Sentenza n. 14792/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento – previa tutela cautelare monocratica e collegiale - del provvedimento di diniego di visto n. -OMISSIS- (prot. -OMISSIS-) del 26/9/ 2025- -notificato in data 30/9/2025 - emesso dal Consolato Generale d'Italia a Londra ; nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare di visti per residenza elettiva adottato dal Consolato Generale d'Italia a Londra
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadini stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego dei visti per residenza elettiva, motivato dal difetto di prova del requisito economico, chiedendo anche la condanna dell'amministrazione al rilascio dei visti. Hanno dedotto l'omesso soccorso istruttorio, la carenza di istruttoria, il difetto di motivazione, il travisamento e l'erronea valutazione dei fatti. In particolare, hanno sostenuto che il Consolato non avesse considerato il complesso delle loro risorse: una rendita mensile derivante da un piano pensionistico, investimenti in fondi pensionistici per circa £645.299,72, rendite annuali da investimenti mobiliari per circa £42.000, disponibilità liquide e un immobile destinato a produrre reddito. Hanno inoltre chiesto una consulenza tecnica d'ufficio per accertare il livello di rischio degli investimenti finanziari.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato il diniego consolare. Ha ritenuto illegittima l'istruttoria, perché l'amministrazione si era limitata ad affermare di non poter accertare la sussistenza del requisito economico in ragione della volatilità degli investimenti, senza valutare il patrimonio complessivo degli interessati e senza acquisire, ove necessario, ulteriore documentazione. Il giudice ha richiamato il potere-dovere di accertamento d'ufficio dei fatti e ha ritenuto che l'omesso soccorso istruttorio avesse determinato anche un difetto di motivazione congrua. È stato ravvisato altresì travisamento ed erronea valutazione dei fatti, poiché il MAECI non aveva considerato tutte le risorse documentate; allo stato degli atti, il patrimonio complessivo è stato ritenuto adeguato ai fini della residenza elettiva. La richiesta di consulenza tecnica d'ufficio è stata respinta perché irrilevante e inutilmente esplorativa, essendo i fatti di causa incontroversi. Il TAR non ha invece accolto la domanda di condanna al rilascio dei visti, spettando ulteriori adempimenti alla sede consolare. Il MAECI è stato condannato al pagamento di €1.500 per spese di lite.
Norme richiamate
art. 6, lett. b), l. 241/1990
consente a ogni PA il pieno accertamento d’ufficio dei fatti
L’amministrazione, nella valutazione della domanda di visto, deve accertare d’ufficio i fatti rilevanti e può richiedere ulteriore documentazione, non potendo giustificare il diniego con la sola asserita difficoltà di verifica del requisito economico.
art. 56 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della tutela cautelare monocratica concessa in via d’urgenza; la sentenza di merito non ne sviluppa ulteriormente la disciplina.
art. 67 c.p.a.
La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio è stata ritenuta priva di utilità e non necessaria, anche perché diretta a un accertamento meramente esplorativo su fatti ritenuti incontroversi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per residenza elettiva, l’amministrazione consolare deve valutare complessivamente le risorse economiche del richiedente, comprese rendite, investimenti, disponibilità liquide e beni destinati a produrre reddito, senza fondare il diniego sull’omessa considerazione di singoli elementi patrimoniali rilevanti.
- Il potere-dovere di accertamento d’ufficio dei fatti consente all’amministrazione di richiedere ulteriore documentazione quando la prova originariamente prodotta non consenta di verificare il requisito economico; il diniego non può essere giustificato dalla mera difficoltà di accertamento se l’amministrazione non ha svolto un’istruttoria completa.
- L’omesso soccorso istruttorio e la mancata valutazione degli elementi economici documentati integrano carenza istruttoria e travisamento dei fatti e si riflettono sul requisito della motivazione, rendendo illegittimo il diniego consolare.
- L’annullamento del diniego di visto non comporta automaticamente la condanna dell’amministrazione al rilascio del visto quando restino necessari ulteriori adempimenti valutativi di competenza della sede consolare.
- La consulenza tecnica d’ufficio non può essere disposta per finalità meramente esplorative quando i fatti rilevanti risultino incontroversi e l’ausilio tecnico non sia utile alla decisione.
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