Ordinanza n. 16066/2026 - Roma, Sezione 3Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ottemperanza del Ministero della Salute alla sentenza del Tribunale civile di Roma passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’ottemperanza a una sentenza del Tribunale civile di Roma, passata in giudicato perché non impugnata nei termini. Il TAR, dopo il passaggio della causa in decisione, ha rilevato d’ufficio un dubbio di ammissibilità: dagli atti risulta la notifica della sentenza soltanto presso l’Avvocatura Generale dello Stato, e non anche presso la sede reale del Ministero. Ha quindi chiesto al ricorrente di depositare la prova dell’eventuale notifica presso la sede reale e ha fissato una nuova camera di consiglio per consentire alle parti di presentare memorie sulla questione.
La decisione
Il TAR non ha deciso l’ammissibilità del ricorso né la domanda di ottemperanza. Ha rilevato d’ufficio che, ai fini dell’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo deve risultare effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice: la notifica alla sola Avvocatura dello Stato, pur idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione e a produrre altri effetti di legge, potrebbe non essere sufficiente per promuovere la procedura amministrativa prevista da tale disposizione. Ha assegnato al ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare l’eventuale prova della notifica presso la sede reale e ha fissato la successiva camera di consiglio al 1° dicembre 2026, consentendo alle parti di depositare memorie nei termini degli artt. 38 e 73 c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. con modificazioni dalla l. 30/1997
La prima è idonea a far decorrere il c.d. termine breve d’impugnazione e a produrre eventuali altri effetti di legge, ma ai fini dell’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996, conv. modif. L. 30/1997, occorre la seconda
Per la procedura amministrativa prevista dall’art. 14, comma 1, la notifica del titolo deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice; la notifica presso l’Avvocatura dello Stato non è sufficiente a tale fine.
nonché di fissare una nuova camera di consiglio affinché le parti possano – nei nuovi termini di cui agli artt. 38 e 73 cod. proc. amm. – depositare eventuali memorie sull’anzidetta questione rilevata d’ufficio.
Dopo il rilievo d’ufficio della questione, alle parti è assicurata la possibilità di presentare memorie nei termini processuali richiamati, prima della nuova trattazione.
Massime di principio
- Ai fini dell’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, la notifica del titolo esecutivo necessario per promuovere la procedura amministrativa di pagamento deve essere effettuata presso la sede reale dell’amministrazione debitrice; la notifica presso l’Avvocatura dello Stato, sebbene idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione, non è sufficiente a tale specifico fine.
Come è indicizzato
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