Ordinanza n. 614/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Determina Dirigenziale del Direttore in carica di Roma Capitale - Dipartimento Protezione Civile - Direzione Gestione Operativa Emergenze e Grandi Eventi - E.Q. Gestione Emergenze, Coordinamento Operativo e Logistico - Servizio Gestione Emergenze, Coordinamento Operativo e Logistico - Ufficio Censimento Danni e Verifica sicurezza Statica Edifici Privati 27 maggio 2024, Repertorio RK/156/2024, Protocollo RK/5336/2024, notificata il 25 luglio 2024, avente ad oggetto “Disposizioni relative al manufatto murario sito in Via della Camilluccia n. 551 - Roma Pos. N. 66/2023”; - di tutti gli atti del relativo procedimento amministrativo, presupposti, preordinati, connessi e conseguenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale che diffida i proprietari a far verificare staticamente un muro residuale e a realizzare gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale adottata da Roma Capitale a seguito di un sopralluogo della Protezione Civile del 13 febbraio 2024, con la quale le sono state imposte attività di verifica statica e messa in sicurezza del manufatto murario sito in Roma, Via della Camilluccia n. 551. Ha chiesto l'annullamento dell'atto previa sospensione cautelare, contestando la legittimità delle prescrizioni amministrative, senza che dal testo dell'ordinanza risultino specificamente articolati i singoli motivi di ricorso.
La decisione
La domanda cautelare è stata respinta. Il TAR ha ritenuto recessiva, nella fase cautelare, la posizione giuridica fatta valere dalla ricorrente rispetto all'esigenza di prevenire eventi lesivi connessi alla possibile evoluzione negativa della situazione del manufatto, caratterizzata dal rischio di ulteriori cedimenti o crolli. Il Collegio ha inoltre rilevato che la condotta processuale della ricorrente non corroborava l'urgenza cautelare: l'istanza di fissazione dell'udienza, necessaria per la procedibilità della domanda cautelare, era stata presentata il 2 dicembre 2025, oltre un anno dopo il deposito del ricorso del 22 novembre 2024. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, per complessivi 800 euro in favore di Roma Capitale.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella valutazione cautelare, l'interesse del privato alla sospensione di prescrizioni finalizzate a prevenire cedimenti o crolli di un manufatto può risultare recessivo rispetto all'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica e privata.
- La concreta condotta processuale della parte può essere valorizzata dal giudice cautelare per escludere o ridimensionare l'urgenza prospettata, in particolare quando l'istanza necessaria per la procedibilità della domanda cautelare sia stata presentata molto tempo dopo il deposito del ricorso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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