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Sentenza

Sentenza n. 1733/2026 - Firenze, Sezione 2

per l’annullamento - dell’ordinanza dirigenziale n. 3 del 21 marzo 2022 con cui il Dirigente del Settore Servizi Generali - Ufficio Casa - ha ordinato al Signor Viviano Salvatore e quindi al suo nucleo familiare di rilasciare entro 30 giorni della notifica l’alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Viareggio, Quartiere F. Lenzi n. 18 Codice ERP n. 0033 0067 0220 occupato senza titolo, ai sensi dell’art. 37 della legge regionale Toscana n. 2/2019 e successive modifiche ed integrazioni; - nonché di ogni altro atto propedeutico, precedente, presupposto e/o successivo.

Giustizia amministrativa202200711

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza dirigenziale che ha dichiarato la decadenza dall’assegnazione e ordinato il rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, assegnatario provvisorio dell’alloggio dal 1989 in forza di successive ordinanze comunali, ha impugnato il provvedimento del Comune con cui è stata disposta la decadenza dall’assegnazione e lo sgombero dell’immobile. Ha dedotto, in primo luogo, la falsa applicazione dell’art. 38, comma 3, lettera m), della legge regionale Toscana n. 2/2019, sostenendo che l’immobile di cui era comproprietario, classificato catastalmente nella categoria C3, fosse utilizzato per l’attività lavorativa prevalente, soprattutto dopo il collocamento in pensione. In secondo luogo, ha sostenuto che la disposizione, nella versione modificata nel 2020, fosse applicabile soltanto agli acquisti di beni successivi alla riforma. In subordine, ha prospettato un eccesso di potere per lesione del legittimo affidamento derivante dall’occupazione dell’alloggio protrattasi per oltre quarant’anni. Il Comune ha sollevato questione di giurisdizione e ha chiesto comunque il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha riconosciuto la giurisdizione del giudice amministrativo. Richiamando il criterio fondato sulla distinzione tra fase pubblicistica di assegnazione dell’alloggio ERP e fase successiva alla stipula del contratto, il Collegio ha rilevato che nel caso concreto non risultava stipulato alcun contratto o altro atto scritto idoneo a regolare il rapporto in termini paritetici. Le assegnazioni erano state soltanto temporanee e l’ultimo titolo autoritativo risultava efficace fino al 31 dicembre 1992; dal giorno successivo il ricorrente era quindi occupante senza titolo. Il giudice ha ritenuto che fosse ancora in corso la fase pubblicistica e che l’amministrazione avrebbe potuto procedere allo sgombero anche senza una specifica causa di decadenza, ma ha comunque esaminato il merito. Il primo motivo è stato respinto perché l’acquisto, anche pro quota, di un immobile appartenente alla categoria C3 integrava la condizione prevista dall’art. 38, comma 3, lettera m), della l.r. Toscana n. 2/2019 ed era sufficiente a giustificare la decadenza. L’asserito utilizzo dell’immobile per l’attività lavorativa prevalente è risultato indimostrato, non essendo stata fornita una comparazione quantitativa tra i relativi proventi e la pensione; inoltre, la disposizione invocata si riferisce all’assegnatario non in quiescenza. È stato respinto anche il secondo motivo: il potere dell’amministrazione di verificare la permanenza dei requisiti è immanente e la causa di decadenza deve essere valutata secondo la normativa vigente al momento dell’adozione dell’atto conclusivo. Non sussisteva inoltre un legittimo affidamento tutelabile, poiché mancava persino un provvedimento di assegnazione definitiva. Ricorso respinto e spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 3, lettera m), l.r. Toscana n. 2/2019

    il comune, entro sessanta giorni dall’acquisizione dei risultati degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, avvia, obbligatoriamente, il procedimento di decadenza dall’assegnazione del nucleo familiare assegnatario, nonché di cessazione dell’utilizzo autorizzato dell’alloggio, qualora lo stesso: […] m) sia divenuto titolare di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all’allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4».

    La titolarità, anche pro quota, di un immobile classificato nella categoria catastale C3 è stata ritenuta sufficiente a integrare la causa di decadenza, senza che rilevasse l’asserito utilizzo lavorativo da parte di un assegnatario in quiescenza.

  • art. 37 l.r. Toscana n. 2/2019

    È la disposizione richiamata nell’ordinanza impugnata quale base normativa dell’ordine di rilascio dell’alloggio ERP occupato senza titolo.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la giurisdizione amministrativa sussiste quando la controversia riguarda la fase pubblicistica di assegnazione e manca un contratto o altro titolo paritetico che regoli il rapporto locatizio; la giurisdizione ordinaria opera invece nella fase successiva alla stipula del contratto, per le vicende privatistiche di estinzione o risoluzione del rapporto.
  • In assenza di un contratto o di un valido atto scritto di assegnazione, l’occupazione dell’alloggio ERP non è assistita da un titolo giuridico e l’amministrazione può procedere al rilascio anche indipendentemente dall’accertamento di una specifica causa di decadenza dall’assegnazione.
  • La titolarità, anche parziale, di un immobile rientrante nella categoria prevista dalla disciplina regionale ERP integra la causa di decadenza dall’assegnazione quando la normativa regionale la contempla, senza che l’assegnatario possa escluderne l’applicazione allegando genericamente l’utilizzo lavorativo dell’immobile.
  • La sussistenza dei requisiti e delle cause di decadenza dall’assegnazione ERP deve essere verificata secondo la normativa vigente al momento dell’adozione del provvedimento conclusivo, quando il potere amministrativo di controllo permane nel tempo.
  • Il protrarsi dell’occupazione di un alloggio ERP per molti anni non fonda un legittimo affidamento tutelabile se manca un’assegnazione definitiva e l’occupazione è stata originariamente autorizzata soltanto in via temporanea.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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