Cassazione Civile, Sentenza n. 18347/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la legittimità dei contratti a termine con la Fondazione, sostenendo l'inidoneità della causale apposta ai contratti (art. 1, co. 1 e 2, d.lgs. 368/2001) che indicava genericamente l'incarico per la produzione di spettacoli (menzionando due titoli ma prevedendo anche "ulteriori o diverse manifestazioni" non specificate). Chiedeva la dichiarazione di nullità dei termini e il riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato con regolarizzazione retributiva e contributiva. Inoltre la Fondazione aveva proposto controricorso e ricorso incidentale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo della ricorrente ritenendo la causale insufficiente: la clausola, pur nominando due spettacoli, ammetteva impieghi per "ulteriori o diverse manifestazioni" indeterminate, mancandone la specificità richiesta dall'art. 1 d.lgs. 368/2001 e non potendo pertanto giustificare un termine. Ha inoltre dichiarato inammissibile il controricorso per difetto della delibera motivata che autorizzi l'affidamento dell'incarico a un avvocato del libero foro (art. 43 R.D. 1611/1933 e d.l. 345/2000 conv. l. 6/2001): la Fondazione non aveva prodotto né allegato la delibera che avrebbe dovuto giustificare la sottrazione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, rendendo nulla la procura speciale. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al profilo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Roma per nuovo giudizio alla luce dei principi esposti. Il secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
d.lgs. 9 aprile 2001 n. 368 (art. 1, co. 1 e 2)
La Corte ha richiamato il principio che la causale del contratto a termine deve essere sufficientemente specifica e indicare una concreta e temporanea esigenza. Una causale generica o che copra attività indeterminate (anche se il contratto indica alcuni spettacoli) è insufficiente a giustificare il termine e può comportare la conversione del rapporto in tempo indeterminato.
d.l. 24 novembre 2000 n. 345 conv. con l. 26 gennaio 2001 n. 6 (art. 1, comma 3)
La fondazione è dotata di uno statuto che ne specifica le finalità … Essa può continuare ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Il decreto ha autorizzato le fondazioni liriche a mantenere il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato; perciò la Fondazione non può liberamente scegliere l'avvocato del libero foro senza l'adozione della specifica delibera motivata prevista dall'art. 43 R.D. 1611/1933.
R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 (art. 43)
L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa delle amministrazioni pubbliche non statali ... a condizione che sia a ciò autorizzata "da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con regio decreto" ... e che, "in casi speciali", l'ente autorizzato non intenda avvalersi dello stesso sarà necessaria l'adozione di apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.
La Corte ha ritenuto che, anche per le fondazioni liriche trasformate, l'art. 43 impone che la scelta di un avvocato del libero foro sia giustificata da una delibera motivata; l'assenza di tale delibera rende nulla la procura speciale e determina l'inammissibilità del controricorso in cassazione.
Massime di principio
- Per i contratti a termine la causale deve essere specifica e riferita a una concreta esigenza temporanea: indicare attività generiche o prevedere impieghi in "altre manifestazioni" non specificate rende la causale insufficiente e può comportare la conversione del rapporto a tempo indeterminato.
- Le fondazioni lirico-sinfoniche, pur trasformate in enti di diritto privato, possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato per legge; per sottrarsi a tale patrocinio e incaricare un avvocato del libero foro è necessaria un'apposita delibera motivata da sottoporre agli organi di vigilanza (art. 43 R.D. 1611/1933 e d.l. 345/2000 conv. l. 6/2001).
- In sede di cassazione le questioni di rito relative alla validità della procura speciale (assenza della delibera) sono rilevabili d'ufficio e determinano l'inammissibilità degli atti difensivi del libero foro se la delibera non è stata prodotta o allegata.
- Se la causale dei contratti anteriori a eventuali norme sopravvenute è viziata ab origine, le successive limitazioni normative non impediscono la conversione dei rapporti ritenuti nulli per difetto di specificità.
- In casi analoghi, chi agisce contro una fondazione deve allegare e provare la specifica delibera che giustifica l'incarico all'avvocato del libero foro; la mancata prova determina pregiudizio processuale per la parte rappresentata dal libero professionista.
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