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Sentenza

Sentenza n. 6035/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della comunicazione Prot. CA/181726 del 11.09.2025, inviata dal Municipio Roma I Centro - U.O. Amministrativa e Affari Generali - SUAP Ambito Prati - Ufficio OSP, notificata il 11.09.2025, con la quale veniva rappresentata l'improcedibilità in ordine alla domanda di nuova concessione per variazione occupazione di suolo pubblico permanente Prot. CA/154306 del 01.08.2025 a servizio del locale ubicato in Via Fabio Massimo n. 68-70 - Roma, e di tutti gli atti ad essa presupposti e conseguenziali, comunque connessi al predetto provvedimento impugnato in via principale, ovvero: -della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.21/2015 di approvazione del Piano Generale del Traffico Urbano e "Regolamento viario e classifica funzionale delle strade urbane di Roma Capitale", concretamente lesiva della ricorrente ed a questa opposta solo con la notificazione del provvedimento impugnato, Deliberazione impugnata nella parte in cui inserisce Via Fabio Massimo nell' "elenco delle strade a viabilità principale Annesso D" pur classificandola come "di quartiere" (pag. 170 della Deliberazione), nella parte in cui statuisce che "In particolare con il termine “viabilità o rete principale” si intende (secondo quanto previsto dalle Direttive ministeriali sui PUT del giugno 1995) l'insieme di tutte le strade non a carattere locale" (pag. 18 della Deliberazione); nella parte in cui prevede che "L'insieme delle strade di tipo a), b), c), e), f), g) secondo quanto già rilevato viene denominato come viabilità principale "(pag.20 della Deliberazione); nella parte richiamata nell'atto impugnato, secondo la quale, in ambito urbano, per questo tipo di strade, sarebbero ammessi i pedoni solo sui marciapiedi e nella Parte IX - punto 2 ove non consente, sulle sedi stradali della viabilità principale, nuove occupazioni di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi, e salvo “...all'interno di aree riservate alla sosta delimitate con elementi fissi ed aventi accessi ed uscite ben definiti a condizione che non riducano il numero di stalli di sosta tariffata eventualmente presenti”, ed in generale in ogni sua parte per l'effetto della quale Via Fabio Massimo è equiparata alla viabilità principale, il tutto nei limiti di esclusivo interesse della sola parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale del 05.11.2001nella parte in cui si pone in contrasto con quanto previsto dal Codice della Strada quale normativa sovraordinata per le ragioni che si diranno meglio in seguito e, in ogni caso, nelle parti in cui presenta motivi ostativi all'istanza osp presentata dalla ricorrente, anche in virtù di come è stato espressamente richiamato da controparte nell'atto impugnato; - di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all'istanza di nuova concessione per variazione dell'osp permanente in questione, presentata dalla ricorrente.

Giustizia amministrativa202514407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di manifesta improcedibilità dell'istanza di nuova concessione per variazione dell'occupazione permanente di suolo pubblico, relativa al posizionamento di una pedana su stalli destinati alla sosta veicolare in via Fabio Massimo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale ha dichiarato manifestamente improcedibile, ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. 241/1990, l’istanza di nuova concessione di occupazione permanente di suolo pubblico. L’amministrazione ha ritenuto non assentibile l’occupazione perché richiesta su un’area di sosta situata su strada qualificata dal PGTU come viabilità principale. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 7 del Nuovo Regolamento OSP, per omessa istruttoria ritenuta necessaria; violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per mancata comunicazione dei motivi ostativi; difetto di motivazione, carenza istruttoria, contraddittorietà e illogicità; erronea applicazione dell’art. 20, comma 3, Codice della strada, del D.M. 5 novembre 2001 e del PGTU-Regolamento viario approvato con DAC n. 21/2015, sostenendo che tali fonti non vietassero l’occupazione della fascia di sosta laterale né imponessero l’utilizzo dei marciapiedi per la presenza dei pedoni; contrasto con la DAC n. 118/2025, che avrebbe consentito determinate occupazioni anche sulle strade di viabilità principale; inattualità del PGTU, adottato nel 2015, in relazione all’art. 36, comma 5, Codice della strada; erronea classificazione di via Fabio Massimo come viabilità principale, in ragione delle sue caratteristiche e della presenza di parcheggi; disparità di trattamento rispetto ad altri esercizi commerciali situati sulla stessa via. È stata inoltre impugnata, in parte qua, la DAC n. 21/2015 e il D.M. 5 novembre 2001.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha escluso l’illegittimità procedimentale per mancata comunicazione dei motivi ostativi, applicando l’art. 21-octies l. 241/1990: trattandosi di un provvedimento vincolato, era palese che l’apporto partecipativo della ricorrente non avrebbe potuto modificarne il contenuto. Per la stessa ragione ha respinto le censure di difetto di istruttoria e motivazione, ritenendo sufficiente una motivazione succinta fondata sull’insussistenza dei requisiti previsti dalla DAC n. 118/2025. Nel merito, la documentazione dimostrava che via Fabio Massimo presentava meri stalli di sosta non affiancati da corsia di manovra. Tali stalli non sono assimilabili alla fascia di sosta laterale definita dall’art. 3, comma 1, Codice della strada, poiché mancavano sia la corsia di manovra sia la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua. L’occupazione richiesta, consistente nel posizionamento di una pedana sulla sede stradale al di fuori del marciapiede e su stalli destinati alla sosta veicolare, ricadeva quindi in un’area non consentita dall’art. 9 della DAC n. 118/2025. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento, poiché non era stata dimostrata la perfetta identità delle situazioni e l’eventuale illegittimità di altri provvedimenti non può fondare una pretesa all’illegittimità derivata o al trattamento deteriore dell’interesse pubblico. Quanto alla contestazione del PGTU, il TAR ha ritenuto che la classificazione delle strade come viabilità principale costituisca espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità. L’inserimento di via Fabio Massimo è stato giudicato ragionevole, considerando i flussi di traffico veicolare e pedonale del quartiere Prati e la funzione di collegamento con la rete viaria principale circostante. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per la parziale novità delle questioni relative al PGTU.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, l. 241/1990

