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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-404/19

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 dicembre 2020. — Repubblica francese contro Commissione europea. — Impugnazione – Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dalla Repubblica francese – Rettifica forfettaria al tasso del 100% – Proporzionalità – Orientamenti della Commissione europea relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti. — Causa C-404/19 P

Giurisprudenza europea62019CJ0404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l’impugnazione della Repubblica francese contro la sentenza del Tribunale che aveva confermato una rettifica forfettaria al 100% per gli aiuti alla superficie in Alta Corsica. Ha chiarito che una rettifica di tale intensità richiede la prova cumulativa di tre presupposti rigorosi e non può fondarsi soltanto su gravi carenze del sistema di controllo o sulla violazione di condizioni sostanziali del regime. La decisione della Commissione è stata quindi annullata nella parte relativa alla rettifica del 100% e le spese sono state ripartite in misura parziale.

Impugnazione sulla legittimità e proporzionalità di una rettifica finanziaria forfettaria al 100% imposta alla Francia per gravi carenze del sistema di controllo degli aiuti alla superficie in Alta Corsica.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia interpretato correttamente gli orientamenti della Commissione del 2015 e, più in generale, l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel ritenere legittima una rettifica finanziaria forfettaria al 100% per carenze del sistema di controllo degli aiuti alla superficie; in particolare, se la sola violazione di condizioni sostanziali del regime di aiuto basti a giustificare l’esclusione del 100% della spesa oppure se la Commissione debba dimostrare cumulativamente i presupposti richiesti per la misura massima.

Principio di diritto

Una rettifica finanziaria forfettaria al 100% può essere imposta solo in via eccezionale, quando la Commissione dimostri cumulativamente che il sistema di controllo dello Stato membro è completamente estraneo alla normativa unionale applicabile, non tiene conto degli elementi sostanziali del regime di aiuti e dei suoi obiettivi e non consente, per sua natura, di individuare le pratiche irregolari o fraudolente; la sola constatazione di carenze gravi o della violazione di una condizione sostanziale del regime di aiuto non basta, da sola, a giustificare l’esclusione dell’intera spesa al tasso del 100%.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Regolamento (CE) n. 1120/2009
  • Regolamento (CE) n. 1122/2009
  • Regolamento (UE) n. 1306/2013
  • Regolamento delegato (UE) n. 907/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014
  • Orientamenti della Commissione del 2015 relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti

Rettifica finanziaria forfettaria al 100% per gli aiuti alla superficie in Alta Corsica

La causa è un’impugnazione proposta dalla Repubblica francese avverso la sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019, con cui era stato respinto il ricorso di annullamento parziale della decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione. La controversia riguarda l’esclusione dal finanziamento UE di spese FEAGA e FEASR e, in particolare, una rettifica forfettaria al 100% imposta per gli aiuti diretti alla superficie concessi in Alta Corsica per gli anni di domanda 2013 e 2014.

Fatti e procedimento amministrativo

La Commissione aveva svolto indagini in Francia sul settore degli aiuti alla superficie del primo pilastro della PAC. A seguito di varie comunicazioni e di una riunione bilaterale, con comunicazione ufficiale del 20 maggio 2016 aveva proposto l’esclusione di EUR 117.439.017,55 per diverse lacune, tra cui:

  • carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole (RPG);
  • errata interpretazione dell’articolo 34 del regolamento n. 1122/2009 sulla determinazione delle superfici ammissibili;
  • problemi nel calcolo di pagamenti e sanzioni e nel recupero retroattivo;
  • specifiche criticità nei dipartimenti della Corsica, con mantenimento della rettifica forfettaria al 100% per l’Alta Corsica.

Dopo il parere dell’organo di conciliazione, la Commissione ha confermato la propria posizione e, con decisione di esecuzione 2017/2014, ha applicato alla Francia una rettifica finanziaria di EUR 28.973.945,46 per il motivo denominato "Sistema di controllo gravemente lacunoso Corsica".

