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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27199/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna pronunciata con rito abbreviato dal GUP di Brescia per tentata estorsione; l'appello è stato ritenuto inammissibile perché l'atto depositato il 16/10/2023 non conteneva la dichiarazione o l'elezione di domicilio richiesta dagli artt. 581-ter e 581-quater c.p.p. Inoltre, per Eid Ibrahim è mancato anche il mandato speciale ad impugnare richiesto quando l'imputato è considerato assente nel primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha condiviso la valutazione che nell'atto di appello non risultava alcuna dichiarazione o elezione di domicilio né richiamo a quella resa nelle indagini preliminari, e che, per l'imputato ritenuto assente, mancava il mandato speciale. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità dell'appello e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 581-ter cod. proc. pen.

    Richiede che l'atto di appello sia corredato dalla dichiarazione o elezione di domicilio o da un espresso richiamo a tale elezione se già effettuata; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di tale indicazione nell'atto di appello, l'impugnazione sia inammissibile.

  • art. 581-quater cod. proc. pen.

    Prevede, oltre alla dichiarazione/elezione di domicilio, l'obbligo, nel caso di imputato non presente al giudizio di primo grado, del deposito di uno specifico mandato ad impugnare; la Corte ha ritenuto che per Eid Ibrahim la mancata produzione del mandato speciale comporti l'inammissibilità dell'appello.

Massime di principio

  • L'atto di appello deve sempre contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dagli artt. 581-ter e 581-quater c.p.p.; l'assenza di tale adempimento determina inammissibilità dell'impugnazione.
  • Se l'imputato è stato considerato assente nel primo grado, oltre all'elezione di domicilio è necessario allegare il mandato speciale ad impugnare; la mancanza del mandato è causa autonoma di inammissibilità.
  • Il richiamo a una precedente elezione di domicilio è ammesso solo se espressamente indicato nell'atto di appello; la mera esistenza di una elezione agli atti non sostituisce l'obbligo formale nell'atto di impugnazione quando questo non la richiami.
  • Anche nei procedimenti con rito abbreviato, o quando l'imputato è assistito da procuratore speciale, permangono gli oneri formali previsti per l'appello; la rappresentanza speciale non elide l'obbligo di produrre il mandato specifico se richiesto.
  • Verificare la normativa applicabile "ratione temporis" al momento del deposito dell'appello per adempiere correttamente agli obblighi formali ed evitare sanzioni economiche e condanne alle spese.

Testo integrale

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