Sentenza del 09/11/2020 n. 832 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento relativi al 2006 (e più in generale 2004-2007) che contestavano l'indeducibilità e la inesistenza di costi fatturati dalla società V SRL in favore della T srl per operazioni ritenute fittizie nell'ambito di un presunto meccanismo fraudolento denominato 'Off-Road'; l'avviso impugnato chiedeva il recupero a tassazione di Euro 318.366,00 relativo a specifiche fatture del 2006
La decisione
La Commissione Tributaria d'Appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate confermando l'accoglimento del ricorso di T L. Ha ritenuto insufficiente e incoerente il quadro indiziario prodotto dall'Amministrazione e rilevato elementi a favore del contribuente: regolare tenuta della contabilità, pagamenti documentati (bonifici e versamenti), mancanza di prove che dimostrino l'inesistenza delle prestazioni, e soprattutto l'esito del procedimento penale (decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato) che ha indebolito il quadro accusatorio. La responsabilità dei soci è stata valutata nei limiti di legge (art. 36 DPR 602/73 e art. 2495 c.c.) e l'azione dell'Amministrazione è stata ritenuta non sufficientemente supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti. Spese processuali integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 36 DPR 602/1973
Responsabilità tributaria dei soci invocabile nei limiti delle somme riscosse a seguito della liquidazione della società; non si può automaticamente estendere la responsabilità all'intero debito sociale senza prove del rapporto tra bilancio finale e somme effettivamente riscosse
art. 2495 cod. civ.
Limita la responsabilità dei soci dopo la liquidazione in rapporto alle somme percepite; richiamato per precisare i limiti della responsabilità dei soci rispetto agli accertamenti erariali
art. 8 comma 2 d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
Norma richiamata in ordine all'atto di contestazione impugnato; contestazione degli adempimenti e conseguenti atti tributari ai sensi della normativa emergenziale citata
art. 2 D.Lgs. 74/2000
Riferimento alla fattispecie penale di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; l'esito penale (archiviazione) è stato valutato come elemento che indebolisce il quadro probatorio dell'Amministrazione
art. 331 c.p.p.
Richiamato nel contesto del raddoppio dei termini d'accertamento connesso all'obbligo di denuncia penale: il raddoppio si fonda sulla sussistenza di fatti che impongono l'obbligo di denuncia
art. 654 c.p.p. e art. 20 D.Lgs. 74/2000
Richiamati in tema di rapporti tra giudicato penale e giudizio tributario: la sentenza penale non è vincolante per il giudice tributario ma l'esito penale può essere utilizzato come elemento indiziario nel processo tributario
Massime di principio
- Per dichiarare inesistenti operazioni fatturate l'Amministrazione deve fornire un quadro di indizi gravi, precisi e concordanti; mere affermazioni generiche o l'appartenenza del contribuente a un settore 'a rischio' non sono sufficienti.
- La presenza di pagamenti documentati (bonifici, versamenti in conto) e di contabilità regolarmente tenuta costituisce elemento serio a favore della genuinità delle operazioni e può neutralizzare le contestazioni basate su sospetti di interposizione fittizia.
- L'archiviazione penale per infondatezza della notizia di reato, pur non essendo vincolante nel processo tributario, rappresenta un elemento probatorio rilevante che indebolisce il quadro indiziario usato dall'Amministrazione fiscale.
- La responsabilità dei soci e del liquidatore è soggetta ai limiti previsti dalle norme societarie e tributarie (art. 2495 c.c., art. 36 DPR 602/73): non può essere automaticamente estesa oltre quanto risultante dal bilancio di liquidazione senza prove precise.
- Il giudice tributario può avvalersi di presunzioni semplici, ma queste devono comunque raggiungere il livello di gravità, precisione e concordanza richiesto; in mancanza di ciò il ricorso del contribuente può essere accolto.
- L'Amministrazione che invoca il raddoppio dei termini per l'accertamento deve dimostrare l'effettivo obbligo di denuncia penale fondato su elementi concreti; l'uso strumentale di tale istituto può essere censurato dal giudice tributario.
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