Cassazione Penale, Sentenza n. 18492/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 9 luglio 2021 che, riformando il primo grado, ha dichiarato che non doveva procedersi nei confronti di Massimo Cifarelli per i reati indicati (artt. 81, 337, 582, 61 n.10 c.p.) perché estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili e la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese civili. Il ricorso lamentava: (i) mancanza di motivazione in relazione agli elementi di responsabilità e alla conferma delle statuizioni civili; (ii) sollevazione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p. in relazione all'art. 6 CEDU, art. 117 Cost., artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE e art. 48 della Carta, nella parte in cui consente al giudice d'appello di decidere sugli effetti civili quando il reato è estinto per prescrizione.
La decisione
Il difensore dell'imputato ha depositato il 17 marzo 2022 una dichiarazione di rinuncia al ricorso, sulla base di procura speciale conferita dal ricorrente. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per intervenuta rinuncia ai sensi degli artt. 589 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p. Le questioni di merito e la questione costituzionale prospettata non sono state esaminate a causa della rinuncia.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Norma sostanziale indicata tra i capi d'imputazione; nel contesto della sentenza viene richiamata come parte dei reati per i quali è intervenuta la prescrizione
art. 337 c.p.
Norma sostanziale indicata tra i capi d'imputazione; richiamata a fini descrittivi dei reati per cui è intervenuta la prescrizione
art. 582 c.p.
Norma sostanziale indicata tra i capi d'imputazione; richiamata a fini descrittivi dei reati per cui è intervenuta la prescrizione
art. 61 n.10 c.p.
Circostanza aggravante richiamata nel quadro imputazionale; richiamata per completezza degli atti impugnati
art. 578 c.p.p.
Norma processuale oggetto di questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente: stabilisce che, quando in primo grado è stata pronunciata una condanna anche generica alle restituzioni o al risarcimento in favore della parte civile, il giudice d'appello che dichiari estinto il reato per prescrizione decide sull'impugnazione ai soli effetti civili. La questione è stata però rimessa senza esame a causa della rinuncia
artt. 589 e 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Norme processuali che disciplinano l'inammissibilità del ricorso per rinuncia dell'impugnante; la Corte le ha applicate per dichiarare inammissibile il ricorso in seguito alla rinuncia depositata dal difensore
art. 616 c.p.p.
Norma che dispone le conseguenze economiche della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla somma da versare alla Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata quantificando in euro 3.000,00 la somma dovuta
art. 6 CEDU, art. 117 Cost., direttiva 2016/343 artt. 3 e 4, art. 48 Carta dei diritti fondamentali
Norme e principi sovranazionali e costituzionali invocati dal ricorrente a supporto della questione di legittimità dell'art. 578 c.p.p.; la Corte non si è pronunciata sul merito della questione a causa della rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia dell'imputato al ricorso, validamente dichiarata dal difensore munito di procura speciale, determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame sul merito delle questioni prospettate.
- Quando il ricorso viene dichiarato inammissibile per rinuncia si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese processuali e versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
- La prospettazione di questioni di legittimità costituzionale o di rilevanza sovranazionale (es. conformità dell'art. 578 c.p.p. con CEDU o direttive UE) resta inattuata se l'istanza viene abbandonata tramite rinuncia; tali questioni richiedono che il ricorso venga mantenuto per permettere alla Corte di esaminarle.
- L'art. 578 c.p.p. autorizza il giudice d'appello a decidere sugli effetti civili anche quando il reato è estinto per prescrizione; questa configurazione può dar luogo a dubbi di compatibilità con garanzie processuali europee, ma la valutazione richiede un pronunciamento di merito che qui non è intervenuto.
- In situazioni analoghe è consigliabile valutare attentamente le conseguenze della rinuncia (anche economiche) e la rilevanza delle questioni di diritto che si intendono far decidere, onde evitare di perdere la possibilità di ottenere un controllo di legittimità su norme potenzialmente contraddittorie rispetto a vincoli costituzionali o sovranazionali.
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