Sentenza del 10/01/2022 n. 476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune notificò un avviso di accertamento ICI 2005 qualificando i terreni come aree fabbricabili (valore iniziale Euro 130,00/mq) e escludendo l'esenzione prevista per i fabbricati; la Congregazione aveva invece versato l'ICI ritenendo i terreni agricoli e propose opposizione. In primo grado il valore fu ridotto a Euro 110,00/mq; in appello la CTR nominò C.T.U., ritenne comunque il terreno edificabile ma ne fissò il valore complessivo in Euro 14.500.000 (Euro 84,00/mq) e accolse la domanda della contribuente di disapplicazione delle sanzioni. La Congregazione ricorse in Cassazione con quattro motivi (omesso esame della responsabilità comunale per la mancata stipula della convenzione attuativa; illegittimità del discostarsi dalle tabelle comunali di valutazione; errata applicazione della normativa regionale che richiederebbe la convenzione; mancata considerazione delle superfici destinate a perequazione/verde/strade). Il Comune ha resistito con ricorso incidentale articolato su tre motivi (tra cui che la relazione finanziaria della Congregazione costituiva confessione e che la disapplicazione delle sanzioni era ingiustificata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso principale della Congregazione. Ha confermato il principio secondo cui l'inclusione dell'area nel piano regolatore generale è sufficiente per la qualificazione fiscale come area edificabile (l'assenza della convenzione attuativa incide solo sul valore e non sulla qualificazione). Ha ritenuto legittima la determinazione del valore effettuata in appello basata sulla consulenza tecnica (le tabelle comunali sono presunzioni e non vincolanti). Sulla disapplicazione delle sanzioni la Cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale del Comune, cassando la parte della sentenza che aveva disapplicato le sanzioni e decidendo nel merito nel senso di rigettare la richiesta della contribuente di disapplicazione. Ha altresì ritenuto infondati gli altri motivi incidentali del Comune (tra cui la presunta natura di confessione della relazione di stima). Per le spese del giudizio di legittimità ha disposto la compensazione parziale: spese liquidate per intero in Euro 3.700,00 oltre Euro 200,00; 50% a carico della Congregazione e 50% a favore del Comune. In sintesi: qualificazione come edificabile confermata; valore fissato dalla CTR ritenuto legittimo; disapplicazione delle sanzioni annullata; ricorso principale rigettato.
Norme richiamate
D.L. n. 223/2006
interpretazione autentica che stabilisce che la qualificazione fiscale di area fabbricabile è subordinata alla sola adozione dello strumento urbanistico generale; l'assenza di strumenti attuativi non preclude la qualificazione come edificabile ma può influire solo sul valore
D.Lgs. n. 504/1992
art. 2: definizione di aree edificabili in base agli strumenti urbanistici generali; art. 5 e 7 rilevanti per la disciplina ICI e per le esenzioni, ma l'applicazione fiscale segue la nozione stabilita dagli strumenti urbanistici generali
D.Lgs. n. 546/1992
riferimento procedurale/impugnatorio nell'ambito del contenzioso tributario, citato dal Comune nel ricorso incidentale
L. n. 212/2000
richiamata in relazione alle garanzie procedurali e principi del contenzioso tributario
D.Lgs. n. 446/1997
richiamato rispetto alle tabelle comunali di valutazione e alla necessità di valutare se la mancata stima nelle tabelle potesse generare incertezza oggettiva
D.Lgs. n. 540/1992
citato dal Comune in relazione alla presunta natura probatoria della relazione finanziaria; la Corte ha ritenuto che la stima non costituisce confessione stragiudiziale
Codice Civile
art. 2730, art. 2735 c.c.
art. 2730/2735 riguardano la confessione e la sua efficacia probatoria: la Corte ha escluso che una stima rappresenti confessione stragiudiziale, trattandosi di valutazione tecnica e non di fatto 'vero/falso'
Codice di Procedura Civile
art. 92 c.p.c., art. 360 c.p.c.
art. 92 c.p.c. (compensazione spese) applicata dal giudice di merito per gravità/complessità; art. 360 c.p.c. richiamato per i motivi di cassazione (vizi di motivazione/omesso esame)
Massime di principio
- Ai fini fiscali l'inclusione di un'area nel piano regolatore generale è sufficiente per qualificare il terreno come 'edificabile'; la mancanza di strumenti attuativi o di convenzioni incide sul valore economico ma non sulla qualificazione fiscale.
- Le tabelle comunali di valori sono presunzioni e non vincolano il giudice: una perizia tecnica specifica può prevalere e legittimamente determinare una base imponibile diversa.
- La condotta dell'ente locale (ritardi o omissioni nell'attuazione urbanistica) è materia che può rilevare in sede amministrativa o risarcitoria, ma in linea di principio non modifica la qualificazione fiscale stabilita dagli strumenti urbanistici generali.
- Per la disapplicazione delle sanzioni tributarie conta l'esistenza di un'incertezza normativa oggettiva: se il contribuente aveva elementi chiari (es. ha egli stesso promosso iniziative che mostrano di considerare l'area edificabile) l'eccezione di incertezza non regge e le sanzioni possono essere confermate.
- Nella valutazione del valore imponibile si può operare una valutazione unitaria dell'area (incorporando vincoli, destinazioni future a verde/strade, ecc.), in quanto il valore di mercato globale dell'area incorpora vantaggi e vincoli e le specifiche destinazioni successive influiscono sul valore ma non sulla qualificazione originaria.
- La natura valutativa di perizie e relazioni finanziarie esclude che queste costituiscano una 'confessione' nel senso giuridico: sono elementi tecnici soggetti al libero apprezzamento del giudice del merito.
- La compensazione delle spese processuali può essere disposta dal giudice del merito quando sussistono gravi ed eccezionali ragioni connesse alla complessità della questione; tale valutazione è soggetta a controllo limitato in Cassazione.
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