Cassazione Penale, Sentenza n. 7340/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente contestava la violazione dell'art. 420-ter c.p.p. e dell'art. 23-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176), sostenendo che, pur essendo detenuto per altra causa, aveva manifestato tempestivamente la volontà di partecipare all'udienza di appello in videocollegamento e che tale volontà non era stata presa in considerazione perché la richiesta non era stata sempre presentata tramite difensore o era stata ritenuta tardiva dalla Corte di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, nell'ambito della disciplina emergenziale collegata alla pandemia COVID-19, la richiesta di partecipazione all'udienza formulata direttamente dall'imputato detenuto è legittima anche se non presentata dal difensore e che l'irregolarità formale non comporta l'inammissibilità della richiesta. La mancata accoglienza delle richieste in tempo utile ha violato il diritto di partecipazione dell'imputato previsto dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU, determinando la nullità dell'udienza e della sentenza impugnata per violazione del contraddittorio. Pertanto la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata come parte della contestazione penale (concorso di persone nel reato).
art. 628 cod. pen.
Norma richiamata quale fattispecie di reato per cui l'imputato era stato condannato in primo grado.
art. 420-ter cod. proc. pen.
Norma processuale relativa alle modalità di svolgimento del giudizio; la Cassazione ha ritenuto che la richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto, anche se non mediata dal difensore, rientri nei diritti di partecipazione e non possa essere esclusa per mera irregolarità formale.
art. 23-bis, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176
Norma emergenziale che disciplina, tra l'altro, la partecipazione a distanza; la Corte ha interpretato che la difformità dalle modalità previste dal comma 4 non è sanzionata con irricevibilità e che la partecipazione garantita agli imputati detenuti è un diritto incomprimibile.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Previsione richiamata in relazione alla trattazione scritta; citata per corretta procedura istruttoria ma non ostativa al diritto partecipativo dell'imputato detenuto.
art. 94, comma 2, decreto-legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75
Richiamate per l'applicabilità delle disposizioni emergenziali e delle regole procedurali successive alle modifiche normative; utilizzate per stabilire il quadro normativo applicabile.
art. 111 Cost.
Principio costituzionale del giusto processo; la decisione valorizza il diritto dell'imputato a partecipare al processo come garanzia fondamentale.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto che la mancata ammissione alla partecipazione abbia violato i diritti garantiti dall'art. 6, comma 3, lettere c), d) ed e).
art. 127, comma secondo, cod. proc. pen.
Citato in giurisprudenza richiamata: non sempre è decisivo il rispetto del termine dei cinque giorni per la partecipazione dell'imputato detenuto, quando la manifestazione della volontà sia tempestiva.
Massime di principio
- In presenza di disposizioni emergenziali che autorizzano la partecipazione a distanza, la manifestazione di volontà dell'imputato detenuto di partecipare all'udienza è rilevante anche se formulata direttamente e non tramite difensore; le irregolarità formali non necessariamente la precludono.
- Il diritto dell'imputato detenuto di partecipare al processo (anche a distanza) è considerato incomprimibile e prevale sulle modalità formali di esercizio; la sua negazione può determinare la nullità dell'udienza e della sentenza per violazione del contraddittorio.
- I giudici devono valutare le richieste di partecipazione del detenuto nel merito e sulla base della tempestività effettiva, non solo in base alla forma o al rispetto pedissequo dei termini procedurali, specie in contesti regolati da norme emergenziali.
- In caso di diniego ingiustificato della partecipazione, la Corte di cassazione può annullare la sentenza e disporre il riesame del procedimento, garantendo così il rispetto degli standard costituzionali e convenzionali sul giusto processo.
- La prova di aver tempestivamente richiesto la partecipazione (anche tramite l'Ufficio matricola o altra documentazione carceraria) è determinante per far valere il diritto alla presenza in videocollegamento.
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