Cassazione Penale, Sentenza n. 2183/2022 del 19/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per difetto motivazionale: ha annullato la sentenza limitatamente all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria (sospensione o revoca della patente) e ha rinviato al Tribunale di Trieste per nuovo esame esclusivamente su tale punto, rilevando l'assenza di qualsiasi apparato argomentativo che giustificasse la scelta della sospensione e la durata della stessa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La Procura Generale ha impugnato la sentenza del Tribunale di Trieste per vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S. e 590-bis c.p.: il Tribunale aveva applicato, oltre alla pena principale sostituita con multa, la sanzione accessoria della sospensione della patente per quattro mesi (anziché la revoca), senza fornire alcuna motivazione circa la scelta della sospensione e la determinazione della durata, nonostante la gravità dei fatti (investimento su strisce di un pedone incolpevole con lesioni gravi).
Norme richiamate
art. 590-bis c.p.
Norma che incrimina le lesioni personali stradali gravi/gravissime; la Corte la menziona come titolo di reato per il quale è stata inflitta la pena principale e rispetto alla quale va motivata anche la sanzione accessoria della patente.
art. 222, comma 2, quarto periodo, Codice della Strada
Riferimento normativo richiamato nel ricorso in relazione ai criteri sulla sospensione/revoca della patente; la Corte ha rilevato il mancato rispetto dell'onere motivazionale previsto in relazione alla scelta tra revoca e sospensione.
art. 218, comma 2, Codice della Strada
Individua i parametri che il giudice deve considerare nella scelta della sanzione accessoria (revoca vs sospensione). La Corte ricorda che, secondo precedente giurisprudenza, talora può essere sufficiente un richiamo alle "circostanze del fatto" o alla "gravità della condotta", ma non è ammessa l'assenza totale di motivazione.
art. 191, comma 4, Codice della Strada
Richiamato in sentenza per la sanzione amministrativa pecuniaria accessoria (euro 200) applicata oltre alla misura penale; menzionato come elemento accessorio già determinato dal giudice di merito.
Sentenza Corte Costituzionale n. 88/2019
Richiamata per affermare la tecnica giuridica che rende possibile, in alcuni casi, l'applicazione della sospensione invece della revoca; la Corte di Cassazione però evidenzia che la possibilità tecnica non esime il giudice dall'obbligo di motivare la scelta.
Massime di principio
- Quando il giudice sceglie la sospensione della patente anziché la revoca per reati stradali gravi, deve comunque motivare la scelta: è richiesto almeno un riferimento argomentato alle "circostanze del fatto" o alla "gravità della condotta"; l'assenza totale di motivazione è vizio rilevante.
- La giurisprudenza ammette che, in casi non aggravati da stato di ebbrezza o stupefacenti, una motivazione generica può essere sufficiente, ma non basta il silenzio o un mero enunciato della misura senza alcuna valutazione critica degli elementi probatori.
- In presenza di fatti particolarmente gravi (es. pedone investito sulle strisce, incolpevole), la tendenza a ritenere necessaria la revoca è forte: se il giudice applica comunque la sospensione deve esplicitare quali elementi attenuano la scelta.
- Il vizio motivazionale relativo alla sanzione accessoria può dar luogo ad annullamento limitato e rinvio al giudice di merito esclusivamente sul punto contestato, senza rimettere in discussione il resto della decisione.
- Per il difensore: è opportuno sollecitare in udienza e nelle memorie che il giudice espliciti le ragioni della scelta tra sospensione e revoca e la determinazione della durata, richiamando i parametri dell'art. 218 c.d.s.; per l'accusa: è possibile impugnare la misura accessoria per carenza motivazionale.
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