    manifestamente improcedibile

    Consente all’amministrazione di definire con tale motivazione l’istanza quando risulti immediatamente insussistente una condizione necessaria per il suo accoglimento.

  • art. 7 del Nuovo Regolamento OSP, DAC n. 118/2025

    La previsione dell’attività istruttoria non impedisce la definizione succinta dell’istanza quando l’assenza dei requisiti richiesti rende vincolato l’esito del procedimento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La mancata comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità quando, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che la partecipazione del privato non avrebbe potuto incidere sul contenuto finale.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    Il vizio derivante dall’omesso preavviso di rigetto non comporta annullabilità se l’amministrazione dimostra o risulta palese che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 9 della DAC n. 118/2025

    Non consente l’occupazione richiesta su un mero stallo di sosta privo di corsia di manovra e di separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua; tale area non è assimilabile alla fascia di sosta laterale.

  • art. 3, comma 1, Codice della strada

    La nozione di fascia di sosta laterale presuppone, secondo la decisione, la presenza di una corsia di manovra e la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua.

  • art. 20, comma 3, Codice della strada

    Costituisce il parametro di sicurezza per le occupazioni commerciali nei centri abitati; la classificazione di una strada come viabilità principale è coerente con il limite alle occupazioni commerciali sulla sede stradale, salvo le ipotesi consentite sui marciapiedi alle condizioni previste.

  • art. 36, comma 5, Codice della strada

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione all’aggiornamento biennale del piano urbano del traffico, ma il TAR non ha ritenuto tale argomento idoneo a superare la ragionevolezza della classificazione contenuta nel PGTU.

Massime di principio

  • La mancata comunicazione dei motivi ostativi non comporta l’annullabilità del provvedimento quando l’esito del procedimento è vincolato e risulta palese che la partecipazione del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
  • Quando l’istanza è manifestamente priva di un requisito necessario per il suo accoglimento, l’amministrazione può definirla con motivazione succinta; in tale ipotesi non sussistono, per ciò solo, un difetto di istruttoria o un difetto di motivazione.
  • Un mero stallo destinato alla sosta veicolare non è assimilabile a una fascia di sosta laterale se manca la corsia di manovra e la separazione dalla carreggiata mediante striscia di margine discontinua; un’occupazione di suolo pubblico collocata su tale area può quindi essere dichiarata improcedibile quando la disciplina comunale consente l’occupazione soltanto su una fascia di sosta laterale qualificata.
  • La classificazione delle strade come viabilità principale nell’ambito del piano urbano del traffico costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa ed è sindacabile soltanto in presenza di travisamento dei fatti o palese illogicità; la valutazione può fondarsi sui flussi di traffico e sulla funzione di collegamento con la rete viaria circostante.
  • La disparità di trattamento rileva soltanto in presenza di situazioni perfettamente identiche; inoltre, l’eventuale illegittimità di un precedente provvedimento amministrativo non attribuisce al privato il diritto a ottenere un analogo trattamento illegittimo.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoInvalidità del provvedimento
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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