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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39289/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Napoli (14/05/2024) che aveva respinto il reclamo del DAP avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto a Ciubotaru 1.856 euro per la detenzione tra novembre 2016 e gennaio 2018. Il Tribunale aveva ritenuto insufficiente la prova del credito dello Stato per una multa a carico del detenuto, perché il DAP aveva prodotto solo l'ordine di esecuzione del 10/11/2017 e non documenti di esecuzione coattiva (iscrizione a ruolo, visura, cartella esattoriale). Il Ministero sosteneva che l'ordine di esecuzione dimostrava la certezza, liquidità ed esigibilità della pena pecuniaria di €7.000 e quindi fosse opponibile in compensazione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, ai fini della compensazione prevista dall'art. 35-ter ord. pen., la sentenza irrevocabile di condanna a pena pecuniaria o l'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero costituiscano titolo idoneo a dimostrare la certezza, la liquidità e l'esigibilità del credito dello Stato. Pertanto non è necessario produrre l'iscrizione a ruolo o la cartella esattoriale per provare l'esistenza del credito; l'eventuale pagamento del debito è fatto valere con prova a carico di chi lo invoca. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza per nuovo giudizio sul concreto esistenza e ammontare del controcredito del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 35-ter ordinamento penitenziario

    Disciplina il rimedio risarcitorio al detenuto per condizioni detentive e prevede la possibilità di compensazione con crediti dello Stato; la Corte ha interpretato che il credito dello Stato opponibile in compensazione può essere provato con la sentenza di condanna o con l'ordine di esecuzione.

  • art. 35-bis, comma quarto, ordinamento penitenziario

    Consente all'amministrazione penitenziaria di proporre reclamo avverso ordinanze del magistrato di sorveglianza senza il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato; la Corte ha confermato la legittimità del reclamo del DAP senza Avvocatura.

  • art. 1 r.d. 30/10/1933, n. 1611

    Norma richiamata in relazione alle procedure di riscossione delle pene pecuniarie; nella vicenda è stata evocata come riferimento alla disciplina della riscossione coattiva, ma la Corte ha chiarito che gli atti di riscossione non sono l'unico titolo probatorio dell'esistenza del credito.

  • art. 656 cod. proc. pen. (ordine di esecuzione)

    L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero mette in esecuzione la condanna e descrive la posizione giuridica attuale del condannato; la Corte lo considera idoneo a provare l'esistenza e l'ammontare della pena pecuniaria opponibile in compensazione.

  • art. 1243 cod. civ.

    Stabilisce i requisiti del credito per la compensazione (liquidità, certezza, esigibilità). La Corte richiama questo criterio applicandolo alla pena pecuniaria: la sentenza di condanna fornisce il titolo costitutivo (certezza), l'ammontare (liquidità) e, se non sussistono condizioni alla sua esigibilità, rappresenta un credito esigibile.

Massime di principio

  • L'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero o la sentenza di condanna irrevocabile sono documenti idonei a provare la certezza, la liquidità e l'esigibilità di una pena pecuniaria opponibile in compensazione con crediti dovuti al detenuto ex art. 35-ter ord. pen.
  • Non è obbligatorio produrre l'iscrizione a ruolo, la visura dell'Agenzia delle Entrate o la cartella esattoriale per dimostrare l'esistenza del credito statale: tali atti sono meri strumenti della procedura di riscossione coattiva e non determinano di per sé l'esistenza del credito.
  • L'onere di provare l'avvenuto pagamento (anche parziale) di una pena pecuniaria grava su chi afferma che il debito è stato estinto; l'assenza di prova del pagamento impedisce di escludere la compensazione.
  • La compensazione tra il credito risarcitorio del detenuto e il credito dello Stato per pena pecuniaria è ammessa se sussistono i requisiti di cui all'art. 1243 c.c.; il giudice deve valutare in concreto l'esistenza e l'ammontare del controcredito sulla base della documentazione probatoria proposta.
  • Il reclamo dell'amministrazione penitenziaria avverso provvedimenti di magistrato di sorveglianza può essere presentato senza il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, secondo la giurisprudenza consolidata.

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