Cassazione Penale, Ordinanza n. 22407/2025 del 13/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 20/05/2024. I ricorsi contestavano, per entrambi, l'affermazione di responsabilità e la configurabilità dell'aggravante dello stato di bisogno; uno dei ricorrenti lamentava anche la mancata risposta alle deduzioni difensive. Inoltre, uno dei ricorsi deduceva la prescrizione assumendo che venisse meno l'aggravante dello stato di bisogno. Ulteriori motivi censuravano l'omessa motivazione sulle circostanze attenuanti, sulla riduzione della pena e sulla sospensione condizionale. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le doglianze sollevassero questioni di merito non scrutinabili in sede di legittimità, mirando a una rivalutazione delle prove, della credibilità delle dichiarazioni della persona offesa e della tenuta logica della motivazione di appello; ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva già risposto in modo puntuale alle questioni decisive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Ha escluso la possibilità di riesaminare in cassazione la valutazione del materiale probatorio e la credibilità della persona offesa/testimoni, ritenendo manifestamente infondate anche le censure sulla prescrizione e sul trattamento sanzionatorio, poiché la sentenza d'appello aveva già affrontato tali punti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.
È richiamata solo indirettamente l'aggravante dello stato di bisogno; il testo non consente di identificare con certezza il numero dell'articolo, ma la Corte tratta la questione come motivo di merito non riesaminabile in cassazione.
art. 625 c.p.
L'aggravante dello stato di bisogno viene evocata come circostanza aggravante contestata, ma il testo non permette di ricostruire con certezza la norma specifica; la Corte nega comunque la sindacabilità in sede di legittimità quando la motivazione di merito la abbia già affrontata.
art. 129 c.p.p.
La deduzione di prescrizione è dichiarata manifestamente infondata perché poggia sull'assunto della non configurabilità dell'aggravante; la Corte non ravvisa i presupposti per un proscioglimento immediato.
art. 606 c.p.p.
Le doglianze sono ricondotte a censure di merito e a vizi non deducibili in cassazione, poiché mirano a una rivalutazione delle prove e della motivazione.
art. 616 c.p.p.
È la base per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sovrapporre una nuova valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, né sostituire alla motivazione impugnata un diverso modello ricostruttivo dei fatti.
- La censura che contesta la credibilità della persona offesa o dei testimoni, senza evidenziare manifeste contraddizioni o illogicità macroscopiche della motivazione, è inammissibile in cassazione perché mira a una rivalutazione del merito.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni singola deduzione difensiva o ogni elemento acquisito, essendo sufficiente che individui gli elementi ritenuti essenziali e offra una motivazione logicamente coerente.
- La deduzione di prescrizione fondata esclusivamente sull'esclusione di un'aggravante, quando tale esclusione implicherebbe una diversa ricostruzione fattuale già disattesa nei gradi di merito, non supera il filtro di ammissibilità se richiede una nuova valutazione del fatto.
- Le censure relative a circostanze attenuanti, riduzione della pena e sospensione condizionale sono inammissibili quando la sentenza di appello abbia fornito risposta esplicita e la doglianza si risolva in una richiesta di diversa modulazione del trattamento sanzionatorio senza evidenziare reali vizi logici o giuridici.
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