Sentenza del 13/12/2017 n. 29868 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della C.T.R. della Toscana, sostenendo che l'Azienda Sanitaria, soggetto passivo IRAP tenuto a determinare la base imponibile con il metodo retributivo, non potesse dedurre i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Secondo l'Ufficio, tali contributi sarebbero già esclusi dalla base imponibile, poiché non gravano sul lavoratore e non risultano addebitati nella busta paga. La contribuente sosteneva invece di avere diritto al rimborso dell'IRAP versata in eccedenza negli anni 2007 e 2008.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate, confermando il diritto dell'Azienda Sanitaria a dedurre dalla base imponibile IRAP i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. La Corte ha ritenuto che l'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 abbia portata generale e si applichi a qualsiasi categoria di soggetto passivo IRAP, indipendentemente dal metodo di determinazione della base imponibile, analitico o retributivo. È sufficiente che il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a imposizione. Le spese processuali sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della novità e complessità della questione.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 1, lett. a), punto 1
nella determinazione della base imponibile... sono ammessi in deduzione... i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
La disposizione è stata interpretata come norma generale applicabile a ogni soggetto passivo IRAP. Essa consente la deduzione dei contributi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro anche quando la base imponibile è determinata con il metodo retributivo.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 10-bis, comma 1
Disciplina la determinazione della base imponibile IRAP secondo il metodo retributivo per gli enti e le amministrazioni pubbliche, sulla base delle retribuzioni e degli altri compensi erogati. Tale metodo non esclude l'applicazione delle deduzioni previste dall'art. 11.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3, comma 1, lett. e-bis)
Ricompresa l'Azienda Sanitaria tra i soggetti equiparati alle amministrazioni pubbliche ai fini IRAP, soggetti normalmente tenuti all'utilizzo del metodo retributivo.
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 29
Richiamato dall'Agenzia delle entrate nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina dei contributi assicurativi obbligatori contro gli infortuni sul lavoro; la Corte ha comunque ritenuto prevalente e direttamente applicabile la specifica disciplina IRAP.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Norma processuale invocata per denunciare la violazione o falsa applicazione delle disposizioni di legge; la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata.
Massime di principio
- La deducibilità di un costo ai fini IRAP può spettare anche ai soggetti che determinano la base imponibile con il metodo retributivo, se una norma specifica prevede espressamente tale deduzione.
- Il fatto che un costo non sia incluso nella base imponibile come componente positiva o non sia addebitato al dipendente non implica automaticamente che sia già stato escluso dal calcolo e quindi non deducibile.
- Per ottenere la deduzione è necessario che il costo sia effettivamente sostenuto e inerente all'attività soggetta a IRAP.
- Le disposizioni dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446 del 1997 sulle deduzioni possono avere portata generale, salvo che la legge preveda espressamente limitazioni per specifiche categorie di contribuenti.
- In presenza di versamenti IRAP effettuati senza applicare una deduzione spettante, il contribuente può valutare la presentazione di un'istanza di rimborso, verificando termini, documentazione contabile e orientamento giurisprudenziale applicabile al periodo d'imposta.
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