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Cassazione Penale, Ordinanza n. 08832/2025 del 03/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale. L'unico motivo, articolato in più censure, è stato ritenuto dalla Corte intrinsecamente generico perché privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto poste a fondamento dell'impugnazione e privo di adeguati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata. La Corte ha inoltre osservato che la motivazione della sentenza di appello era adeguata, coerente e immune da vizi logici, avendo risposto alle doglianze difensive e ritenuto assorbite le questioni incompatibili con la ricostruzione dei fatti accolta.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    È richiamato implicitamente nel dispositivo per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a censure generiche, prive di una puntuale esposizione delle ragioni di diritto e di specifici riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata.
  • Il giudice di appello non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni risultanza processuale, essendo sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata che dia conto dei fatti decisivi e renda implicitamente disattese le deduzioni incompatibili con la decisione adottata.
  • Quando la motivazione del giudice di merito risulta coerente e immune da vizi logici, le doglianze difensive che si pongano in radicale contrasto con la ricostruzione dei fatti accolta possono essere ritenute assorbite e non richiedono confutazione espressa.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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