Ordinanza n. 16078/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti di diniego di visto prot. n.V-6525 notificato il 09.03.26, prot. n.V-2212 notificato il 12.03.26 e prot. n.V-3614 del 17.02.2026, richiesti per motivi di lavoro in virtù di nulla osta emessi dal SUI Prefettura di Napoli, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha deciso l’istanza cautelare né i motivi di ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio a carico della Prefettura di Napoli, che dovrà depositare entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza una relazione documentata sulle ragioni della mancata conferma e dell’archiviazione del nulla osta. Ha fissato l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026.
Atto impugnato: dinieghi di visto per lavoro subordinato richiesti sulla base di nulla osta rilasciati dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Napoli
Esito
La controversia
Tre cittadini stranieri hanno impugnato i dinieghi di visto notificati il 9 e il 12 marzo 2026 e adottato il 17 febbraio 2026, deducendo l’illegittimità del diniego e chiedendone la sospensione cautelare. Il testo non specifica i motivi di illegittimità articolati nel ricorso. Il TAR ha rilevato la necessità di chiarire la sorte del nulla osta per lavoro subordinato, in particolare le ragioni per cui non sarebbe stato confermato dal SUI dopo la sospensione di efficacia prevista dall’art. 3 del d.l. 145/2024 e sarebbe stato infine archiviato.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;
Le disposizioni sono richiamate quale base per l’adozione dell’incombente istruttorio, senza che l’ordinanza ne espliciti ulteriormente il contenuto.
art. 3 d.l. 145/2024
Considerato che, al fine di decidere, appare necessario conoscere dalla Prefettura di Napoli, con documentata relazione da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le ragioni per le quali il nulla osta per lavoro subordinato del ricorrente “non è stato confermato dal competente Sportello unico Immigrazione (SUI) dopo la sospensione di efficacia ex DL 145 del 2024, art. 3, ed è stato infine archiviato dallo stesso SUI”.
L’ordinanza richiama la sospensione di efficacia del nulla osta prevista dall’art. 3 del d.l. 145/2024 come antecedente della mancata conferma e dell’archiviazione, ma non ne determina la portata interpretativa: dispone di acquisire dalla Prefettura le relative ragioni.
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