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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2118

Regolamento delegato (UE) 2022/2118 della Commissione del 13 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte di fornitori di servizi di crowdfunding, specificando gli elementi del metodo di valutazione del rischio di credito, le informazioni su ciascun portafoglio individuale da comunicare agli investitori e le politiche e le procedure richieste in relazione ai fondi a copertura dei rischi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R2118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento specifica, per i portafogli di prestiti offerti nel crowdfunding, quali elementi debbano essere inclusi nella descrizione del metodo di valutazione del rischio di credito e quali informazioni debbano essere rese disponibili agli investitori su ciascun portafoglio e su ciascun prestito. Impone inoltre criteri di accuratezza, affidabilità, aggiornamento e formato delle informazioni, comprese le comunicazioni su stress test, analisi di sensibilità, oneri e valutazione del prestito. Infine disciplina in modo dettagliato le politiche, procedure e modalità organizzative per i fondi a copertura dei rischi, ponendo requisiti di governance, finanziamento, esborso, continuità operativa e trasparenza.

Norme tecniche di regolamentazione sulla gestione individuale di portafogli di prestiti da parte dei fornitori europei di servizi di crowdfunding, con regole su metodo di valutazione del rischio di credito, informazioni agli investitori e gestione dei fondi a copertura dei rischi.

Ambito di applicazione

Si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding disciplinati dal regolamento (UE) 2020/1503 che offrono gestione individuale di portafogli di prestiti e, per effetto delle relative disposizioni informative, agli investitori che partecipano a tali portafogli. Regola le informazioni da comunicare agli investitori sui progetti, sui prestiti e sui portafogli, nonché le politiche, procedure e modalità organizzative relative ai fondi a copertura dei rischi istituiti dai fornitori. È di applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non introduce un regime materiale autonomo di autorizzazione, ma specifica e integra gli obblighi informativi e organizzativi già previsti dal regolamento (UE) 2020/1503.

Gestione individuale di portafogli di prestiti nel crowdfunding: requisiti informativi e di governance

Il regolamento delegato (UE) 2022/2118 integra il regolamento (UE) 2020/1503 definendo in modo puntuale quali informazioni e quali presìdi organizzativi i fornitori europei di servizi di crowdfunding devono assicurare quando offrono la gestione individuale di portafogli di prestiti. La finalità è ridurre l’asimmetria informativa verso gli investitori e rafforzare la trasparenza sulle modalità di selezione, valutazione e monitoraggio dei prestiti, nonché sui fondi a copertura dei rischi.

Ambito e criteri generali di qualità dell’informazione

Il regolamento si applica ai fornitori di servizi di crowdfunding che gestiscono portafogli di prestiti ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/1503 e riguarda le informazioni da rendere agli investitori sia in fase di offerta sia durante la vita del portafoglio. L’articolo 1 impone che le informazioni siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate; i dati utilizzati per il merito creditizio devono essere coerenti, completi e appropriati, le tecniche di misurazione devono essere adeguate al rischio e validate periodicamente, e le procedure di data management devono essere robuste e ben documentate.

L’articolo 2 stabilisce inoltre il formato della comunicazione: le informazioni del capo II devono essere pubblicate in un’area separata del sito web, chiaramente distinta dalle comunicazioni promozionali, mentre quelle relative al portafoglio del singolo investitore devono essere rese disponibili in una pagina protetta accessibile con idonea identificazione personale. In entrambi i casi il linguaggio deve essere semplice e comprensibile, con evitamento dei tecnicismi o loro esplicazione.

Metodo di valutazione del rischio di credito: singoli progetti, portafoglio e titolare

Il capo II articola il contenuto minimo del metodo di valutazione del rischio di credito che il fornitore deve descrivere agli investitori. Per i singoli progetti di crowdfunding (art. 3) la descrizione deve includere criteri e indicatori finanziari sulla fattibilità del business plan, analisi dei flussi di cassa attesi, caratteristiche del settore e livello di concorrenza, valutazione delle competenze e reputazione del titolare, procedure relative a garanzie reali o personali, piano di rimborso, assegnazione a categorie di rischio e fonti dei dati impiegati.

