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Sentenza

Sentenza n. 2995/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna n. 556/2025, relativa alla nuova valutazione dei titoli e alla dichiarazione del vincitore della selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo B nel settore scientifico-disciplinare BIO/12

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza che aveva respinto il ricorso contro gli atti con cui l'Università, in esecuzione della precedente sentenza del TAR Sardegna n. 603/2024, aveva annullato gli atti originari della selezione, nominato una nuova commissione e rivalutato i titoli dei candidati. La nuova valutazione aveva attribuito al controinteressato 77,3 punti e all'appellante 74,5 punti, ribaltando l'esito della prima procedura. Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'attribuzione al controinteressato di punteggi per premi e riconoscimenti che, secondo la prospettazione, sarebbero stati conseguiti da altri soggetti, essendo il controinteressato soltanto coautore degli abstract. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio riconosciuto al controinteressato per la partecipazione a gruppi e progetti di ricerca, deducendo la falsità o contraddittorietà delle dichiarazioni relative a taluni progetti e sostenendo che tali circostanze, emerse dopo il precedente giudizio, non fossero coperte dal giudicato. Con il terzo motivo ha contestato la decurtazione di cinque punti operata dalla nuova commissione sui propri titoli relativi alla partecipazione a gruppi di ricerca, sostenendo che la commissione non avrebbe potuto rivalutare nuovamente quei titoli, che avrebbe travisato la documentazione, violato la par condicio e utilizzato un'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento anziché dalla commissione. Con il quarto motivo ha censurato l'omessa acquisizione di ulteriori documenti istruttori, questione superata per avere l'appellante svolto autonomamente gli accertamenti richiesti. Con il quinto motivo ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali ed esistenziali derivanti dagli atti impugnati, deducendo la violazione dell'art. 2043 c.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto al primo motivo, ha rilevato anzitutto la carenza di prova di resistenza: anche eliminando i 2,5 punti contestati, il divario tra i candidati sarebbe rimasto pari a 0,3 punti in favore del controinteressato. Ha inoltre ravvisato una possibile preclusione derivante dal giudicato della precedente sentenza n. 603/2024, poiché la candidata avrebbe potuto contestare già nel primo giudizio la spettanza dei premi dichiarati dal controinteressato. La doglianza è stata comunque respinta anche nel merito: la documentazione non escludeva la riconducibilità dei premi al controinteressato, il cui nome compariva tra i coautori e co-assegnatari, e l'avviso non richiedeva che il candidato fosse il primo intestatario o l'assegnatario esclusivo del premio. La valutazione della commissione, sottoposta al solo sindacato estrinseco, non è risultata irragionevole o manifestamente disfunzionale. È stata altresì esclusa la censura relativa all'ordine di esame dei motivi da parte del TAR, poiché tale scelta non aveva arrecato pregiudizio e rientrava nella libertà del giudice di organizzare la motivazione, anche per ragioni di economia processuale. Quanto al secondo motivo, il Consiglio di Stato ha ritenuto operante il giudicato formatosi sulla sentenza n. 603/2024. Nel precedente giudizio l'appellante aveva già contestato il punteggio attribuito al controinteressato per la voce relativa ai gruppi di ricerca; la sentenza aveva accolto la censura per insufficiente specificazione dei sub-punteggi e la nuova commissione si era conformata, attribuendo il punteggio ritenuto spettante dalla stessa appellante. Le ulteriori verifiche svolte successivamente non consentivano di eludere il giudicato, che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile: la candidata avrebbe potuto svolgere prima gli accertamenti. L'eventuale scoperta di fatti nuovi avrebbe potuto rilevare, ricorrendone i presupposti, solo nell'ambito di una revocazione della precedente sentenza. In ogni caso, anche nel merito, la documentazione dimostrava la partecipazione del controinteressato ai gruppi di ricerca e il suo servizio presso gli enti gestori; le contestazioni sull'entità dell'apporto erano in parte non provate e in parte dirette a sostituire la valutazione tecnica della commissione, non manifestamente irragionevole. Quanto al terzo motivo, la nuova commissione aveva motivato sia la rivalutazione dei titoli, giustificata dalle criticità emerse e dagli approfondimenti del responsabile del procedimento, sia l'esclusione di alcune esperienze dalla voce relativa alla partecipazione a gruppi di ricerca, poiché riconducibili a collaborazioni con singoli docenti, alla tesi di laurea o al dottorato, e non alla partecipazione ai progetti di ricerca indicati. Alcune attività erano state comunque valutate sotto altra voce, sicché non potevano essere conteggiate due volte. La decurtazione non è risultata abnorme né elusiva del precedente giudicato, che aveva imposto una rivalutazione adeguatamente articolata dei punteggi. Non è stata ravvisata neppure disparità di trattamento, poiché le attività verificate nei confronti dell'appellante erano state dichiarate sotto una voce diversa da quella utilizzata dal controinteressato e presentavano specifiche contraddittorietà curriculari. Il quarto motivo è stato dichiarato superato. Il quinto motivo risarcitorio è stato respinto per mancanza dell'illegittimità dell'attività amministrativa, elemento essenziale della responsabilità aquiliana dedotta. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente

