Cassazione Penale, Sentenza n. 14589/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. che aveva inflitto 2 anni e 10 mesi di reclusione e €16.000 di multa per reati in materia di stupefacenti, con confisca di stupefacente, contabilità, telefoni cellulari e somme sequestrate. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver disposto la confisca del denaro (€2.320) e dei telefoni cellulari senza adeguata dimostrazione del nesso di pertinenzialità al reato di mera detenzione (richiamando art. 240-bis c.p., art. 240 c.p. e artt. 73 e 73, co. 7-bis, TU Stup.); (2) vizio di motivazione relativamente all'idoneità degli elementi che hanno consentito l'applicazione del rito abbreviato e l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato solo sul primo motivo relativo alla confisca: ha annullato, in parte qua, la sentenza impugnata con riferimento alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari sequestrati a GJINI ILJO e ha rinviato al Tribunale di Roma perché colmi il deficit motivazionale rispetto al nesso di pertinenzialità e alle condizioni di legge. La Corte ha motivato che, essendo il reato in contestazione la mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammissibile solo nei casi previsti dall'art. 240-bis c.p. (richiamato per via dell'art. 85-bis DPR 309/1990) e non può essere disposta genericamente come "profitto" senza riscontro. Anche la confisca dei telefoni è stata annullata perché la motivazione non ha dimostrato il necessario rapporto di asservimento strumentale stabile al reato. Il secondo motivo (vizi relativi alla misura della pena e al procedimento ex art. 444 c.p.p.) è stato dichiarato inammissibile perché attiene a profili commisurativi e non all'illegalità della pena, materia sottratta al sindacato di legittimità in questa sede.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma sul giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta delle parti; la Corte ricorda che l'accesso al rito e la volontà delle parti sono richiamati nella sentenza impugnata e che eventuali censure sulla commisurazione della pena sono inammissibili in cassazione se concernono valutazioni di merito
art. 240 cod. pen.
Disciplina la confisca facoltativa quando sussiste relazione di asservimento tra cosa e reato; la Corte richiede motivazione che dimostri lo stretto nesso strumentale non meramente occasionale
art. 240-bis cod. pen.
Prevede la confisca per profitto dell'attività delittuosa; la Corte precisa che, nel caso della mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro è ammessa solo se ricorrono le condizioni previste da questa norma (e non quale generale "profitto")
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 (TU Stup.)
Norme sulla disciplina delle sostanze stupefacenti (distinzione tra detenzione e cessione); la Corte richiama i commi (es. 1, 5, 7-bis) per affermare che talune ablazioni/obblighi si applicano in ipotesi di cessione e non necessariamente in quelle di mera detenzione
art. 85-bis d.P.R. 309/1990
Prevede rinvii al codice penale; la Corte lo utilizza per collegare l'art. 240-bis cod. pen. alla fattispecie di illecita detenzione nella disciplina sugli stupefacenti
art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Stabilisce l'inammissibilità del ricorso per cassazione quando le censure riguardano la commisurazione della pena e non l'illegalità della stessa; la Corte ha applicato questo principio al secondo motivo
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ricorda che le questioni attinenti al bilanciamento delle circostanze ai fini del quantum sono in genere insindacabili in cassazione se sollevate come vizi di motivazione in materia di misura della pena
Massime di principio
- In caso di condanna per mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro rinvenuto è ammessa solo se ricorrono le condizioni specifiche dell'art. 240-bis c.p.; non è sufficiente la generica qualificazione di "profitto" senza elementi probatori che colleghino il denaro all'attività di spaccio
- La confisca facoltativa di oggetti (es. telefoni cellulari) richiede che il giudice dimostri il rapporto di asservimento tra la cosa e il reato: deve emergere uno stretto nesso strumentale e non una mera occasionalità o generica affermazione di "stabile utilizzo"
- Nel giudizio di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) le censure relative alla commisurazione della pena o alla valutazione delle circostanze non sono normalmente ammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 448 c.p.p.; è invece possibile impugnare vizi di diritto o carenze motivazionali essenziali (es. assenza di motivazione sul nesso di pertinenzialità per misure ablative)
- Chi impugna una misura ablativa ha interesse a documentare in primo grado la mancanza di nesso tra gli specifici beni sequestrati e il reato (es. prove che il denaro non derivi da cessione o che il telefono non fosse strumentale), perché tali elementi sono decisivi per la legittimità della confisca
- I tribunali che dispongono confische devono motivare con specificità: per il denaro occorre indicare perché è ritenuto prezzo o profitto collegato alla cessione; per gli strumenti (telefono) occorre dimostrare l'utilizzo stabile e finalizzato alla commissione del reato
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