Per il livello di portafoglio (art. 4) la descrizione deve spiegare come vengono considerati scadenza dei prestiti, tassi di interesse, concentrazioni per titolare o gruppo di titolari collegati, concentrazioni geografiche e settoriali, quota di prestiti per categoria di rischio e correlazione dei rischi. Il regolamento definisce anche il "gruppo di titolari di progetti collegati" come insieme di soggetti che rappresentano un rischio unico per controllo o per forte interconnessione finanziaria. Se il fornitore pubblicizza uno specifico obiettivo di rendimento del portafoglio, deve comunicare anche la procedura di selezione dei prestiti.

Per la valutazione del rischio di credito dei titolari di progetto (art. 5) occorre descrivere processi di approvazione e monitoraggio, eventuale scoring, uso di rating esterni, accettazione di garanzie e analisi della storia finanziaria, incluso il caso in cui il titolare non fornisca o rifiuti le informazioni richieste.

Uso di modelli e analisi di stress

L’articolo 6 disciplina l’uso di modelli nel processo di valutazione del rischio. Devono essere rese informazioni adeguate sulla fonte dei dati di input, sul quadro di controllo della qualità dei dati, sui dispositivi di governance per concezione e utilizzo dei modelli e sul sistema di verifica periodica dell’output. Se si usano modelli automatizzati, il fornitore deve chiarire in che modo tali modelli siano adeguati alle dimensioni e alla complessità dei progetti e in quali condizioni sia ammesso il processo decisionale automatizzato nei processi di approvazione e monitoraggio del credito.

L’articolo 7 prevede che, quando siano effettuate prove di stress o analisi di sensibilità, gli investitori ricevano informazioni sulle analisi a livello di singolo prestito e titolare di progetto e sulle procedure e sistemi usati per gli stress test di portafoglio, in particolare per valutarne la resilienza in diversi scenari economici.

Informazioni sul portafoglio individuale e sui singoli prestiti

Il capo III disciplina le informazioni da fornire su ciascun portafoglio individuale. L’articolo 8 contiene la formula per la media ponderata del tasso di interesse annuale: essa va calcolata ponderando il tasso di ciascun prestito per il relativo importo nozionale in essere, con denominatore pari alla somma degli importi nozionali e numeratore dato dalla somma dei prodotti tra importo nozionale e tasso annuo; sono specificate anche le modalità di determinazione del tasso annuale nei casi di tasso fisso, variabile o prestito suddiviso in tranche.

L’articolo 9 regola la distribuzione dei prestiti per categoria di rischio, da indicare in valori assoluti e percentuali sulla base della somma degli importi nozionali assegnati a ciascuna categoria rispetto al totale del portafoglio. È inoltre richiesto che il fornitore mantenga politiche e procedure chiare ed efficaci per la definizione delle categorie di rischio.

L’articolo 10 elenca le informazioni chiave per ciascun prestito: importo e saldo in essere, valuta, soggetto responsabile della gestione, dati identificativi del titolare del progetto, assetto proprietario, finalità e descrizione sintetica del progetto, tasso o altra remunerazione, scadenza, categoria di rischio, piano di rimborso, stato di adempimento e eventuali arretrati o default, oltre alla quota del progetto finanziata con il prestito. Se il titolare ha più progetti finanziati tramite lo stesso fornitore, occorre indicare anche tipo di offerta, strumento di finanziamento, data di completamento, importo nozionale raccolto e altre obbligazioni o passività potenziali. Il fornitore deve acquisire tali informazioni dal titolare e assicurarne accuratezza, affidabilità e aggiornamento.

Misure di attenuazione del rischio e informazioni sugli inadempimenti

L’articolo 11 definisce le misure di attenuazione del rischio come protezione del credito di tipo reale o personale. Nel caso di garanzie reali vanno comunicati tipo di attività, ultima valutazione, importi liquidabili o appropriabili, metodo di valutazione e rapporto percentuale tra valore della garanzia e importo nozionale del prestito. Nel caso di protezione personale vanno indicati i dati identificativi del garante e la percentuale di copertura del prestito. Le valutazioni devono essere effettuate secondo politiche e procedure adeguate e includere i costi di dismissione delle garanzie reali.

