Cassazione Penale, Sentenza n. 39289/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli (14/05/2024) che aveva respinto il reclamo del DAP avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto a Ciubotaru 1.856 euro per la detenzione tra novembre 2016 e gennaio 2018. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la prova del credito dello Stato per una multa a carico del detenuto, perché il DAP aveva prodotto solo l'ordine di esecuzione del 10/11/2017 e non documenti di esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo, visura, cartella esattoriale). Il Ministero sosteneva che l'ordine di esecuzione dimostrava la certezza, liquidità ed esigibilità della pena pecuniaria di €7.000 e quindi fosse opponibile in compensazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della compensazione prevista dall'art. 35-ter ord. pen., la sentenza irrevocabile di condanna a pena pecuniaria o l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero costituiscano titolo idoneo a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito dello Stato. Pertanto non è necessario produrre l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale per provare l'esistenza del credito; l'eventuale pagamento del debito è fatto valere con prova a carico di chi lo invoca. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio sul concreto esistenza e ammontare del controcredito del Ministero.
Norme richiamate
art. 35-ter ordinamento penitenziario
Disciplina il rimedio risarcitorio al detenuto per condizioni detentive e prevede la possibilità di compensazione con crediti dello Stato; la Corte ha interpretato che il credito dello Stato opponibile in compensazione può essere provato con la sentenza di condanna o con l'ordine di esecuzione.
art. 35-bis, comma quarto, ordinamento penitenziario
Consente all'amministrazione penitenziaria di proporre reclamo avverso ordinanze del magistrato di sorveglianza senza il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha confermato la legittimità del reclamo del DAP senza Avvocatura.
art. 1 r.d. 30/10/1933, n. 1611
Norma richiamata in relazione alle procedure di riscossione delle pene pecuniarie; nella vicenda è stata evocata come riferimento alla disciplina della riscossione coattiva, ma la Corte ha chiarito che gli atti di riscossione non sono l'unico titolo probatorio dell'esistenza del credito.
art. 656 cod. proc. pen. (ordine di esecuzione)
L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero mette in esecuzione la condanna e descrive la posizione giuridica attuale del condannato; la Corte lo considera idoneo a provare l'esistenza e l'ammontare della pena pecuniaria opponibile in compensazione.
art. 1243 cod. civ.
Stabilisce i requisiti del credito per la compensazione (liquidità, certezza, esigibilità). La Corte richiama questo criterio applicandolo alla pena pecuniaria: la sentenza di condanna fornisce il titolo costitutivo (certezza), l'ammontare (liquidità) e, se non sussistono condizioni alla sua esigibilità, rappresenta un credito esigibile.
Massime di principio
- L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero o la sentenza di condanna irrevocabile sono documenti idonei a provare la certezza, la liquidità e l'esigibilità di una pena pecuniaria opponibile in compensazione con crediti dovuti al detenuto ex art. 35-ter ord. pen.
- Non è obbligatorio produrre l'iscrizione a ruolo, la visura dell'Agenzia delle Entrate o la cartella esattoriale per dimostrare l'esistenza del credito statale: tali atti sono meri strumenti della procedura di riscossione coattiva e non determinano di per sé l'esistenza del credito.
- L'onere di provare l'avvenuto pagamento (anche parziale) di una pena pecuniaria grava su chi afferma che il debito è stato estinto; l'assenza di prova del pagamento impedisce di escludere la compensazione.
- La compensazione tra il credito risarcitorio del detenuto e il credito dello Stato per pena pecuniaria è ammessa se sussistono i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.; il giudice deve valutare in concreto l'esistenza e l'ammontare del controcredito sulla base della documentazione probatoria proposta.
- Il reclamo dell'amministrazione penitenziaria avverso provvedimenti di magistrato di sorveglianza può essere presentato senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza consolidata.
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