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Sentenza

Sentenza n. 10091/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento del decreto, privo di data, depositato telematicamente nel fascicolo RG 211/2022, in data 04.11.2024 (protocollo di deposito 2024113471) e mai altrimenti comunicato alla ricorrente, con il quale il Dott. Daniele PERONI, nella qualità di Commissario ad Acta delegato dal nominato Commissario ad Acta Dr. Rocco PINNERI, nota prot. n. 20096 del 17/04/2023, ha disposto come segue: “1. Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo del ricorrente in oggetto, conseguito nell’ambito del “Programma postuniversitario di formazione e sviluppo professionale continuo” denominato, in lingua italiana, “Formazione degli insegnanti itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza acquisita dall’Amministrazione è rigettata. nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale;

Giustizia amministrativa202500052

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Commissario ad acta che aveva negato il riconoscimento in Italia di un attestato formativo rilasciato da un'università rumena ai fini dell'insegnamento di sostegno

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato il decreto del Commissario ad acta con cui era stato negato il riconoscimento, quale titolo valido per l'insegnamento di sostegno in Italia, di un attestato formativo conseguito nell'ambito di un programma postuniversitario presso un'università rumena. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo conseguito, il 22 giugno 2024, il titolo italiano di specializzazione sul sostegno (TFA) presso un'università italiana. L'Amministrazione resistente non si è opposta alla dichiarazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Non ha dichiarato l'estinzione per rinuncia, poiché non erano state rispettate le formalità previste dall'art. 84, comma 3, c.p.a., in particolare la notificazione della rinuncia al Ministero almeno dieci giorni prima dell'udienza. Tuttavia, ha ritenuto che la dichiarazione della ricorrente e il conseguimento del titolo italiano costituissero fatti e atti univoci idonei a dimostrare, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., la sopravvenuta carenza di un interesse attuale alla decisione nel merito. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della possibile estinzione del giudizio per rinuncia, non dichiarata per il mancato rispetto delle formalità previste.

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso richiede il rispetto di specifiche formalità, tra cui la notificazione alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa

    Consente al giudice di desumere la sopravvenuta carenza di interesse da fatti o atti univoci e dal comportamento processuale delle parti, anche quando non siano state rispettate le formalità della rinuncia.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato insieme alle disposizioni sulla rinuncia e sull'improcedibilità nel procedimento decisorio.

Massime di principio

  • Il mancato rispetto delle formalità previste per la rinuncia al ricorso impedisce di dichiarare l'estinzione del giudizio per rinuncia, ma non preclude al giudice di accertare autonomamente la sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere desunta, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento processuale delle parti, anche in assenza delle formalità della rinuncia.
  • Il conseguimento, nel corso del giudizio, di un titolo alternativo idoneo a soddisfare l'interesse sostanziale perseguito con l'impugnazione può determinare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La mancata opposizione dell'amministrazione alla dichiarazione del ricorrente costituisce, unitamente agli altri elementi del caso, un argomento rilevante per desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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