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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03517/2023 del 06/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Alcuni medici, laureati in medicina e chirurgia e poi ammessi a scuole di specializzazione tra vari anni accademici compresi tra il 1982-1983 e il 1990-1991/1992, hanno agito contro amministrazioni statali chiedendo il compenso/adeguamento economico spettante per la frequenza dei corsi di specializzazione. Uno dei ricorrenti ha inoltre dedotto di avere ricevuto una somma insufficiente perché liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 invece che dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale ha respinto la domanda ritenendo prescritto il diritto, e la Corte d'appello ha confermato, pronunciando anche condanna per responsabilità processuale aggravata. In cassazione sono stati proposti tre motivi: 1) violazione di direttive comunitarie e della normativa interna sul compenso degli specializzandi, assumendo che l'orientamento seguito sarebbe lesivo dell'effettività della tutela giurisdizionale; 2) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla liquidazione fatta in applicazione della legge n. 370 del 1999 anziché del d.lgs. n. 257 del 1991; 3) violazione dell'art. 96 c.p.c. per avere la Corte d'appello confermato la condanna per responsabilità aggravata nonostante la controvertibilità, anche sovranazionale, della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il diritto al risarcimento per tardiva e incompleta trasposizione delle direttive sul compenso dei medici specializzandi si prescrive in dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il vizio di omessa pronuncia non è deducibile con ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., e che la censura era comunque diretta contro l'ordinanza di appello e non contro la sentenza di primo grado. Ha rigettato il terzo motivo, ritenendo corretta la condanna per responsabilità processuale aggravata poiché la proposizione di una lite contro tesi ormai consolidate integra abuso processuale, senza necessità di dolo o colpa. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e al pagamento di una somma a titolo di responsabilità aggravata.

Norme richiamate

  • direttiva 75/362/CEE

    Richiamata come una delle fonti europee la cui tardiva e incompleta trasposizione ha fondato la pretesa dei medici specializzandi.

  • direttiva 82/76/CEE

    Richiamata come direttiva europea relativa al compenso degli specializzandi, la cui trasposizione incompleta ha dato origine alla domanda risarcitoria.

  • direttiva 76/1982

    Nel testo è menzionata tra le direttive richiamate dai ricorrenti, senza ulteriore specificazione testuale.

  • direttiva 16/1993

    Nel testo è menzionata tra le direttive richiamate dai ricorrenti, senza ulteriore specificazione testuale.

  • direttiva 36/2005

    Nel testo è menzionata tra le direttive richiamate dai ricorrenti, senza ulteriore specificazione testuale.

  • d.lgs. n. 257 del 1991

    Norma di recepimento richiamata come disciplina del trattamento economico degli specializzandi; la Corte precisa che, per alcuni percorsi iniziati prima dell'anno accademico 1990-1991, non si applica per effetto dell'esclusione dell'art. 8, comma 2.

  • legge n. 370 del 1999

    La Corte afferma che l'art. 11 di tale legge ha riconosciuto un compenso solo a favore di chi fosse già titolare di sentenze irrevocabili del giudice amministrativo e che, in generale, il diritto risarcitorio si prescrive in dieci anni dalla sua entrata in vigore.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato nel primo motivo, ma la Corte non ne fa applicazione autonoma perché il motivo è dichiarato inammissibile alla luce della giurisprudenza consolidata.

  • art. 360-bis n. 1 c.p.c.

    Usato come base dell'inammissibilità dei primi due motivi, in presenza di orientamento di legittimità consolidato contrario alla tesi dei ricorrenti.

  • art. 348-ter c.p.c.

    La Corte richiama il principio per cui l'omessa pronuncia non è deducibile con ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza di appello resa in quella sede.

  • art. 96 c.p.c.

    La Corte conferma che la pretestuosità dell'azione, quando la giurisprudenza è consolidata, può integrare responsabilità processuale aggravata anche senza necessità di dolo o colpa.

  • art. 11 legge n. 370 del 1999

    Applicabile anche agli specializzandi che avevano iniziato il corso prima dell'anno accademico 1990-1991 e lo avevano proseguito successivamente, per esclusione dell'art. 6 d.lgs. 257/1991.

  • art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991

    La Corte esclude la sua applicazione agli specializzandi che avevano iniziato il corso prima dell'anno accademico 1990-1991, per effetto dell'art. 8, comma 2, del medesimo decreto.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 257 del 1991

    Richiamato per affermare l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 6 del medesimo decreto a determinati specializzandi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il diritto al risarcimento del danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sul compenso dei medici specializzandi si prescrive nel termine decennale decorrente dall'entrata in vigore della legge n. 370 del 1999.
  • Quando sulla questione esiste un orientamento di legittimità consolidato, la censura che lo contrasti può essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 c.p.c.
  • L'omessa pronuncia non è deducibile con ricorso straordinario per cassazione contro l'ordinanza di appello resa ex art. 348-ter c.p.c., perché tale provvedimento ha natura prognostica e non decisoria in senso pieno.
  • La pretestuosità dell'azione, desunta dalla proposizione di domande contrarie a un orientamento nomofilattico stabilizzato, può integrare abuso processuale e giustificare la condanna ex art. 96 c.p.c. senza necessità di accertare dolo o colpa.
  • La disciplina dell'art. 11 della legge n. 370 del 1999 si applica anche agli specializzandi che abbiano iniziato il corso prima dell'anno accademico 1990-1991 e lo abbiano proseguito successivamente, restando esclusa per costoro l'applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 in forza dell'art. 8, comma 2, dello stesso decreto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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