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Ordinanza

Ordinanza n. 1741/2026 - Salerno, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601311

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi del 26 maggio 2026, comunicata il 5 giugno 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. In sede processuale, il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso, eseguita direttamente dalla parte privata che si difendeva in proprio, era nulla per violazione dell'art. 137, commi 1 e 2, c.p.c. Poiché il Comune di Pollica e la curatela del fallimento controinteressati non si erano costituiti, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione nei loro confronti.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la controversia sull'accesso. Ha ordinato alla ricorrente di rinnovare, entro 30 giorni dalla pronuncia, la notificazione del ricorso al Comune di Pollica e alla curatela del fallimento, rilevando la nullità della notificazione originaria e applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., che consente di fissare un termine perentorio per la rinnovazione quando il destinatario non si sia costituito. La rinnovazione impedisce ogni decadenza.

Norme richiamate

  • art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.

    Ritenuto che la notifica diretta, eseguita dalla parte privata che si difende in proprio, è nulla per violazione dell’art. 137, commi 1 e 2, c.p.c.;

    La notificazione eseguita direttamente dalla parte privata che si difende in proprio è nulla per violazione delle disposizioni richiamate.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    nei casi in cui sia nulla la notificazione e il destinatario non si costituisca in giudizio, il giudice fissa al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza

    In caso di notificazione nulla e mancata costituzione del destinatario, il giudice deve fissare un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione impedisce il verificarsi di decadenze.

Massime di principio

  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e il destinatario non si è costituito, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovarla; la rinnovazione tempestiva impedisce ogni decadenza.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorsoAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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