Cassazione Penale, Sentenza n. 16651/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Somma era stato condannato per il reato di calunnia (art. 368 c.p.) per aver, pur sapendolo innocente, accusato il curatore fallimentare Giuseppe Rocco di un tentativo di estorsione volto a ottenere l'accollo di parte di un debito gravante su terzi, mediante una falsa rappresentazione dei fatti al giudice delegato. La vicenda si fondava, in particolare, su una e-mail del 4 maggio 2016 nella quale Somma proponeva una transazione (versamento complessivo di euro 20.000) e forniva un racconto parziale dei fatti. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: a) intervenuta prescrizione del reato (art. 157 c.p.) anche tenendo conto delle sospensioni; b) vizio di motivazione e insufficienza di prove rispetto all'elemento materiale e, soprattutto, all'elemento psicologico (dolo), sostenendo che le valutazioni sui contenuti della mail erano congetture e una lettura 'contra reum'.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha confermato le decisioni di merito che avevano condannato Agostino Somma per calunnia. Motivazioni principali: la mail del 4 maggio 2016 dimostrava la disponibilità di Somma a un esborso e costituiva prova che l'esposto conteneva resoconti parziali e contraddittori, sintomatici della consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato e quindi del dolo. Quanto alla prescrizione, la Corte ha ritenuto che i rinvii d'udienza (anche quelli con sospensione COVID e quelli chiesti dalle parti) e l'adesione del difensore dell'imputato alla richiesta di rinvio della controparte hanno sospeso il corso della prescrizione; il termine massimo di prescrizione è pertanto decorrente oltre la data della sentenza impugnata. Conseguenze pratiche: confermata la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, confermato il risarcimento alla parte civile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di parte civile liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
La norma sul reato di calunnia è stata ritenuta integrata: imputare falsamente un reato a persona innocente mediante esposto/denuncia, con dolo specifico che può essere desunto dalle circostanze e dalle modalità dell'azione (es. contenuto parziale e strumentale della mail).
art. 157 cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla prescrizione; la Corte ha valutato che i rinvii d'udienza e l'adesione del difensore alla richiesta di rinvio hanno sospeso il decorso della prescrizione, impedendo che il reato si estinguesse prima della sentenza impugnata.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata solo per la sintesi del ricorso ai fini di rito (modalità di esposizione dei motivi nella cassazione), non incide direttamente sulla decisione di merito qui esposta.
d.m. 55 del 2014
Usato come parametro per la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (importo liquidato: euro 3.686,00).
Massime di principio
- Un esposto o una denuncia che riporta fatti in modo parziale, contraddittorio o strumentale può integrare la calunnia se dalle circostanze emerge la consapevolezza dell'innocenza dell'accusato: il dolo può essere desunto da modalità e contenuti della comunicazione.
- Documenti formali (es. e-mail) che dimostrano una proposta transattiva o la consapevolezza delle reali situazioni patrimoniali possono essere usati per inferire la volontà del soggetto e la falsità dell'accusa.
- Le richieste di rinvio in udienza e l'eventuale adesione del difensore alla richiesta di altra parte sospendono il corso della prescrizione; per valutare la prescrizione è essenziale controllare i verbali d'udienza e la natura delle istanze che hanno determinato il rinvio.
- In presenza di una doppia conforme (motivazioni congrue e coincidenti di primo e secondo grado), la Corte di Cassazione non può rimettere in discussione valutazioni di merito adeguatamente motivate, salvo vizi logici o violazioni di legge.
- Chi intende formulare denunce o esposti dovrebbe evitare rappresentazioni parziali o omissive dei fatti e documentare il contesto: formulazioni imprecise o strumentali possono trasformare una controversia civile in un rischio penale per calunnia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16530/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16532/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16533/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16534/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16536/2025 del 05/05/2025
- Sentenza penale · 5 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 16539/2025 del 05/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →