Cassazione Civile, Ordinanza n. 16015/2024 del 07/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società controllante impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e confermato, per il rilievo qui controverso, il recupero a tassazione di costi ritenuti indeducibili. La lite nasceva da un accertamento fiscale relativo all'anno 2008: l'Agenzia aveva contestato, tra vari rilievi, la deducibilità dei costi riaddebitati alla controllante per la retribuzione di tre dipendenti formalmente assunti da una società controllata e da questa distaccati presso la controllante. La società sosteneva che il distacco fosse legittimo ex art. 30 d.lgs. 276/2003, che l'interesse al distacco potesse riferirsi anche al gruppo, che i lavoratori avessero effettivamente svolto attività utile alla controllante e che non fosse necessario il modello Unilav. Con il primo motivo deduceva, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla legittimità del distacco e alla deducibilità dei relativi costi; con il secondo motivo denunciava sempre ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame della censura sulla mancata qualificazione dell'accertamento da parte dell'Ufficio (analitico o analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973), assumendo una lesione del diritto di difesa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo, per la parte ammissibile, infondato perché volto in realtà a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione; ha inoltre osservato che la ricorrente non aveva dimostrato l'interesse produttivo della società distaccante né il concreto svolgimento delle prestazioni presso la controllante. Il secondo motivo è stato respinto perché nessuna norma impone all'Ufficio di qualificare in avviso la categoria dogmatica dell'accertamento; rileva soltanto che l'atto sia fondato e intelligibile. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna della società alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio di motivazione non consente di chiedere in cassazione una nuova valutazione delle prove o una revisione del merito; è denunciabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo realmente discusso tra le parti.
art. 30 del D.Lgs. n. 276 del 2003
Il distacco del personale è legittimo solo se sussiste un interesse produttivo del distaccante; la Corte richiama tale requisito come condizione per la deducibilità dei costi collegati all'operazione.
art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973
Nessuna norma impone all'Amministrazione di indicare nell'avviso di accertamento la categoria dogmatica dell'accertamento utilizzato; ciò che conta è la legittimità sostanziale e l'intelligibilità dell'atto.
art. 13, comma 1, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile o infondato quando, sotto la veste del vizio motivazionale, mira a contestare la valutazione delle prove e a ottenere una nuova lettura del merito.
- Il ricorrente che denunci l'omesso esame di un fatto decisivo deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare specificamente il fatto storico trascurato, non potendo limitarsi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti.
- La deducibilità dei costi relativi al distacco di personale presuppone la prova della concreta operazione e dell'interesse produttivo del distaccante; in mancanza di tale dimostrazione, il costo può essere disconosciuto per difetto di inerenza/prova.
- In sede di accertamento tributario non esiste un obbligo dell'Ufficio di etichettare formalmente l'atto come analitico, analitico-induttivo o secondo altre categorie dottrinali; la validità dell'avviso dipende dalla sua base legale e dalla sua comprensibilità.
- La deduzione di una lesione del diritto di difesa per asserita confusione dell'atto impositivo richiede che il contribuente spieghi in concreto quale specifica facoltà difensiva sia stata compressa.
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