    La domanda risarcitoria proposta unitamente all'azione di annullamento è stata respinta per mancanza dell'illegittimità dell'attività amministrativa.

  • art. 64 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione all'acquisizione e alla valutazione della prova; il giudice non ha ravvisato violazioni della disciplina processuale.

  • art. 106 c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 395 c.p.c. quale possibile rimedio revocatorio in presenza di fatti nuovi, alle condizioni previste dalla legge.

  • art. 395, nn. 1, 2 e 3, c.p.c.

    Indicato quale disciplina richiamata dall'art. 106 c.p.a. per l'eventuale revocazione della precedente sentenza, ove i fatti scoperti successivamente fossero riconducibili ai relativi motivi.

  • art. 2043 c.c.

    al risarcimento di tutti i danni patrimoniali ed esistenziali

    La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, l'illegittimità dell'attività amministrativa; esclusa quest'ultima, non è configurabile il risarcimento.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia preclusiva del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR.

  • D.P.R. 445/2000

    Richiamato in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati; il giudice ha escluso che la documentazione provasse la falsità delle dichiarazioni del controinteressato.

  • art. 4 dell'avviso pubblico della selezione

    La disciplina della selezione non imponeva che il candidato fosse il primo intestatario o l'assegnatario esclusivo dei premi e riconoscimenti dichiarati.

Massime di principio

  • La prova di resistenza è necessaria quando il candidato contesta singoli punteggi attribuiti in una procedura selettiva: la censura è priva di interesse se, anche eliminando il punteggio contestato, non sarebbe colmato il divario rispetto al candidato risultato vincitore.
  • Il giudicato amministrativo copre non soltanto le questioni effettivamente dedotte, ma anche quelle deducibili nel precedente giudizio. La scoperta successiva di elementi che avrebbero potuto essere acquisiti e fatti valere anteriormente non consente di proporre una nuova contestazione in un autonomo giudizio, salvo ricorrere, ove ne ricorrano i presupposti, ai rimedi straordinari previsti per la revocazione.
  • Nelle procedure selettive, se la lex specialis non richiede l'assegnazione esclusiva o la titolarità individuale di un premio, il riconoscimento può essere valutato anche quando il candidato risulti coautore dell'abstract o tra i soggetti cui il riconoscimento è riferibile, purché la dichiarazione sia veritiera.
  • Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di concorso resta estrinseco e non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell'organo tecnico, salvo che il giudizio sia manifestamente irragionevole, abnorme, illogico o palesemente disfunzionale.
  • La commissione nominata per rinnovare la valutazione in esecuzione di un giudicato può rivalutare i titoli nei limiti necessari a conformarsi alla pronuncia, purché espliciti i criteri, i sub-punteggi e le ragioni dell'attribuzione o dell'esclusione dei punteggi; una medesima esperienza non può essere valutata due volte sotto voci diverse se ciò viola la par condicio.
  • L'assenza di illegittimità dell'attività amministrativa esclude il presupposto essenziale della responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione fondata sull'art. 2043 c.c.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloDanno da provvedimento illegittimo
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieProve e valutazione delle commissioniValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potereRisarcimento del danno da attività amministrativa

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