha eccepito litispendenza, inammissibilità delle domande, decadenza ex art. 1495 c.c. e incompatibilità tra le azioni. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili le domande, ritenendole identiche a quelle già decise; la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione rilevando l'alternatività tra risoluzione e riduzione del prezzo e l'irretrattabilità della scelta una volta proposta la domanda giudiziale. Con il ricorso per cassazione la compratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1492 e 1286 c.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva erroneamente sovrapposto la nuova domanda di risoluzione alla precedente azione di riduzione del prezzo e non aveva considerato la dedotta novazione dell'obbligazione di garanzia per effetto dell'impegno del venditore a eliminare i vizi; 2) omesso esame di fatti decisivi, ossia la trasformazione dell'obbligazione, il riconoscimento dei vizi e la totale inservibilità dei beni, con conseguente qualificazione come vendita di aliud pro alio e sottrazione ai termini di decadenza e prescrizione dell'art. 1495 c.c.; 3) violazione degli artt. 1453, 1455 e 1492 c.c., assumendo che l'azione di risoluzione e quella di riduzione del prezzo non sono incompatibili e possono essere proposte anche separatamente; 4) violazione dell'art. 1495, comma 2, c.c., per avere ritenuto tardiva la denuncia dei vizi senza considerare il riconoscimento degli stessi da parte della venditrice e l'esclusione della decadenza, nonché la riconducibilità della fattispecie ad aliud pro alio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo: il primo perché la dedotta novazione dell'obbligazione non risultava trattata nella sentenza impugnata e il motivo richiedeva un nuovo accertamento di fatto; il secondo perché, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. Ha poi rigettato il terzo motivo, affermando in linea generale che, nella vendita, risoluzione e riduzione del prezzo per vizi sono rimedi alternativi e la scelta è irretrattabile quando sia fatta con la domanda giudiziale; tuttavia il cumulo è astrattamente ammissibile se le domande sono poste in rapporto di subordinazione, ma ciò non giovava alla ricorrente perché la domanda di riduzione era già stata respinta nel primo giudizio. Infine ha rigettato il quarto motivo, osservando che esso riproponeva la tesi della nuova obbligazione già esclusa e che, comunque, la questione sull'esistenza dei vizi era coperta da giudicato formatosi nel primo processo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1492 c.c.

    Nella vendita, risoluzione del contratto e riduzione del prezzo per vizi sono rimedi alternativi; la scelta del compratore è irrevocabile una volta esercitata con la domanda giudiziale, salvo eccezioni di legge.

  • art. 1286 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa irrevocabilità della scelta del rimedio; la Corte non accoglie la censura perché il tema non incide sul caso concreto come deciso dal giudice di merito.

  • art. 1495 c.c.

    Disciplina la decadenza e la prescrizione dell'azione per vizi nella vendita; la Corte ne esclude l'aggiramento nel caso concreto, anche perché la questione dei vizi era coperta da giudicato.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato per sostenere la compatibilità tra domanda di risoluzione e altre domande; la Corte precisa che la domanda di riduzione del prezzo non è domanda di adempimento e che il cumulo subordinato è astrattamente possibile.

  • art. 1455 c.c.

    Richiamato nel motivo relativo alla gravità dell'inadempimento; non è la base decisiva della soluzione, che resta ancorata alla disciplina speciale della vendita.

  • art. 348-ter, co. 5 c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 360, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile utilmente in presenza di doppia conforme senza il richiesto raffronto tra le motivazioni di primo e secondo grado.

  • art. 54, co. 2, d.l. 83/2012

    È richiamato per l'applicabilità della disciplina del filtro della doppia conforme ai giudizi d'appello introdotti nei termini indicati dalla norma.

  • L. 134/2012

    Norma di conversione del d.l. 83/2012 richiamata per il regime applicabile alla doppia conforme.

  • art. 13, co. 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto se previsto.

Massime di principio

  • Nella vendita di beni viziati, risoluzione e riduzione del prezzo sono rimedi alternativi: il compratore può scegliere, ma la scelta compiuta con la domanda giudiziale è tendenzialmente irretrattabile, salvo i casi previsti dalla legge.
  • Il cumulo in giudizio di domanda di risoluzione e domanda di riduzione del prezzo è astrattamente ammissibile se strutturato in via subordinata, perché la riduzione del prezzo non è domanda di adempimento in senso tecnico.
  • La deduzione in cassazione di una pretesa novazione dell'obbligazione o di una diversa qualificazione del rapporto non è ammissibile quando il fatto costitutivo non risulti trattato nella sentenza impugnata e richieda un nuovo accertamento di merito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono specificamente indicate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • La questione dei vizi già definitivamente accertata o esclusa in un precedente giudizio tra le stesse parti non può essere riesaminata nel processo successivo, perché coperta da giudicato.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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