Sentenza n. 98/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 942/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 942/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 942/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La pronuncia era stata notificata al Ministero per la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva e passata in giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere su istanza della ricorrente entro i successivi novanta giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il testo richiama il decorso del termine dilatorio di 120 giorni ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, senza tuttavia indicare espressamente la disposizione normativa.
Massime di principio
- La perdurante inerzia dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato, dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto in esecuzione parziale.
- In caso di ulteriore inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'amministrazione su istanza della parte vittoriosa entro il termine assegnato.
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