L’articolo 12 impone ai titolari di progetto di fornire informazioni sugli inadempimenti verificatisi negli ultimi cinque anni nei contratti di credito. Le informazioni devono essere rese al momento della concessione del prestito, immediatamente dopo l’inadempimento e fino alla scadenza del contratto incluso nel portafoglio. Se non vi sono dati su default passati e il contratto rientra nella nozione di strumento finanziario, devono essere forniti almeno i giorni di arretrato e l’importo degli arretrati. Il fornitore deve comunicare la fonte dei dati e garantire la conformità al regolamento (UE) 2016/679.

Oneri, valutazione del prestito e rendimento atteso

L’articolo 13 richiede una trasparenza completa sugli oneri collegati ai prestiti: chi li paga, chi li riceve, il loro importo, il servizio remunerato, il metodo di calcolo e lo scadenzario. L’articolo 14 disciplina la valutazione del prestito, che deve riflettere il probabile rendimento effettivo del singolo prestito, ossia il rendimento annuo attualizzato atteso alla data di valutazione sulla base delle informazioni più recenti. Nel calcolo devono essere considerati il tasso o altra remunerazione, il rendimento a scadenza, gli oneri, i tassi di default previsti secondo il regolamento delegato (UE) 2022/2115 e ogni altro costo rilevante. La valutazione del portafoglio è espressa come rapporto tra la somma dei prodotti importo nozionale/probabile rendimento effettivo e la somma degli importi nozionali.

Fondi a copertura dei rischi: requisiti organizzativi e prudenziali

Il capo IV disciplina in dettaglio i fondi a copertura dei rischi eventualmente istituiti dai fornitori per la gestione individuale dei portafogli di prestiti. L’articolo 15 richiede politiche, procedure e modalità organizzative adeguate, in forma scritta e approvate dall’organo di gestione, per assicurare una gestione prudente e coerente con gli obiettivi del fondo.

L’articolo 16 esige una struttura organizzativa e operativa solida e trasparente, con descrizione scritta e supervisione dell’organo di gestione; i suoi membri devono conoscere pienamente la struttura giuridica, organizzativa e operativa del fondo e la ripartizione delle responsabilità. La struttura non deve impedire l’individuazione e la gestione dei rischi.

L’articolo 17 richiede una politica di governance che disciplini finalità, struttura giuridica e operativa e durata del fondo. Se il fondo è gestito da un terzo, la politica deve prevedere anche composizione e responsabilità dell’organo di gestione del fondo, competenze dei membri, frequenza delle riunioni, flussi informativi con l’organo di gestione del fornitore, gestione dell’outsourcing e identificazione di personale senior responsabile dei rischi da esternalizzazione.

L’articolo 18 disciplina la politica di finanziamento: essa deve specificare eventuale contributo iniziale del fornitore, tipo e criteri degli oneri destinati al fondo, processo decisionale, strategia di investimento delle risorse, proprietà giuridica dei fondi, modalità di scioglimento, segregazione patrimoniale e trattamento delle somme in caso di insolvenza del gestore. L’articolo 19 impone una politica di esborso che tenga conto del saldo disponibile, della quota di default del portafoglio, dei tassi e delle scadenze dei prestiti in default, delle condizioni per rimborsi discrezionali, delle circostanze di attivazione per liquidazione e dei criteri per gestire crediti concorrenti o simultanei. L’articolo 20 richiede inoltre una solida politica di continuità operativa per garantire la capacità del fondo di operare senza interruzioni e di limitare le perdite in caso di sospensione o cessazione dell’attività.

Infine, l’articolo 21 prescrive trasparenza e comunicazione: il personale deve essere informato in modo chiaro e coerente delle politiche e procedure del fondo almeno per quanto necessario allo svolgimento delle funzioni, e le politiche del fondo devono essere coerenti con quelle previste dal regolamento (UE) 2020/1503.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (art. 22).

