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Ordinanza

Ordinanza n. 16081/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento di diniego di visto Prot. N. V-865 emesso il 17.02.2026, richiesto per motivi di lavoro in virtù di nulla osta per lavoro subordinato emesso dal SUI Prefettura di Napoli, nonché d’ogni atto presupposto, conseguente e connesso.

Giustizia amministrativa202609538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso l’istanza cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Napoli, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sulle ragioni per cui il nulla osta non è stato confermato dopo la sospensione della sua efficacia ed è stato archiviato. Ha fissato l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare al 18 dicembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato, nonché gli atti presupposti, conseguenti e connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di visto del 17 febbraio 2026, richiesto per lavoro subordinato sulla base di un nulla osta rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione della Prefettura di Napoli. Il testo non espone specifici motivi di censura. In sede cautelare è emerso che l’efficacia del nulla osta era stata sospesa ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, che il nulla osta non era stato successivamente confermato ed era stato infine archiviato dal SUI.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Visti gli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.;

    Il TAR richiama tali disposizioni quale base per disporre l’acquisizione istruttoria necessaria alla decisione cautelare.

  • art. 3 d.l. 145/2024

    Considerato che, al fine di decidere, appare necessario conoscere dalla Prefettura di Napoli, con documentata relazione da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, le ragioni per le quali il nulla osta per lavoro subordinato del ricorrente “non è stato confermato dal competente Sportello unico Immigrazione (SUI) dopo la sospensione di efficacia ex DL 145 del 2024, art. 3, ed è stato infine archiviato dallo stesso SUI”.

    La sospensione dell’efficacia del nulla osta ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024 costituisce il contesto della vicenda, ma l’ordinanza non ne interpreta la disciplina: richiede invece alla Prefettura di chiarire le ragioni della mancata conferma e dell’archiviazione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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