Sentenza n. 1633/2026 - Firenze, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, n. 334 del 10 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, sezione lavoro, passata in giudicato il 26 giugno 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, con attribuzione di euro 500,00 per ciascuna annualità, oltre interessi legali. Il ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale da parte del Ministero, nonostante la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero, ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso poiché dagli atti non risultava che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, compiendo ogni adempimento necessario entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre oneri e accessori di legge, tenuto conto del carattere seriale e della non elevata complessità della controversia.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle amministrazioni debitrici è stato ritenuto necessario prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione individua le finalità e le modalità attributive della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è fondato quando, decorso il termine previsto per l’adempimento dell’amministrazione, dagli atti non risulta l’esecuzione del giudicato.
- In presenza di un giudicato che riconosca al privato una prestazione amministrativa determinata o determinabile, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di compiere entro un termine assegnato tutti gli adempimenti necessari a dare immediata e integrale esecuzione al titolo.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata non impedisce l’accoglimento del ricorso di ottemperanza quando la mancata esecuzione del giudicato risulta dagli atti di causa.
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