Disposizioni principali

Accuratezza, affidabilità e formato delle informazioni

I fornitori di servizi di crowdfunding devono garantire che le informazioni fornite agli investitori ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2020/1503 siano accurate, affidabili e regolarmente aggiornate (art. 1). I dati per il merito creditizio devono essere coerenti, completi e appropriati; le tecniche di misurazione devono essere adeguate alla complessità e al rischio e soggette a convalida periodica; le procedure di gestione dei dati devono essere solide, documentate e aggiornate. Le informazioni del capo II vanno rese in una sezione separata e chiaramente distinguibile del sito web; quelle del capo III in una pagina protetta accessibile con idonea identificazione personale, in linguaggio chiaro e comprensibile (art. 2).

Contenuti del metodo di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti

La descrizione del metodo di valutazione del rischio di credito dei singoli progetti di crowdfunding deve includere criteri e indicatori finanziari sulla fattibilità e sostenibilità del business plan, analisi dei flussi di cassa attesi, analisi del settore e della concorrenza, valutazione delle competenze e reputazione del titolare del progetto, procedure di accettazione delle garanzie e misure di mitigazione, tipo e frequenza del piano di rimborso, criteri di assegnazione alle categorie di rischio e fonte/tipo dei dati utilizzati (art. 3).

Valutazione del rischio di credito a livello di portafoglio e correlazione dei rischi

La descrizione del metodo di valutazione a livello di portafoglio deve spiegare come si considerano scadenza dei prestiti, tassi di interesse, concentrazione su uno stesso titolare o su gruppi collegati, concentrazione geografica e settoriale, quota di prestiti per categoria di rischio e metodo per valutare la correlazione dei rischi (art. 4, par. 1). È definito il concetto di gruppo di titolari collegati come insieme di soggetti che costituiscono un rischio unico per controllo o interconnessione finanziaria (art. 4, par. 2). Se il fornitore pubblicizza un obiettivo specifico di rendimento, deve anche comunicare la procedura di selezione dei prestiti (art. 4, par. 3).

Valutazione del rischio di credito dei titolari di progetto e uso di modelli

Il metodo di valutazione del merito creditizio del titolare del progetto deve descrivere le procedure di approvazione e monitoraggio del credito, l’eventuale scoring, l’uso di rating esterni, l’accettazione di garanzie e le modalità di valutazione della storia finanziaria, inclusi i casi di mancata o rifiutata cooperazione informativa (art. 5). Se sono impiegati modelli, devono essere rese note la fonte dei dati, il quadro di qualità dei dati, le misure di governance e le verifiche periodiche dell’output; per i modelli automatizzati devono essere chiarite l’adeguatezza rispetto a dimensione, natura e complessità dei progetti e le condizioni di applicazione del decision-making automatizzato (art. 6).

Stress test, analisi di sensibilità e probabilità di rendimento

Se il fornitore effettua prove di stress o analisi di sensibilità, deve informare gli investitori sulle analisi svolte a livello di singolo prestito e di titolare del progetto, nonché sulle procedure e sui sistemi informativi utilizzati per le prove di stress a livello di portafoglio, anche in relazione alla resilienza del portafoglio nei diversi scenari economici (art. 7).

Informazioni di portafoglio: tasso medio ponderato e distribuzione per rischio

Per il calcolo del tasso di interesse annuale medio ponderato del portafoglio, la media va calcolata ponderando il tasso di interesse di ciascun prestito per l’importo nozionale in essere; il numeratore è la somma dei prodotti tra importo nozionale e tasso annuo di ciascun prestito, il denominatore la somma degli importi nozionali (art. 8). La distribuzione dei prestiti per categoria di rischio deve essere espressa in valore assoluto e percentuale; ogni prestito va assegnato alla categoria pertinente secondo criteri solidi e ben definiti del quadro di gestione del rischio. Devono inoltre essere mantenute politiche e procedure chiare ed efficaci per la specificazione delle categorie di rischio (art. 9).

Informazioni chiave per ciascun prestito nel portafoglio

Per ogni prestito devono essere rese informazioni su importo e saldo in essere, valuta, soggetto responsabile della gestione del prestito, identità del titolare del progetto, assetto proprietario, finalità del prestito, tasso di interesse o altra remunerazione, data di scadenza, categoria di rischio, piano di rimborso, rispetto del piano e eventuali arretrati o default, oltre alla percentuale del progetto finanziata tramite il prestito (art. 10, par. 1). Se il titolare ha più progetti finanziati tramite lo stesso fornitore, devono essere indicati tipo di offerta, strumento di finanziamento, data di completamento, importo nozionale acquisito e altre passività o obbligazioni rilevanti (art. 10, par. 2). Il fornitore deve richiedere tali dati al titolare e adottare misure per garantirne accuratezza, affidabilità e aggiornamento (art. 10, parr. 3-4).

