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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25889/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 07/11/2023, con la quale era stata confermata l'ordinanza del GIP del 22/09/2022 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a carico dell'indagato. Il ricorrente contestava: a) la mancanza o apparente carenza di motivazione e la manifesta illogicità della valutazione dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo la sua estraneità ai reati di traffico di stupefacenti (in particolare al capo c) e l'assenza di rapporti rilevanti con i coindagati, nonché il travisamento delle risultanze e la errata valutazione delle intercettazioni; b) la insufficienza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., per mancanza di precedenti specifici, assenza di pericolosità sociale e perizia della personalità dell'indagato non adeguatamente valutata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorso conteneva affermazioni apodittiche e generiche senza puntuale confronto con i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata e tentativi non consentiti di riesame del fatto (travìsamento). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa e richiamando la Corte costituzionale n.186/2000, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai "gravi indizi"; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto in modo specifico né confutato con adeguata motivazione i passaggi che avevano portato i giudici a ritenere sussistenti indizi rilevanti.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse in maniera circostanziata e motivata la valutazione delle esigenze cautelari operata dal giudice di merito.

  • art. 110 c.p.

    Norma sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato, richiamata nella ricostruzione dei capi relativi al traffico di stupefacenti; la Corte non ha esaminato nel merito la ricostruzione fattuale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 73 DPR 309/90

    Norma sostanziale sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha osservato che le censure del ricorrente non erano sufficientemente specifiche per rimettere in discussione la valutazione dei gravi indizi operata dai giudici di merito.

  • art. 512-bis c.p.

    Richiamata per i capi diversi dal traffico di stupefacenti; la Corte non ha valutato la sussistenza in fatto per gli stessi motivi di inammissibilità formale del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Richiamata nella motivazione per spiegare il divieto di sindacare in Cassazione il travisamento del fatto: la Corte ricorda che non è consentito ricostruire ex novo i fatti nel giudizio di legittimità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone l'onere delle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186

    Richiamata sul punto della determinazione equitativa dell'ammenda alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 facendo espresso richiamo a tale giurisprudenza costituzionale.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato: affermazioni generiche o apodittiche sono causa di inammissibilità.
  • La Corte di legittimità non riesamina i fatti in modo sostitutivo: il cosiddetto "travisamento del fatto" non è deducibile come motivo autonomo idoneo a sovvertire le valutazioni di merito.
  • Per impugnare misure cautelari bisogna dedurre in modo circostanziato la carenza dei "gravi indizi" o delle esigenze cautelari (art. 273 e 274 c.p.p.); semplici negazioni di responsabilità o richiamo astratto a giurisprudenza non sono sufficienti.
  • La mancata autosufficienza del ricorso (assenza di argomentazione e di correlazione con la motivazione impugnata) comporta l'inammissibilità e l'onere delle spese a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
  • La Corte può, in presenza di inammissibilità non dovuta a colpa grave, comunque irrogare un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende; occorre valutare la correttezza formale e la diligenza nella predisposizione del ricorso.

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