Cassazione Penale, Sentenza n. 25889/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Perugia del 07/11/2023, con la quale era stata confermata l'ordinanza del GIP del 22/09/2022 che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari a carico dell'indagato. Il ricorrente contestava: a) la mancanza o apparente carenza di motivazione e la manifesta illogicità della valutazione dei gravi indizi ai sensi dell'art. 273 c.p.p., sostenendo la sua estraneità ai reati di traffico di stupefacenti (in particolare al capo c) e l'assenza di rapporti rilevanti con i coindagati, nonché il travisamento delle risultanze e la errata valutazione delle intercettazioni; b) la insufficienza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., per mancanza di precedenti specifici, assenza di pericolosità sociale e perizia della personalità dell'indagato non adeguatamente valutata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per carenza di specificità e per violazione del principio di autosufficienza del ricorso: il ricorso conteneva affermazioni apodittiche e generiche senza puntuale confronto con i passaggi motivazionali dell'ordinanza impugnata e tentativi non consentiti di riesame del fatto (travìsamento). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa e richiamando la Corte costituzionale n.186/2000, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 273 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione ai "gravi indizi"; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dedotto in modo specifico né confutato con adeguata motivazione i passaggi che avevano portato i giudici a ritenere sussistenti indizi rilevanti.
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamata in tema di esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il ricorso non contestasse in maniera circostanziata e motivata la valutazione delle esigenze cautelari operata dal giudice di merito.
art. 110 c.p.
Norma sulla responsabilità per il concorso di persone nel reato, richiamata nella ricostruzione dei capi relativi al traffico di stupefacenti; la Corte non ha esaminato nel merito la ricostruzione fattuale perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 73 DPR 309/90
Norma sostanziale sul traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha osservato che le censure del ricorrente non erano sufficientemente specifiche per rimettere in discussione la valutazione dei gravi indizi operata dai giudici di merito.
art. 512-bis c.p.
Richiamata per i capi diversi dal traffico di stupefacenti; la Corte non ha valutato la sussistenza in fatto per gli stessi motivi di inammissibilità formale del ricorso.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiamata nella motivazione per spiegare il divieto di sindacare in Cassazione il travisamento del fatto: la Corte ricorda che non è consentito ricostruire ex novo i fatti nel giudizio di legittimità.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi di tale articolo.
Sentenza Corte Costituzionale 13/06/2000 n.186
Richiamata sul punto della determinazione equitativa dell'ammenda alla Cassa delle Ammende: la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000 facendo espresso richiamo a tale giurisprudenza costituzionale.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con i passaggi motivazionali del provvedimento impugnato: affermazioni generiche o apodittiche sono causa di inammissibilità.
- La Corte di legittimità non riesamina i fatti in modo sostitutivo: il cosiddetto "travisamento del fatto" non è deducibile come motivo autonomo idoneo a sovvertire le valutazioni di merito.
- Per impugnare misure cautelari bisogna dedurre in modo circostanziato la carenza dei "gravi indizi" o delle esigenze cautelari (art. 273 e 274 c.p.p.); semplici negazioni di responsabilità o richiamo astratto a giurisprudenza non sono sufficienti.
- La mancata autosufficienza del ricorso (assenza di argomentazione e di correlazione con la motivazione impugnata) comporta l'inammissibilità e l'onere delle spese a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.).
- La Corte può, in presenza di inammissibilità non dovuta a colpa grave, comunque irrogare un pagamento equitativo alla Cassa delle Ammende; occorre valutare la correttezza formale e la diligenza nella predisposizione del ricorso.
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