Misure di attenuazione del rischio e garanzie

Il regolamento definisce le misure di attenuazione del rischio in due categorie: protezione del credito di tipo reale e protezione del credito di tipo personale (art. 11, par. 1). In caso di protezione reale vanno comunicati tipo di attività, ultima valutazione, importi liquidabili o appropriabili, metodo di valutazione e rapporto percentuale tra valore della garanzia e importo nozionale totale del prestito (art. 11, par. 2). In caso di protezione personale vanno indicati nome, indirizzo e natura giuridica del terzo garante e il rapporto percentuale tra importo coperto e importo nozionale totale del prestito (art. 11, par. 3). Le valutazioni devono seguire politiche e procedure adeguate e tener conto dei costi di dismissione delle garanzie reali (art. 11, par. 4).

Informazioni sugli inadempimenti dei titolari di progetto

I titolari di progetto devono fornire informazioni sugli inadempimenti verificatisi nei contratti di credito negli ultimi cinque anni; se si tratta di strumenti finanziari ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e non sono disponibili dati su inadempimenti passati, devono essere forniti almeno giorni e importo degli arretrati relativi agli ultimi cinque anni (art. 12). Le informazioni devono essere fornite al momento della concessione del prestito, immediatamente dopo l’inadempimento e fino alla scadenza del contratto incluso nel portafoglio. Il fornitore deve comunicare la fonte dei dati, che può essere una dichiarazione giurata, registri dei crediti, informazioni pubbliche o altre fonti, e deve assicurare conformità al regolamento (UE) 2016/679 (art. 12, parr. 3-7).

Oneri, valutazione del prestito e rendimento probabile

Devono essere indicati, in relazione a ciascun prestito, chi paga e chi riceve gli oneri, l’importo monetario, il servizio remunerato, il metodo di calcolo e lo scadenzario dei pagamenti (art. 13). La valutazione del prestito deve riflettere il probabile rendimento effettivo, inteso come rendimento annuo attualizzato atteso alla data di valutazione, sulla base delle informazioni più recenti e considerando tasso di interesse, rendimento a scadenza, oneri, tassi di default previsti secondo il regolamento delegato (UE) 2022/2115 e ogni altro costo rilevante. È inoltre prevista una valutazione a livello di portafoglio calcolata come rapporto tra la somma dei prodotti importo nozionale/probabile rendimento effettivo e la somma degli importi nozionali (art. 14).

Regole sui fondi a copertura dei rischi: governance, finanziamento ed esborsi

I fornitori che istituiscono e gestiscono un fondo a copertura dei rischi per la gestione individuale di portafogli di prestiti devono adottare politiche, procedure e modalità organizzative scritte, aggiornate e approvate dall’organo di gestione per assicurare gestione prudente e raggiungimento degli obiettivi del fondo (artt. 15-16). La governance deve indicare finalità, struttura giuridica e operativa, durata del fondo e, se il fondo è gestito da terzi, composizione, responsabilità, competenze, frequenza delle riunioni, flussi informativi e controllo dell’esternalizzazione, con identificazione di personale senior responsabile dei rischi da outsourcing (art. 17). La politica di finanziamento deve disciplinare contributo iniziale, tipo e criteri di oneri da applicare, processo decisionale, strategia di investimento, proprietà giuridica dei fondi, scioglimento, segregazione patrimoniale e trattamento in caso di insolvenza del gestore (art. 18). La politica di esborso deve considerare saldo disponibile, quota di default, tassi e scadenze dei prestiti in default, condizioni per rimborsi discrezionali, attivazione per liquidazione e criteri per crediti concorrenti o simultanei (art. 19). È inoltre richiesta una politica di continuità operativa del fondo e la trasparenza interna verso il personale e verso gli investitori, con coerenza tra le politiche del fondo e quelle richieste dal regolamento (UE) 2020/1503 (artt. 20-21).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 22).

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