Ordinanza n. 1082/2026 - Latina, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Latina nella procedura di espropriazione presso terzi, della cui esecuzione il Comune era stato già onerato con una precedente sentenza di ottemperanza
Esito
La controversia
La creditrice ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza di assegnazione pronunciata nella procedura di espropriazione presso terzi, nella quale il Comune era debitor debitoris del Consorzio. Il TAR aveva già accolto il precedente ricorso, ordinando al Comune di conformarsi all’ordinanza, ritenuta definitiva perché l’opposizione agli atti esecutivi era stata respinta e il ricorso per cassazione dichiarato inammissibile. In sede di chiarimenti, il Commissario ad acta ha riferito che la sentenza civile posta a fondamento del credito del Consorzio, dopo essere stata confermata in appello e avere comportato una condanna del Comune al pagamento di euro 1.028.225,95, era stata cassata con rinvio dalla Cassazione e che il giudizio non era stato riassunto; il Comune aveva inoltre promosso davanti al Tribunale di Latina un giudizio contro l’ordinanza di assegnazione. Il Commissario ha chiesto se dichiarare cessata la materia del contendere o attendere l’esito di tale giudizio. Il Comune, ritualmente intimato nel giudizio di ottemperanza, non si era costituito e non aveva dedotto in quella sede le circostanze sopravvenute o comunque antecedenti alla precedente pronuncia di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha escluso sia la cessazione della materia del contendere sia la sospensione o il rinvio in attesa del giudizio civile promosso dal Comune e ha disposto che il Commissario ad acta prosegua nell’incarico. Ha ritenuto non applicabile l’effetto espansivo esterno della cassazione della sentenza civile sulla precedente sentenza di ottemperanza, perché le circostanze invocate riguardano la possibile caducazione del titolo civile e non una statuizione cognitoria del giudice amministrativo. Richiamando i principi del CGARS, ha affermato che il giudice amministrativo dell’ottemperanza a un titolo del giudice ordinario non può accertare, neppure incidentalmente, la sopravvenuta inefficacia del titolo o la debenza del credito: tale questione va fatta valere davanti al giudice civile competente e la relativa decisione, definitiva o almeno esecutiva, potrà poi essere prodotta nel giudizio di ottemperanza. La mancata costituzione del Comune aveva inoltre determinato l’emersione tardiva delle circostanze in sede di chiarimenti del Commissario. Non è stata resa una nuova decisione definitiva sul ricorso originario né risulta una pronuncia sulle spese.
Norme richiamate
art. 114, comma 7, c.p.a.
la scelta processuale del Comune di non costituirsi in giudizio ha fatto sì che tali circostanze fattuali -antecedenti alla pronuncia di ottemperanza- siano emerse solo in sede di chiarimenti ex art. 114 co. 7 cpa;
La disposizione consente la richiesta di chiarimenti al Commissario ad acta; nel caso concreto, tale fase ha fatto emergere circostanze che il Comune avrebbe dovuto dedurre nel giudizio di ottemperanza.
art. 553 c.p.c.
al giudice amministrativo, adito in sede di ottemperanza a sentenza definitiva (o, come nella specie, a un provvedimento a essa equiparato qual è l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.) del giudice ordinario, non pertiene alcun potere cognitorio sul giudicato civile in tale sede azionato; né dunque sulla sua caducazione eventualmente sopravvenuta.
L’ordinanza di assegnazione è equiparata, ai fini dell’ottemperanza, a una sentenza definitiva del giudice ordinario; il giudice amministrativo deve eseguirla senza sindacarne in via cognitoria la persistente efficacia.
artt. 615, 617 e 619 c.p.c.
Mai potendo il giudice dell’ottemperanza accertare, neanche incidentalmente, la debenza o meno di somme dichiarate dovute da un giudicato civile, quali che siano gli ulteriori rapporti di diritto sostanziale tra le parti; ma dovendo questo giudice sempre arrestarsi – come fosse il giudice dell’esecuzione civile, ma privo dei relativi poteri cautelari correlati all’instaurazione di un giudizio cognitorio di opposizione (ex artt. 615, 617 o 619 c.p.c.) – alla mera verifica della sussistenza del titolo esecutivo ottemperabile perché gli è precluso conoscere, rispetto alle sentenze ottemperande di altra giurisdizione, dei contenuti cognitori propri dei prefati giudizi di opposizione
Le contestazioni sull’esistenza, efficacia o debenza del credito incorporato nel titolo civile devono essere sottoposte al giudice ordinario nelle forme previste dal codice di procedura civile; il giudice dell’ottemperanza verifica soltanto la sussistenza del titolo esecutivo.
art. 336, comma 2, c.p.c.
inoltre, nel caso di specie non sono applicabili i principi in materia di giudicato esterno ex art. 336 cpc affermati dal Consiglio di Stato nella sent. n. 5694/2025, secondo cui “(ix) per quel che concerne l’istanza di nomina del commissario ad acta depositata dall’appellante in data -OMISSIS-, il Collegio osserva preliminarmente che la sentenza di ottemperanza n. -OMISSIS- già resa da questa Sezione nel presente giudizio di ottemperanza - in quanto indissolubilmente collegata alla sentenza cognitoria n. -OMISSIS- di questa stessa Sezione (i cui effetti sono stati cassati dall’ordinanza delle Sezioni Unite di Cassazione n. -OMISSIS-) - si deve intendere automaticamente caducata in virtù dell’effetto espansivo esterno del summenzionato giudicato cassatorio dell’ordinanza delle Sezioni Unite, ai sensi dell’art. 336, comma 2, c.p.c.
L’effetto espansivo esterno della cassazione può incidere sui provvedimenti dipendenti dalla sentenza cassata, ma il TAR ne esclude l’applicazione alla fattispecie: la cassazione della pronuncia civile posta a monte non consente al giudice amministrativo dell’ottemperanza di accertare incidentalmente la caducazione del titolo civile.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza a una sentenza definitiva o a un’ordinanza di assegnazione equiparata a titolo esecutivo del giudice ordinario, il giudice amministrativo non può riesaminare il rapporto sostanziale sottostante né accertare, neppure incidentalmente, la sopravvenuta caducazione o inefficacia del titolo; deve limitarsi a verificare la sussistenza del titolo ottemperabile.
- La sopravvenuta inefficacia di un titolo civile azionato in ottemperanza deve essere dichiarata dal giudice ordinario munito di giurisdizione sul rapporto o sul processo esecutivo; il relativo provvedimento, definitivo o almeno esecutivo, può poi essere prodotto nel giudizio di ottemperanza per ottenerne l’arresto.
- La cassazione di una pronuncia civile posta a fondamento di un titolo esecutivo non determina, nel giudizio di ottemperanza, il potere del giudice amministrativo di dichiarare incidentalmente cessata la materia del contendere o di sospendere l’esecuzione in attesa della definizione di una controversia civile pendente.
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