Normativa rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, che disciplina la verifica di conformità e consente alla Commissione di escludere importi dal finanziamento unionale tenendo conto della gravità della non conformità e, se necessario, di applicare rettifiche forfettarie;
  • l’articolo 12, paragrafo 7, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, relativo a carenze gravi del sistema di controllo e a irregolarità diffuse;
  • l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, sulla procedura di comunicazione delle risultanze allo Stato membro;
  • il punto 3.2 degli orientamenti della Commissione del 2015, che indica una rettifica del 25% in caso di gravi carenze del sistema di controllo e la possibilità di tassi più elevati, fino al 100%, quando le carenze siano così gravi da equivalere all’inosservanza completa delle norme dell’Unione.

Questioni sottoposte alla Corte

La Repubblica francese sosteneva che il Tribunale avesse interpretato in modo errato gli orientamenti del 2015. Secondo lo Stato membro:

  • il tasso del 100% sarebbe giustificato solo in presenza di criteri cumulativi molto rigorosi;
  • la sola violazione di condizioni sostanziali del regime di aiuto non basterebbe a giustificare l’esclusione della totalità della spesa;
  • il Tribunale avrebbe confuso la rettifica forfettaria al 100% con l’esclusione integrale di aiuti concessi senza base giuridica.

Ragionamento della Corte

La Corte distingue nettamente tra due ipotesi:

  • da un lato, la rettifica una tantum della totalità delle somme versate in assenza di qualsiasi fondamento giuridico nel diritto dell’Unione, che può portare all’esclusione integrale della spesa;
  • dall’altro, la rettifica forfettaria al 100% per sistema di controllo gravemente carente, che è una misura estrema e presuppone una valutazione rigorosa del rischio finanziario per il FEAGA.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte afferma che una rettifica forfettaria del 100% può essere applicata solo se sono presenti cumulativamente tre condizioni:

  • il sistema di controllo è completamente estraneo alla normativa unionale pertinente;
  • il sistema non tiene conto degli elementi sostanziali del regime di aiuti e dei suoi obiettivi;
  • il sistema non consente, per sua natura, di individuare pratiche degli operatori che aggirano o manipolano tali elementi sostanziali.

Nel caso concreto, la Commissione aveva fondato la rettifica sul rischio derivante da un sistema di controllo gravemente carente in Alta Corsica. Il Tribunale, però, aveva ritenuto sufficiente la violazione delle condizioni sostanziali del regime di aiuto, senza verificare la compresenza dei tre criteri cumulativi richiesti per il 100%. Secondo la Corte, ciò costituisce un errore di diritto, perché la violazione di una condizione sostanziale non implica automaticamente che tutti i pagamenti siano irregolari.

Decisione e dispositivo

La Corte accoglie il motivo unico della Francia, annulla la sentenza del Tribunale nella parte relativa alla rettifica del 100% e, statuendo definitivamente, annulla anche la decisione di esecuzione 2017/2014 nella parte in cui impone tali rettifiche forfettarie per gli aiuti concessi in Alta Corsica negli anni di domanda 2013 e 2014.

Spese

Poiché la Francia ottiene accoglimento in impugnazione ma aveva avuto esito solo parzialmente favorevole in primo grado, la Corte ripartisce le spese in modo proporzionale: la Commissione sopporta le spese dell’impugnazione e una quota delle spese di primo grado, mentre la Repubblica francese sopporta la parte residua delle spese di primo grado.

Principio affermato

La misura del 100% è la rettifica forfettaria massima e non può essere giustificata da una semplice grave carenza del sistema di controllo o dalla sola violazione delle condizioni sostanziali del regime di aiuti; la Commissione deve dimostrare la sussistenza di presupposti cumulativi particolarmente rigorosi, altrimenti la rettifica viola il principio di proporzionalità.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunefeaga e feasrrettifiche finanziariecontrolli e ammissibilità degli aiuti agricoliproporzionalità

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